Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18892 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18892 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Luraghi Barbara, nata a Bollate il 11/02/1977,

avverso la sentenza del 13/03/2017 della Corte di appello di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La sig.ra Barbara Luraghi ricorre per l’annullamento della sentenza del
13/03/2017 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato non doversi
procedere nei suoi confronti in ordine ai reati di cui ai capi A, B e D della rubrica
perché estinti per prescrizione e ha rideterminato la pena, per il residuo reato di
cui al capo C, nella misura di quattro mesi e quindici giorni di reclusione,
confermando nel resto la sentenza del 17/01/2014 del Tribunale di quello stesso
capoluogo da lei impugnata.

Data Udienza: 22/11/2017

1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., l’erronea applicazione degli artt. 192 e 546, comma 1, lett. e), cod.
proc. pen., e 81, 483 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà o
comunque la manifesta illogicità della motivazione sul punto.
Con riferimento al fatto contestato al capoverso 2 del capo C, lamenta che la
propria condanna si fonda su un ragionamento meramente congetturale che
porta a desumere il dolo dal mero rapporto intercorrente con la società
subappaltatrice dei lavori e ciò in contrasto con alcune risultanze istruttorie che

e il trasporto dei materiali verso i siti di destinazione. L’istruttoria dibattimentale
non ha portato alla luce elementi di prova del coinvolgimento dell’imputata nella
scorretta gestione dei rifiuti da parte della subappaltatrice o della sua
conoscenza. Né ovviamente le si può addebitare l’omesso controllo sull’operato
altrui.
Quanto al fatto contestato al primo capoverso del capo C, deduce la
manifesta illogicità del ragionamento che dal fatto noto (la mancata esibizione
del documento di trasporto del materiale di riempimento impiegato a Pogliano)
deduce la prova della inesistenza del conferimento e della conseguente falsità
della dichiarazione riportata sul piano scavi. Tale ragionamento, già illogico di per
sé, si fonda sul travisamento della testimonianza resa dal Totino che aveva
riferito che le bolle c’erano ed erano state prodotte, sia pure non tutte, dalla
stessa imputata e che la società appaltante aveva prodotto le analisi del terreno
prelevato a Buccinasco e conferito a Pogliano. Anche la questione delle analisi è
stata ignorata dalla Corte di appello sul rilievo, stringatissimo, che esse erano
state effettuate dalla società e non dagli inquirenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.

3.La ricorrente risponde del residuo reato di cui al capo C così descritto dalla
rubrica:

«del reato previsto e punito dagli artt. 81, 483 c.p., per aver

ripetutamente e falsamente dichiarato in qualità di legale rappresentante della
società L.S. Strade srl: 1) nel piano scavi presentato in data 20.10.2009 ed in
particolare nell’aggiornamento del 2.11.2009 di utilizzare 800 mc. di terre e
rocce da scavo provenienti dal cantiere di Pogliano Milanese via Cesare Battisti
per il riempimento delle aree in Buccinasco via Guido Rossa; 2) nel piano scavi
presentato in data 27.9.2010 di utilizzare 1000 mc di terre e rocce da scavo
provenienti dal cantiere di demolizione di via Romagna in Comune di Barbaiana
di Lainate senza alcuna trasformazione e direttamente per il riempimento delle

2

provano la totale autonomia con cui quest’ultima gestiva gli scavi, le demolizioni

aree di Pogliano Milanese via Cesare Battisti. In Pogliano Milanese il 2.11.2009
ed il 27.9.2010».
3.1.La Corte di appello ha così motivato la ribadita sussistenza del reato:
«Capo C punto 1 – Nel piano scavi 2.10.2009 (e successiva rettifica 2.11.2009)
è stato dichiarato che 800 mc. di terre e rocce da scavo provenienti dal cantiere
di Pogliano Milanese via Cesare Battisti, sarebbero state trasportate al cantiere di
Buccinasco via Guido Rossa. Si tratta di falsa dichiarazione, considerato: – la PG
ha accertato che il riempimento delle aiuole di Buccinasco, fotografato in data

da demolizione, ossia rifiuti simili a quelli di Buccinasco; – alla data
dell’accertamento, la LS Strade non era in grado di esibire i documenti di
trasporto del materiale utilizzato come riempimento del sito di Pogliano, sicché il
conferimento di terra dichiarato non risultava essere avvenuto. – Capo C punto 2
– Nel piano scavi del 27.9.10 è stato dichiarato che 1000 mc di terre e rocce da
scavo provenienti dal cantiere di Barbaiana di Lainate in via Romagna, sarebbero
state trasportate al cantiere di Pogliano Milanese in via Cesare Battisti. Si tratta
di falsa dichiarazione, considerato: – la demolizione del fabbricato e gli oneri di
discarica del cantiere di Barbaiana di Lainate erano stati subappaltati, con
contratto del 31.7.2010 dalla LS Strade alla Continental Trade; – relativamente a
tale scavo non sono stati esibiti documenti di trasporto relativi alle macerie né
risulta che le terre siano state trasportate a Pogliano mentre risultano
trasportate dalla Continental Trade presso la cava di Bergamina in Pareggio, sito
non dichiarato in alcun documento ufficiale; – la LS di Luraghi ne era
consapevole, visto il tenore del contratto di “subappalto” con la Continental
Trade, che prevedeva comunque la sottoesposizione della Continental Trade alle
direttive della LS Strade e si risolveva piuttosto in un contratto di noleggio di
mezzi della Continental Trade, comunque parte attiva dell’operazione».
3.2.L’art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, nella versione vigente all’epoca dei
fatti, così recitava per la parte di interesse: « 1. Fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali
sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni
e rilevati purché: a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o
interventi preventivamente individuati e definiti; b) sin dalla fase della
produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo; c) l’utilizzo integrale della parte
destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo
trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici
e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad
emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e
quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il
sito dove sono destinate ad essere utilizzate; d) sia garantito un elevato livello di

