Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18897 del 12/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18897 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SALVATERRA Liliana, nata a Rovereto (Tn) il 26 agosto 1957;

avverso l’ordinanza del Tribunale di Lecce, Sezione riesame, del 17 maggio 2016;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale
• dott.ssa Maria Giuseppina FODARONI, il quale ha concluso chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

1

Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 17 maggio 2016 il Tribunale di Lecce, in funzione di
giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha solo in parte accolto il
ricorso proposto da Salvaterra Liliana avverso il provvedimento di sequestro
preventivo delle opere che la medesima, nella qualità di legale rappresentante
della Le Nuove Dune Sri, società titolare dello stabilimento balneare “Le
Dune”, avrebbe fatto realizzare in Comune di Porto Cesareo, località Scalo di

prescritti titolo abilitativi.
In particolare il Tribunale, per come risulta dalla annotazione apposta in
calce al dispositivo della ordinanza in questione a seguito della intervenuta
correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., ha accolto
il ricorso della indagata, disponendo, pertanto il dissequestro dei relativi
manufatti e la loro restituzione all’avente diritto, limitatamente ad una sala
adibita a bar, avente una superficie coperta pari a mq 179; ad una struttura
in legno sovrapposta al blocco bar avente una superficie coperta pari a mq
195; alla chiusura della veranda del ristorante; ad una ulteriore veranda
contrassegnata dalla lettera E dell’elaborato peritale in atti nonché ad una
porzione di manufatto, preesistente fina dal 2001, contrassegnata in grigio
nella tavola n. 19 allegata al predetto elaborato peritale.
Per la restante parte del compendio immobiliare sequestrato il Tribunale
del riesame ha confermato, invece, il provvedimento cautelare.
Avverso tale ordinanza ha interposto ricorso per cassazione la
Salvaterra, assistita dai propri difensori di fiducia, articolando due motivi di
impugnazione.
Il primo di essi concerne la ritenuta mancanza o mera apparenza della
motivazione della ordinanza impugnata in relazione all’accertamento degli
indici di fabbricabilità vigenti nell’area interessata dalla misura cautelare in
questione nonché violazione di legge, in particolare l’art. 44, lettera c), del
dPR n. 380 del 2001, in relazione all’art. 45 delle Norme tecniche di
attuazione del Piano regolatore generale del Comune di Nardò.
Il secondo motivo di impugnazione riguarda la mancanza di motivazione
del provvedimento in quanto, secondo parte ricorrente, il Tribunale di Lecce,
nella ordinanza impugnata, non ha fornito alcuna descrizione delle opere
sequestrate affermando che, in ragione della deficienza descrittiva delle
2

Fumo, secondo la imputazione provvisoria a lei contestata, in assenza dei

stesse, non era in condizione di valutare se le medesime erano le stesse già
interessate da un altro procedimento penale pendente a carico della
medesima ricorrente, così trascurando di fornire un’adeguata risposta alla
eccezione di bis in idem formulata da parte ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, per le ragioni che saranno qui illustrate, è infondato e,

Osserva infatti il Collegio come sia effettivamente errata la lettura
interpretativa che il Tribunale del riesame fornisce dell’art. 33 delle Norme
tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore generale.
Sul punto va preliminarmente rilevato che indifferente è la precisa
indicazione del corretto articolo di tali Norme, se cioè sia l’art. 33, come
ritenuto dal Tribunale, ovvero l’art. 45, come invece ritenuto da parte
ricorrente posto che, pacificamente, i testi delle due disposizioni, estrapolati
da due articolati succedutisi nel tempo, hanno comunque lo stesso tenore
letterale.
Ciò premesso, si rileva che, secondo la lettura del Tribunale, la riserva
contenuta nella disposizione in questione, secondo la quale gli stabilimenti
balneari, i dancing, i ristoranti e le altre strutture turistico ricreative in
discorso “non potranno avere carattere di continuità”, dovrebbe essere intesa
nel senso che tale continuità sia di carattere temporale, nel senso che deve
trattarsi di opere non destinate ad una duratura permanenza in situ.
Una tale interpretazione, oggetto di puntuale contestazione da parte
della ricorrente, appare però, come effettivamente segnalato con tale
contestazione, del tutto irrazionale ove si proceda ad una lettura non
frazionata della disposizione in questione ma ad una sua lettura coordinata e
complessiva.
Infatti, laddove di rifletta sulla finalità, quale emergente dalla lettura
integrale della predetta disposizione, che si intende salvaguardare e
perseguire tramite la esclusione del “carattere di continuità” dei manufatti,
cioè, ampliando la citazione testuale della norma in discorso, la garanzia della
persistenza di “ampie panoramiche libere da impedimenti”, è di tutta evidenza
che il concetto di continuità debba essere inteso in senso spaziale e non
temporale, dovendosi in altre parole, nella realizzazione dei manufatti,
lasciare dei congrui spazi liberi fra le diverse strutture edificate, di modo che
3

