Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18897 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18897 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CARUCCIO COSIMO N. IL 24/10/1963
avverso l’ordinanza n. 576/2012 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
26/10/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere D tt. GIULIANO CASUCCI;
1=r/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 10/04/2013

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n7. ■

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26 ottobre 2012, il Tribunale di Salerno, sezione per il
riesame, confermava il decreto del GIP del Tribunale in sede con il quale era stato
disposto il sequestro preventivo del terreno oggetto di occupazione abusiva di
terreno di proprietà del Comune di Battipaglia, mediante il deposito di rifiuti
speciali non pericolosi.
Il Tribunale, rilevata la sussistenza del fumus commissi delicti

in ragione della

legittimo in ragione dell’ ordinanza n. 202 dell’ 11.3.1982, osservava che “non
poteva confondersi il profilo della detenzione e/o del possesso con gli atti
autorizzativi collegati all’ esercizio dell’ attività lavorativa né il dato degli
adempimenti tributari tenuto conto della natura parziale dell’ occupazione abusiva”.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’ indagato, a mezzo del
difensore, che ne ha chiesto l’ annullamento per i seguenti motivi:
– violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione dell’ art. 324 cod. proc.
peri.) e vizio di motivazione (mancanza di motivazione e motivazione apparente)
per mancata considerazione delle deduzioni difensive di cui alla memoria depositata
in udienza corredata di documenti allegati, sicché il Tribunale si è limitato ad un
controllo puramente formale a fronte di un provvedimento che ha comportato la
sospensione dell’ attività artigianale svolta dal ricorrente, in violazione dei canoni
ermeneutici fissati ripetutamente dalla Corte di cassazione che impone l’
accertamento della sussistenza in concreto del fumus commissi delice
– violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 633-639-bis
cod. pen.) e vizio di motivazione (mancanza di motivazione e motivazione
apparente) perché l’ elemento materiale del reato di cui all’ art. 633 cod. pen. non è
I’ occupazione ma l’ invasione, quest’ ultima non sussistente e non rilevata dal
Tribunale, che ha concentrato la sua valutazione sul solo requisito della persistente
occupazione senza prendere in alcuna considerazione la memoria difensiva in cui si
dava conto che il possesso del terreno durava da tempo perché assegnato, a
seguito del terremoto del 1980, al pace del ricorrente. L’ inadempimento della
successiva ordinanza di sgombero non comporta la consumazione del delitto
oggetto di contestazione;
– violazione di legge (inosservanza ed erronea applicazione dell’ art. 6 lett. b) e d)
legge 2010/2008 in relazione alla legge 01/2011 nonché inosservanza ed erronea
applicazione degli artt. 137 c. 11 e 183 c. 1 lett. a) D.Lgs. 152/06, per non avere il
Tribunale tenuto conto del successivo sopralluogo effettuato da tecnici dell’ ARPAC
che dava conto dell’ insussistenza del denunciato pericolo di inquinamento e che il
ricorrente si serviva per lo smaltimento di rifiuti di ditte specializzate.

rilevata occupazione abusiva del terreno di cui non risultava avere il possesso

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono fondati.
Va ribadito che il reato di invasione di terreni o edifici non è configurabile laddove il
soggetto, entrato legittimamente in possesso del bene occupato, prosegua
nell’occupazione contro la sopraggiunta volontà dell’avente diritto. (Cass. Sez. 2,
1.12.2011-14.2.2012 n. 5585). Ed invero il delitto di cui agli artt. 633, primo
comma, e 639 bis cod. pen. (invasione di terreni o edifici) non è configurabile
rimanervi contro la volontà dell’avente diritto, consistendo la condotta punibile
nell’introduzione arbitraria, dall’esterno, in un fondo altrui; deve escludersi la
responsabilità penale dell’assegnatario provvisorio, che vi si trattenga, nonostante
la revoca del provvedimento e ciò in quanto è ininfluente sul presupposto di fatto
giustificante l’inizio del godimento dell’immobile il successivo accertamento della
mancanza delle condizioni richieste per la sua prosecuzione.(Cass. Sez. 2, 9.1.1995
n. 368, Cass. Sez. 2, 4.6.2003 n. 27710; Cass. Sez. 2, 19.1.2006 n. 2337; Cass.
Sez. 2, 17.6.2010 n. 25937). Va altresì ribadito che non integra il delitto di
invasione di terreni o di edifici la condotta di chi continui a possedere un bene altrui
(nella specie demaniale) per essere subentrato nel possesso di esso a un
ascendente. (Cass. Sez. 2, 23.9.2010 n. 36733)
2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Il Tribunale del riesame ha infatti
dimostrato di avere esaminato la documentazione allegata, ma ha valorizzato
quanto rilevato dal primo sopralluogo, documentato fotograficamente. Si tratta di
motivazione che non è censurabile in questa sede. Né il Tribunale ha omesso di
prendere in esame la memoria difensiva. Ha solo rilevato che in ragione della
complessità della stessa e dell’ impossibilità di verifica della documentazione
allegata (tenuto conto dei tempi ristretti concessi per tale fase) ha rinviato alle
opportune sedi di accertamento, con non necessariamente deve essere quella
dibattimentale. Sulla base della documentazione sopravvenuta è infatti consentito
rivolgersi al giudice che procede per chiedere la revoca del provvedimento
cautelare.
3.

Il provvedimento deve in conseguenza essere annullato senza rinvio

limitatamente al delitto di invasione. Deve essere rigettato nel resto, con il
conseguente permanere del sequestro,
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente al delitto di
invasione; rigetto nel resto il ricorso.

quando l’agente, che sia entrato in un immobile legittimamente, si limiti a

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