Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18896 del 13/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18896 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MARASMI GABRIELE, nato a Modena il 9.1.1970

avverso la ordinanza in data 5.1.2017 del Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 5.1.2017 il Tribunale di Lecce ha rigettato il ricorso
proposto da Gabriele Marasmi avverso il decreto di sequestro preventivo di un
immobile di sua proprietà sito nel Comune di Alliste, in zona agricola con vincolo
paesaggistico e soggetta ad un progetto di manutenzione, ristrutturazione e
nuova costruzione di tipiche strutture locali in pietra secca denominate
“caseddhi”, il cui titolo abilitativo rilasciatogli dalla competente autorità comunale
per la costruzione manufatto non corrispondeva né ai requisiti soggettivi richiesti
essendo il destinatario un architetto e non già un agricoltore, né a quelli oggettivi
in ragione sia della sua destinazione non correlata alle esigenze di un fondo
agricolo, bensì di residenza estiva temporanea, sia della difformità della

Data Udienza: 13/07/2017

realizzazione dalle caratteristiche strutturali previste con riferimento alla sua
copertura realizzata con materiali e tecniche non consentite e alla sua superficie
superiore di circa 15 mq. rispetto a quella assentita.
Avverso la suddetta ordinanza l’indagato ha proposto per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo
contesta in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt 321 e 129
c.p.p. e al vizio motivazionale, sia il carattere abusivo dell’opera atteso il

non da realizzare ex novo e dell’autorizzazione paesaggistica, sia l’asserito
aggravio del carico urbanistico, inteso quale effetto prodotto dall’insediamento
primario rispetto alle esigenze urbanistiche valutate in sede di pianificazione,
smentito dalla mancata richiesta di pagamento degli oneri di urbanizzazione. In
particolare evidenzia che trattasi di manufatto preesistente, di dimensioni del
tutto modeste, pari ad appena 37,80 mq. e destinato ad abitazione turistica
temporanea, limitata cioè al solo periodo estivo, da parte del titolare e non ad a
residenza permanente con conseguente impossibilità di determinare alcun
aumento dei nuclei familiari residenti e di pregiudicare gli interessi attinenti alla
gestione del territorio.
2. Con il secondo motivo deduce che il permesso di costruire consentiva il
restauro/recupero di un vecchio manufatto e che perciò la normativa di
riferimento non è quella relativa alla costruzioni ex novo di fabbricati a secco
nelle zone agricole ovverosia un nuovo casheddo, bensì quella relativa alla
realizzazione di una dimora turistica in un immobile preesistente, con
conseguente insussistenza dei requisiti di bracciante agricolo in capo al
destinatario.
3.

Con il terzo motivo deduce in relazione all’errata interpretazione

dell’abaco del progetto pilota, che i materiali utilizzati per la realizzazione del
solaio di copertura, ovverosia il tufo, la calce idraulica e la calce a secco
corrispondono a quelli indicati nel regolamento in legno o in muratura, e che la
parziale utilizzazione di materiale ferroso era dipeso dalla sola necessità di
garantire la resistenza statica dell’edificio.
Con successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente sviluppato i motivi di
doglianza già svolti sottolineando come la costruzione non fosse abusiva in
quanto realizzata sulla base di autorizzazione paesaggistica e regolare permesso
di costruire, il quale consentendo il recupero di un vecchio manufatto in pietra
concerneva il restauro di un caseddhu preesistente e che la sua destinazione ad
uso abitativo era meramente temporanea essendone previsto l’utilizzo
unicamente nel periodo estivo.

2

conseguimento del permesso di costruire riferito ad un immobile preesistente e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il presupposto da cui muove il provvedimento impugnato è che il titolo
abilitativo rilasciato al ricorrente concernesse l’edificazione di un immobile ex
novo e non già la ristrutturazione di un manufatto preesistente, presupposto dal
quale il Tribunale salentino fa discendere l’insussistenza dei requisiti soggettivi in
capo al destinatario, consistenti nella qualifica di imprenditore o bracciatit,
agricolo, essendo costui architetto, e di quelli oggettivi costituiti dalla

non risulta essere mai stato contestato nelle precedenti fasi di giudizio dalla
difesa la quale ha espressamente sostenuto in sede di riesame che il permesso di
costruire conseguito consentisse l’edificazione di un nuovo fabbricato non
soltanto per finalità agricole ma anche a fini di utilizzo a dimora estiva
temporanea. Pertanto il primo motivo di ricorso nel quale si assume invece che
il permesso di costruire riguardava

“il recupero/restauro di un vecchio

manufatto in pietra, cd. caseddhu” – dato questo contraddetto dallo stesso testo
del permesso di costruire riportato in ricorso in cui figura unitamente al recupero
del vecchio manufatto “la costruzione in corpo separato di un fabbricato ad uso
dimora turistica” – non si confronta, con riferimento al fumus commissi delicti,
con l’ordinanza impugnata muovendo da presupposti fattuali radicalmente diversi
da quelli accertati dal Tribunale..,,
2. Del pari inammissibile è il secondo motivo, con il quale si contesta in
relazione al periculum la sussistenza del carico urbanistico. La doglianza è
all’evidenza decentrata rispetto al nucleo essenziale della motivazione resa dai
giudici di merito che hanno affermato, senza che tale punto risulti oggetto di
censura, la mancata ultimazione dei lavori risultando che il manufatto, seppur
realizzato allo stato rustico ed intonacato, manca ancora delle opere relative al
piazzale esterno. E poiché secondo l’univoca interpretazione di questa Corte in
tema di abusi edilizi l’ultimazione dei lavori coincide con la concreta funzionalità
dell’edificio che abbia acquisito tutti i requisiti di agibilità o abitabilità e dunque
con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni (Sez. 3, n. 48002 del
17/09/2014 – dep. 20/11/2014, Surano, Rv. 261153; Sez. 3, n. 39733 del
18/10/2011 – dep. 03/11/2011, Ventura, P.v. 251424), le motivazioni spese in
relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari legittimanti il sequestro
preventivo, risultano formulate in via esclusivamente residuale. Pertanto anche
in relazione a tale punto manca il necessario confronto argomentativo tra le
motivate ragioni della decisione e quelle poste a fondamento dell’atto di
impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento
censurato, senza cadere nel vizio di difetto di specificità.

3

correlazione dell’intervento edilizio alle esigenze del fondo agricolo: tale assunto

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, risolvendosi in censure di
mera natura fattuale circa la qualità dei materiali impiegati e le finalità con essi
perseguite in relazione alla statica dell’erigendo manufatto, all’evidenza precluse
in sede di legittimità.
Segue all’esito del ricorso la condanna del* ricorrente, ai sensi dell’art.616
c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente
liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna

41, ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma di C 2.000 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 13.7.2017

P.Q.M.

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