pertanto, lo stesso deve essere rigettato.

lo sguardo possa trascorrere libero e senza ostacoli dalla terraferma sino al
mare.
Sotto il profilo descritto, pertanto, il provvedimento impugnato sarebbe
viziato, atteso che la interpretazione della espressione “carattere di
continuità” fatta propria dal Tribunale è del tutto fallace.
Tuttavia non ha considerato parte ricorrente come il provvedimento in

è autonomamente idoneo a sostenerne la legittimità.
Infatti il Tribunale del riesame si è preoccupato di aggiungere, per il
caso in cui il citato art. 33 delle NTA del Piano regolatore legittimasse anche la
realizzazione di opere di carattere permanente (come difatti avviene laddove
si interpreti correttamente la citata disposizione), come l’indice di
fabbricabilità applicabile alla zona interessata dalle opera in sequestro,
qualificata, secondo la corrette ricostruzione del Tribunale di Lecce come zona
agricola, debba essere quello proprio di tale tipologia di area, pari a 0,01 mc
per mq.
Posto che l’area interessata dai manufatti in questione già doveva
considerarsi satura essendo ivi già insistente un immobile che ne esauriva di
per sé la volumetria assentibile, il Tribunale ha legittimamente rilevato come
gli ulteriori permessi a costruire rilasciati in favore della odierna ricorrente o
dei suoi danti causa successivamente al 2001 dovessero essere considerati
illegittimi e, pertanto, disapplicati.
Da tale disapplicazione deriva, come diretta conseguenza, la sussistenza
quanto meno del fumus commissi delicti relativamente alle condotte di cui
alla imputazione provvisoriamente contestata alla Salvaterra e, quale ulteriore
effetto, la legittimità dei provvedimenti cautelari emessi in relazione ai
manufatti riguardati da tale imputazione.
Relativamente al secondo motivo di impugnazione, ne rileva il Collegio la
sua inammissibilità per la evidente genericità che lo caratterizza, non avendo
in alcun modo parte ricorrente precisato – ad onta di una sviluppata e
puntuale argomentazione contenuta nella ordinanza impugnata in relazione
alla solo parziale sovrapponibilità fra gli oggetti del sequestro ora riguardato
dal Tribunale del riesame e i manufatti già precedentemente interessati
dell’esercizio della azione penale nei confronti della indagata per analoghi reati
in ipotesi commessi dalla odierna ricorrente (parziale sovrapponibilità che ha
4

questione sia argomentato anche sotto un altro, diverso, profilo che di per sé

determinato, infatti, il parziale accoglimento del ricorso di fronte al giudice del
riesame) – in che termini tale sovrapponibilità sarebbe stata più ampia di
quella, come detto, rilevata anche dal Tribunale di Lecce, né la ricorrente ha
indicato in relazione a quali altri manufatti fra quelli oggetto della misura
cautelare reale già sarebbe stata esercitata la azione penale sicché gli stessi
non potrebbero essere nuovamente sottoposti a sequestro.
Il ricorso, conclusivamente deve essere rigettato e la ricorrente deve

processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

essere condannata, visto l’art, 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA