Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18896 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18896 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI MARCA SALVATORE N. IL 14/05/1954
avverso l’ordinanza n. 341/2012 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit í difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

-1- Di Marca Salvatore ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza, datata 26.10.2012 del tribunale
della libertà di Caltanissetta, che confermava la pregressa ordinanza cautelare in carcere emessa nei
di lui confronti dal gip del predetto tribunale in data 1.10.2012 limitatamente ai delitti di
associazione a delinquere di stampo mafioso, di frode informatica di illecita concorrenza con
minaccia o violenza aggravata – artt. 416 bis, 640 ter e 513 bis c.p, 7 1. 203/1991 – ,annullando
invece il provvedimento cautelare con riferimento alla ulteriore contestazione di peculato- ex art.
314 c.p.-.
-2- In breve le condotte di reato di reato come ricostruite dai giudici della cautela: partecipazione
dell’ imputato dal 2005 in poi ( per il periodo precedente il prevenuto era stato già assolto con
sentenza passata in giudizio per il delitto associativo) al sodalizio mafioso denominato famiglia di
Caltanissetta, operativi nel settore dei giochi e delle commesse, imposizione ai titolari degli esercizi
commerciali della città nissena di acquisto ed installazione di apparecchi da gioco – la cui tipologia
è descritta dei commi 6 e 7 dell’art. 110 T.U.L.P.S.- per conto e nell’ interesse di Matteo Allegro,
anch’ egli componente della consorteria mafiosa, manomissione del funzionamento degli
apparecchi trasformati in vere e proprie slot machine in modo che le vincite dipendessero più che
dall’abilità del giocatore da una completa aleatorietà con possibilità peraltro di vincite per importi
ben superiori a quelli consentiti alla legge. Gli elementi indiziari venivano tratti dalle dichiarazioni
incrociate di più collaboratori di giustizia, liscontrate peraltro da conversazioni intercettate tra le
quali oltremodo significativa quella in data 23.8.2010 tra Matteo Allegro e Marco Angotti dalla
quale emergerebbe, tra l’ altro, lo specifico ruolo come contestato dell’ indagato
-3- Le ragioni di dogliErnza, estremamente diffuse ed articolate, denunciano il vizio di motivazione
sotto due profili: a) per violazione dell’alt 309 comma 5 codice di rito per non essere stati
trasmessi tutta una serie di atti investigativi nelle parti, omissate , favorevoli all’ indagato, in
particolare gli interrogatori resi da Gati Elia Salvatore in data 16.6.2011 ed in data 9.6.2011: il
primo nella parte in cui si dichiara l’estraneità di Dell’ Asta Giuseppe, cognato dell’ indagato,
indicato invece dai giudici della cautela come il più serio referente del!’ indagato in seno alla
associazione, alla gestione dello slot machines, il secondo in data 9.6.2011 nella parte relativa alla
mancanza di rapporti tra 1 ‘indagato e la famiglia Allegro per la gestione del medesimo settore,ed
ancora si denuncia la mancata trasmissione dell’ interrogatorio reso in data 13.10.2012 dal co indagato Allegro Matteo che scagionava del tutto da ogni reato il Di Marca.
Deve rilevarsi comunque che la difesa del ricorrente attesta che il verbale dell’ interrogatorio del
Di Gati reso il 16.6.2011 è stato depositato su sua iniziativa in sede di riesame, interrogatorio
rilevante perché il collaboratore di giustizia esclude che il Dell’Asta —dal 2.12.2010 a tute oggi
ristretto in carcere- si sia mai interessato della gestione delle “macchinette”; così come il secondo
interrogatorio, quello in data 9.6.2011, anch’ esso rilevante nella misura in cui il Di Gati, coinvolto
con la famiglia mafiosa di Caltanissetta nel principale settore del traffico degli stupefacenti,
esclude ,a suo conoscenza, dei rapporti tra l’ indagato ed Allegro Matteo correlati alla gestione
delle ” macchinette”.Lamenta ancora la difesa la mancata produzione al tribunale della libertà dell’
interrogatorio reso in altro procedimento e in data 13.10.2012 da Allegro Matteo che escludeva di
avere accordi con 1′ indagato per piazzare le macchinette nei vari locali ,che anzi l’ indagato era
suo cliente per conto del locale “Vesuvio”ed al più rivestiva il ruolo di estemporaneo ed eventuale
“procacciatore di affari”o sensale. Si rileva ancora l’ assenza di qualsiasi dichiarazione di

Letti gli atti, l’ ordinanza impugnata, il ricorso;
udita la relazione del cons. Enzo l’ameni;
udito il S. Procuratore Generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore del!’ imputato, avv.Dino Giovanni Milazzo, che ne ha chiesto
invece l’accoglimento.

