Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18895 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18895 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUCCI CONCETTA N. IL 11/01/1950
avverso l’ordinanza n. 287/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
13/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

-1- Tucci Concetta, quale terza estranea al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso
del quale è indagato il di lei figlio Gesualdo Luca Michele, ricorre per cassazione, tramite
difensore, avverso l’ ordinanza, datata 13/19.11.2012 del tribunale della libertà di Bari , che
confermava il pregresso decreto preventivo emesso, ex art. 321 c.p. e 12 sexies 1. n.356/1992, nei di
lei confronti dal gip del predetto tribunale in data 1.10.2012, di una autovettura BMW acquistata
nel 2009 a prezzo di curo 16.000,00 euro, deducendo, con un’unica ragione di doglianza, l’
illegittimità del provvedimento del giudice del riesame per mancanza, contraddittorietà e manifesta
illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sproporzione del reddito ed il valore del bene
sequestrato ed alla ritenuta interposizione fittizia di persona.
La difesa deduce che il mezzo era nella esclusiva disponibilità della propria assistita e che il
corrispettivo era al limite derivato dalla vendita di una autovettura del proprio figlio per il prezzo di
euro11.000,00, implementato dalla somma di euro 5.000,00 prelevato dalle disponibilità
economiche dell’acquirente in seguito alla eredità del proprio coniuge, dai ratei di pensione
percepite anche a titolo di arretrati di invalidità del proprio coniuge e di reversibilità.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto va dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che in tema di sequestro preventivo , la sussistenza del .fumus commissi delicti e
del periculum in mora non può pregiudicare l’eventuale diritto del terzo in buona fede, con la
conseguenza che il giudice di merito deve conseguentemente verificare la sussistenza sia del
vantato titolo di proprietà che della buona fede del terzo, in caso contrario sussistendo carenza
assoluta di motivazione, nel caso di specie il giudice della cautela non si è sottratto certo all’ onere
della motivazione, sia pur sul piano del valore tipici della fase investigativa che è quello della
probabilità ovvero dell’alta possibilità, funzionale a verificare che l’autovettura in sequestro
costituisce il provento delle attività criminose del figlio della ricorrente. Da un lato ha passato in
rassegna per gli anni 2005-2010 gli introiti a vario titolo percepiti dalla ricorrente saggiandone l’
insufficienza a superare la sproporzione con riferimento al valore della BMW, dall’altro ha ritenuto
poco credibile che per il suo acquisto fosse stato utilizzato il provento della vendita della Citroen
del figlio non convivente da investire poi per l’acquisto di una autovettura intestata alla madre. In
definitiva il giudice della adempiuto al suo dovere specifico di motivazione sulla base di elementi
che appaiano indicativi della disponibilità del bene da parte dell’ indagato per effetto del carattere
meramente fittizio della loro intestazione e di particolari rapporti in atto tra il terzo titolare e
l’indagato stesso.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte
privata che lo ha proposto,deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 10.4.2013

Letti gli atti, l’ ordinanza impugnata, 1 ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
udito il S. Procuratore Generale, Maria Giuseppina Fodaroni, per l’ inammissibilità del ricorso;

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