Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18895 del 17/10/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18895 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CHIRICO ANNA N. IL 14/08/1946
DI POLITO ANIELLO N. IL 06/11/1970
GUGLIELMINI GILBERTO N. IL 16/06/1976
avverso la sentenza n. 208/2010 TRIBUNALE di VALLO DELLA
LUCANIA, del 10/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/10/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
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j-Q–e-‘—s=kUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. AQ-à.D
che ha concluso per “),. d.Q
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\eN•e<2.3.1.Z.0.7ck2.9... "\JC Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Data Udienza: 17/10/2013 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza del 10 gennaio 2012 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava CHIRICO Anna, DI POLITO Aniello e GUGLIELMINI Gilberto, tutti imputati - in concorso - dei reati di violazione della legge urbanistica (artt. 110 cod. pen. e 44 lett. c) del D.P.R. 380/01); violazione della legge antisismica (artt. 110 cod. pen., 93 e 95 D.P.R. 380/01); violazione della legge paesaggistica (artt. 110 cod. pen. e 181 D. Lgs. 42/04) e deturpamento di bellezze della L. 394/9, relativamente alla realizzazione di opere difformi da quelle autorizzate, colpevoli del reato di cui all'art. 44 lett. a) D.P.R. 380/01 così riqualificata la condotta inerente al reato sub A) e del reato di cui agli artt. 93 e 95 D.P.R. 380/01, condannandoli alla pena di C 4.000,00 di ammenda ciascuno. Con la stessa sentenza tutti gli imputati venivano prosciolti dalle residue imputazioni sub c), d) ed e) perché non punibili intervenuta demolizione ex art. 181 quinquies del D. Lgs. 42/04. 1.2 Per l'annullamento della detta sentenza propongono ricorso tutti gli imputati a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo, con unico motivo, violazione di legge per inosservanza della legge penale, in quanto nessuna delle opere realizzate, peraltro successivamente demolite, integrava le fattispecie di cui ai capi A) e B) della rubrica. 1.3 All'odierna udienza è pervenuta richiesta di rinvio del difensore motivata da ragioni di salute come da certificazione medica allegata all'istanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va preliminarmente rilevato che la richiesta di rinvio pervenuta in data 16 ottobre 2013 a mezzo telefax e corredata da certificazione medica non può trovare accoglimento stante la carente leggibilità del certificato in alcuni suoi passi: la malattia della quale il difensore dichiara di essere affetto e alla base della richiesta, non risulta adeguatamente provata come effetto assolutamente impeditivo tanto più che si legge nel certificato allegato, datato 16 ottobre naturali (artt. 110 e 734 cod. pen.), nonchè del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 13 e 30 2013, che l'esame clinico è negativo e la pressione nei limiti della norma, mentre sotto l'aspetto più squisitamente cardiaco, risulterebbero dall'esame elettrocardiografico (ECG) segni di sofferenza cardiaca in sede inferiore, con suggerimento di riposo assoluto e imposizione del divieto di viaggiare per almeno quindici giorni fino al completamento degli esami supplementari prescritti. Non risulta quindi dalla lettura del certificato quella malattia tale da rendere assoluto l'impedimento, anche perché la stessa richiesta di rinvio formulata dal difensore, parla di "una grave crisi cardiaca" subita il 16 ottobre della quale non è affatto menzione nel certificato. Di conseguenza le prescrizioni terapeutiche imposte (riposo assoluto e divieto di viaggiare) non appaiono collegate ad uno stato patologico non adeguatamente accertato in termini di gravità, il che impedisce di ritenere assoluto l'impedimento addotto. 1 25 v 2. Passando al merito del ricorso, si tratta ad evidenza 4 un motivo palesemente infondato, posto che è lo stesso difensore ad indicare l'effettiva realizzazione di opere edilizie (predisposizione di un tetto di copertura ad unica falda anziché doppia come prevista in progetto e diversa distribuzione delle finestre esterne rispetto alle previsioni progettuali) che integrano esattamente i reati ritenuti in sentenza come riqualificato quello di cui al capo a), trattandosi di difformità progettuali consistite anche nella edificazione di strutture per le quali necessitava - in relazione alla natura delle opere in corso di edificazione - il preavviso scritto 3, Pienamente corrette, quindi, le argomentazioni svolte sul punto dal Tribunale a fronte delle quali le deduzioni contenute nel ricorso, oltretutto estremamente generiche, risultano completamente destituite di fondamento. 8. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di C 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, trovanbdoi i ricorrenti in colpa nell'avere dato causa all'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2013 Il Consi liere estensore al competente Ufficio del Genio Civile.

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