Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18894 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18894 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGOTTI MARCO N. IL 17/04/1981
avverso l’ordinanza n. 360/2012 TRIB. LIBERTA’ di
CALTANISSETTA, del 26/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

-1- Angotti Marco ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza, datata 26.10/16.11.2012 del
tribunale della libertà di Caltanissetta, che confermava la pregressa ordinanza cautelare in carcere
emessa nei di lui confronti dal gip del predetto tribunale in data 1.10.2012 per il delitti di
associazione a delinquere di stampo mafioso e di illecita concorrenza con minaccia o violenza
aggravata- ex artt. 416 bis e 513 bis c.p, 7 1. 203/1991 – deducendo, con un’unica ragione di
doglianza, l’ illegittimità del provvedimento del giudice del riesame per mancanza, contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione. In particolare il ricorrente deduce che i due collaboratori di
giustizia, Barbieri Carmelo e Iacona Francesco Ercole, non l’ avrebbero ,contrariamente a quanto
rilevato dal giudice del riesame, mai inserito quale partecipe alla famiglia mafiosa di Caltanissetta,
con la conseguente quindi impossibilità del prevenuto di garantire il controllo della” famiglia”,
specie nella persona di tale Matteo Allegro, sulle attività lucrose nel settore dei giochi e delle
scommesse mediante la manomissione degli apparecchi da gioco, la loro vendita in regime di
tendenziale monopolio delle macchinette da gioco ai vari titolari di esercizi pubblici, I attività di
minacce volta a eliminare la concorrenza in tale specifico ambito.
-2- Il ricorso non può accogliersi per il tentativo di offrire una spiegazione alternativa,
potenzialmente plausibile, ma che non si traduce certo in una valutazione di manifesta illogicità del
discorso giustificativo giudiziale sul ruolo eiiM significato delle fonti probatorie, peraltro non di
tutte, valorizzate dai giudici della cautela. Invero le ragioni di doglianza si soffermano sulle
dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, riportandone per sunto i contenuti, senza per nulla,
contrariamente alla formulazione dei contesti argomentativi dei giudici del riesame, riportarne
fedelmente le espressioni né tanto meno allegarne i supporti documentali. Nessun accenno poi si
registra nel contesto del discorso giustificativo difensivo alle intercettazioni telefoniche attraverso le
qual i giudici di merito hanno registrato, nelle conversazioni tra l’indagato e Allegro Matteo, i gravi
indizi deponenti per il metodo mafioso costituito da prevaricazioni nei confronti dei concorrenti per
garantire all’Allegro il monopolio del mercato dei giochi attraverso gli apparecchi, manomessi,
idonei per il gioco indicati dall’art. 110 commi 6 e 7 T.U.p.s.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a
norma dell’art. 94 disp. att.c.p.p.
Così deciso in Roma il 10.4.2013

Letti gli atti, l’ ordinanza impugnata, I ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
udito il S. Procuratore Generale,Maria Giuseppina Fodaroni, per il rigetto del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore dell’ imputato, avv.Sergio Giovanni Iacona, che ne ha chiesto
invece l’accoglimento.

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