Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18898 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18898 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
JOVANOVIC GORAN N. IL 25/01/1967
avverso l’ordinanza n. 1807/2012 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
29/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere
t:Zig/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.; //'”

tt. GIULIANCLC SUCCI;
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Data Udienza: 10/04/2013

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 29 ottobre 2012, il Tribunale di Milano, XII sezione penale,
confermava l’ ordinanza del GIP del Tribubale di Busto Arizio, con la quale era stata
disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Jovanovit
Goran perché gravemente indiziato dei reati di usura ed estorsione in danno di

Di

Giorgio Donato.
Il Tribunale, preso atto della confessione resa in sede di riesame e la rinuncia della

unica misura idonea a scongiurare il pericolo di reiterazione risultava essere quella
in atto non potendosi fare affidamento sugli attenuati controlli connessi alla meno
grave misura degli arresti domiciliari inidonei a ad evitare la possibilità di contatti
con l’ esterno.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– violazione dell’ art. 606 c. 1 lett. b) ed e) in relazione all’ art. 274 c. 1 lett. b) e c)
cod. proc. peri, per avere il Tribunale omesso di motivare su due circostanze
fondamentali: la piena ammissione di responsabilità e la dimostrata disponibilità a
risarcire integralmente il danno arrecato alla persona offesa, disponibilità dubitata
dal Collegio nonostante la produzione di copia e l’ esibizione degli originali dei
documenti dimostrativi dell’ invio di lettera raccomandata alla persona offesa;
– violazione di legge, segnatamente dell’ art. 275 n. 4 cod. proc. pen. in relazione
alli art. 606 c. 1 lett. b) cod. proc. peri. per non avere il Tribunale congruamente
valutato la rappresentata situazione familiare di difficoltà da parte della madre,
malata, di accudire convenientemente i tre figli minori
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché la sentenza impugnata ha preso in considerazione
tutte le doglianze difensive e le ha risolte con motivazione che, in quanto non
manifestamente illogica, non è censurabile in questa sede. Peraltro solo
genericamente critica il provvedimento impugnato per la parte in cui ha considerato
irrilevante la dimostrata disponibilità a risarcire il danno patito dalla persona offesa.
Infatti il Tribunale ha inteso far notare che la disponibilità a risarcire non equivale
alla concreta offerta di risarcimento, mediante offerta reale e quindi di per sé è
irrilevante. Neppure in questa sede il ricorrente ha potuto contraddire la decisione
impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di arresti familiari per esigenze
familiari per insussistenza dei presupposti di cui alli art. 275 c. 4 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere in
conseguenza condannato al pagamento delle spese processuali e di somma in
favore della Cassa delle ammende, che in ragione dei profili di colpa rinvenibili nei

difesa a contestare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservava che

rilevati motivi di inammissibilità, si stima equo liquidare in C 1000,00. A norma

dell’ art. 94 disp. att. cod. proc. pen. dovrà provvedersi alla cominicazione del
presente provvedimento al Direttore dell’ istituto di pena dove oil ricorrente è
detenuto.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

Si provveda a norma dell’ art. 94 disp.att cod. proc. pen.
Roma 10 aprile 2013

on igliere Est.

Il Presiden

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processuali e al versamento della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

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