Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18893 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18893 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICCINNI MICHELE N. IL 02/02/1973
CARLONE VINCENZO N. IL 02/02/1973
avverso l’ordinanza n. 219/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
20/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

-1- Con due distinti, ma sovrapponibili, atti Piccinni Michele e Cartone Vincenzo ricorrono per
cassazione avverso l’ ordinanza del tribunale di Bari datata 20.9/12.10.2012 che , in sede di
riesame, confermava il pregresso provvedimento del gip dello stesso tribunale in data 13.7.2012 con
il quale si disponeva il sequestro preventivo di un immobile , in tesi profitto di una condotta di
usura imputata agli attuali ricorrenti ai danni di Lastella Giuseppe.
-2- In breve il fatto come ricostruito di giudici della cautela: in più occasioni Cartone Vincenzo,
solo in una Piccinni Michele, avevano concesso prestiti a tasso usuraio a Lastella Giuseppe, che si
trovava in difficoltà economiche , fino a pattuire la vendita dell’appartamento de qua di proprietà
del Lastella a Piccinni, genero del Cartone, con l’impegno però di una rivendita all’ originario
proprietario se questi avesse restituito entro una certa data le somme mutuate con gli interessi. Il
periculum in mora era stato ravvisato per l’avvenuta trascrizione, prima della data di scadenza
fissata per l’ assolvimento del debito usuraio, di un preliminare di vendita dell’ immobile intevenuto
tra il Piccinni ed un terzo promissario acquirente.
I giudici del riesame, ai fini di supportare la conferma della misura cautelare, hanno valorizzato le
dichiarazioni della persona offesa, ritenendo che le di lei pur palesi contraddizioni non erano tali da
infirmare il nocciolo duro del racconto, nonché i riscontri costituiti dalle deposizioni della figlia del
Lastella e di tale Carioggia Sebastiano: la prima per aver dichiarato di aver rilasciato al padre degli
assegni in bianco non conoscendone però la destinazione, il secondo per aver dichiarato di aver
appreso che il Lastella aveva ottenuto in prestito del denaro dal Cartone.
-3- Le ragioni costitutive di entrambi i ricorsi, richiamando l’ art. 606 lett. b),c) ed e) codice di rito,
si traducono in buona sostanza in una critica minuziosa della ritenuta attendibilità della deposizione
della persona offesa, di cui colgono le palesi contraddizioni e reticenze in una dimensione
diacronica, in una inconcludenza e scarsa significatività dei dedotti riscontri, nella ancora omessa
produzione, pur preannunciata, di supporti documentali- assegni e quant’altro- della ritenuta usura,
nella incerta valutazione del valore dell’ immobile.
-4- La ratto decidendi è collegata necessariamente ai limiti conoscitivi del giudice di legittimità
nella prospettiva della tipologia del provvedimento e del correlato ricorso. Ora in tema di riesame
delle misure cautelari reali, costituisce violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione a
norma dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen. sia l’omissione totale della motivazione sia la
motivazione fittizia o contraddittoria, che si configurano, la prima, allorché il giudice utilizzi
espressioni di stile o stereotipate e, la seconda, quando si riscontri un argomentare fondato sulla
contrapposizione di argomentazioni decisive di segno opposto, con esclusione della motivazione
insufficiente e non puntuale ( Sez. 1, 31.1/21.2.2012, Chiesi, Rv. 252430). In altre parole solo per
mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero
vizio logico della stessa è possibile, per volontà di legge, censurare con successo il discorso
giustificativo giudiziale. Nella specie non è dato ravvisare quei vizi della motivazione così radicali
da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o
privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Piuttosto le ragioni del ricorso perseguono
congruamente un taglio tipico delle censure volte a segnalare la carenza, l’insufficienza degli indizi

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, i ricorsi;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Maria Giuseppina Fodaroni, per l’ inammissibilità
del ricorso;
Udite le conclusioni del difensore degli imputati, Pietro Relleva, in sostituzione dell’avv.
Francesco Paolo Sisto, che ne ha chiesto invece l’accoglimento.

la cui valutazione, nella prospettiva del caso di specie, deve rinviarsi al giudizio sul merito della
imputazione.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
e, ciascuno, al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10.4.2013

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