-4- La seconda ragione di doglianza denuncia, con riferimento all’ art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., vizi
di motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza. Precisamente: a) omessa considerazione dei
numerosi proscioglimenti ed assoluzioni in ordine a fatti criminosi ex artt. 416 bis c.p. e 74 D.P.R.
n. 309/1990 antecedenti al Dicembre 2005 gip del tribunale di Caltanissetta in data 20.12.2005
nel processo cd. Free Town, in data 6.2.2001 nel processo cd. Free night, in data 18.4.1998 nel
processo ed. Lince, nel proc. cd. “Riscatto” con sentenza del tribunale di Caltanissetta in data
16.2.2000- ed ancora omessa considerazione del rigetto per ben tre volte della misura di
prevenzione per la ritenuta insussistenza di elementi sintomatici di appartenenza a consorterie
mafioso; b) omessa considerazione della sentenza sempre del g.u.p. del tribunale nisseno in data
30.1.2012 nel procedimento ed. “redde rationem” nella quale si attesta l’ inaffidabilità dell’
informatore Di Gati Salvatore Elia, l’ insussistenza di un gruppo autonomo capeggiato dal
Dell’Asta a cui si sarebbe collegato il Di Marca Salvatore; c) omessa ancora considerazione che i
fatti riferiti dai vari collaboratori di giustizia hanno riferimento ad un periodo antecedente all ‘anno
2005,in cui era intervenuta la sentenza in data 20.12.2005 del g.u.p. di piena assoluzione dell’
imputato in ordine al delitto ex art. 416 bis c.p. In proposito si richiamano le deposizioni di Mirisola
Agesilan, di Fen-auto Carlo Alberto e di Iacona Francesco Ercole, non sovrapponibili in quanto, a
parte ogni pur possibile rilievo sulla loro attendibilità sconfessata da dichiarazioni contrarie, hanno
riferimento ognuna ad un diverso periodo di tempo, comunque anteriore all’anno 2005. Si rileva poi
che le dichiarazioni rese da Barbieri Carmelo e Riggio Pietro non menzionano e comunque non
coinvolgono il Di Marca nel settore delle ” macchinette”.
-5- Il ricorso è fondato per l’ assorbente ragione della contraddittorietà della motivazione giudiziale
sul periodo temporale interessato alle dichiarazioni dei collaboranti, da un lato, e della del tutto
omessa valutazione, quale che ne fosse l’esito, degli interrogatori depositati dalla difesa del
ricorrente nelle parti esplicative degli omissis che è dato registrare negli atti depositati dal P.M.,
dall’altro
Invero, premesso che il reato associativo- ex art. 416 bis c.p.- come gli altri reati collegati hanno
riferimento al settore delle cd. macchinette, sta di fatto che le diffuse, come riportate, dichiarazioni
dei collaboratori- indicate nella parte espositiva delle ragioni di doglianza della difesa — Mirisola,
Ferrauto, Iaconar.hanno riferimento, per le ammissioni stesse dei predetti, a condotte poste in essere
dall’ imputato in date anteriori al Dicembre 2005. . Così per le dichiarazioni di Mirisola Agesilao,
Ferrauro Alberto Carlo, Iacona Francesco Ercole che hanno riferimento rispettivamente le prime a
fatti accaduti nel 1999-2000, le seconde a fatti che si collocano nel 2002, le terze ancora a condotte
dell’ imputato poste in essere in tesi negli anni 2002 — 2003:in particolare il Ferrrauto riferisce
notizie apprese dallo stesso indagato e da tale Ciulla Andrea Felice, che hanno riferimento ad una
condotta dell’ imputato volta a costringere tale Fulgoni a cedere una società di video- giochi alla
famiglia degli Allegro, a capo della consorteria mafiosa. Quale che sia la verità del dichiarato, è un
dato di fatto che la cessione dell’esercizio commerciale è avvenuta nell’anno 2003, come da visura
rilasciata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Caltanissetta.
I giudici del rinvio, di conseguenza, dovranno sciogliere il nodo costituito da una contestazione che
ha riferimento ad un preciso dato temporale segnalando, ove possibile, le condotte poste in essere,
sia pur sul piano dei valori della probabilità e non della certezza processuale, dal ricorrente, nel
particolare settore relativo ai giochi ed alle scommesse interessato alla organizzazione criminale
operante in Caltanissetta, in una dimensione cronologica successiva al Dicembre 2005.
Ed ancora quei giudici dovranno valutare gli esiti, quali che siano perché demandati al loro
esclusivo giudizio di merito, conseguenti alla considerazione di tutti quegli atti, in specie quelli
relativi agli interrogatori resi da Gati Salvatore in data 16.6 e 9.6.2011 e da Allegro Matteo in data
13.10.2012, come depositati su iniziativa della difesa in sede di udienza di riesame e “liberati” dagli
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commercianti o meno che riferiscano di una attività di imposizione delle macchinette da parte del
Di Marca.

”omissis” degli stessi atti anch’ essi depositati dal P.M. e prospettati dalla difesa come elementi
favorevoli alla posizione dell’ imputato.
P . Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Caltanissetta per nuovo esame. Si
provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.

Così deciso in Roma il 10.4.2013

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