3

27.5.2010, non era costituito da terre da coltivo ma da terre mescolate a residui

tutela ambientale; e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o
sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del
presente decreto; f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali
che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la
qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme
di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli
habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il
materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso

destinazione; g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L’impiego di
terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei
materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all’articolo 183,
comma 1, lettera p). 2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga
nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di
impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei
requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di
utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un
apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo
procedimento. Nel caso in cui i progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce
da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere
quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della
realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che
non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità
della dichiarazione di inizio di attività (DIA). 4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo
periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel
corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o
denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1,
nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono
superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera,
sottoscritto dal progettista. 5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate
nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle
disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto. 6.
La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di
bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta
del presente decreto. L’accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al
presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del

4

del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di

produttore e accertato dalle autorità competenti nell’ambito delle procedure
previste dai commi 2, 3 e 4. 7. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del
comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima
dell’entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono
procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle
autorità competenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie
informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo,
nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono

prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di
ripetere procedure di VIA, o di AIA o di permesso di costruire o di DIA».
3.3.L’art. 185, la cui applicazione è fatta salva dallo stesso art. 186,
escludeva, all’epoca del fatto, dal campo di applicazione della parte quarta del
d.lgs. n 152 del 2006 «il suolo non contaminato e altro materiale allo stato
naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione,

ove sia certo che il

materiale sar[ebbe stato] utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui [era] stato scavato» (comma 1, lett. c-bis).
3.4.Nel caso di specie, poiché oggetto delle condotte che l’imputazione
ascrive all’imputata sono le terre da scavo utilizzate in siti diversi da quelli di
produzione, si applica l’art. 186, cit.. Ai sensi di tale norma, come visto, il lecito
utilizzo delle terre e delle rocce da scavo era subordinato al rispetto delle
condizioni indicate alle lettere da a) a g) del comma primo, condizioni che
dovevano risultare da un apposito progetto (commi 2 e 3) o comunque da
idoneo allegato al progetto, sottoscritto dal progettista (comma 4). I requisiti
richiesti ai fini dell’esclusione delle terre e rocce da scavo dalla disciplina sui
rifiuti consistevano parte in vere e proprie previsioni di utilizzo in contesti
predefiniti (lettere a, b, d, g), parte nella sussistenza di caratteristiche che le
terre e le rocce e i siti di provenienza dovevano possedere (lettere c, e, t).
3.5.Per quanto non rilevi nel caso di specie, è comunque utile ricordare che
le terre e rocce da scavo sono contemplate anche dal d.m. 5 febbraio 1998
(suballegato 1 all’allegato 1, punto 7.31-bis) come rifiuti non pericolosi che
possono essere sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui agli
attuali artt. 214 e 216, d.lgs. n. 152 del 2006. L’art. 5 del decreto, in particolare,
stabilisce: «L’utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è
sottoposto alle procedure semplificate previste dall’art. 33, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 (oggi 212, d.lgs. n. 152 del 2016), a condizione che: a) i
rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto
approvato dall’autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme
tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola
tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera

5

essere superiori ad un anno. L’autorità competente può disporre indicazioni o

b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e
geomorfologiche dell’area da recuperare; d-bis) in ogni caso, il contenuto dei
contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia
di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in
funzione della specifica destinazione d’uso del sito». L’esercizio delle operazioni
di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla
comunicazione di inizio attività alla provincia competente (artt. 214, comma 8, e
216, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006). Alla comunicazione di inizio di attività è

tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1, 2 e 3; b) il
possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di
recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e
il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati, nonché l’utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le
caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero che deve
contenere (art. 216, commi 1 e 3, d.lgs. n. 152 del 2006). Anche in questo caso
è possibile distinguere, a grandi linee, la parte descrittiva della comunicazione e
della relazione ad essa allegata (il possesso dei requisiti soggettivi richiesti, la
provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili, la loro natura non
pericolosa, le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geo-morfologiche
dell’area da recuperare) da quella programmatica (le modalità del recupero e il
rispetto del progetto e delle norme tecniche, lo stabilimento o comunque il sito di
destinazione). L’art. 214, comma 8, d.lgs. n. 152 del 2006, presidia la veridicità
della dichiarazione di inizio attività (oggi segnalazione certificata di inizio attività)
prevedendo espressamente, mediante il richiamo all’art. 21, legge n. 241 del
1990, la punibilità, ai sensi dell’art. 483 cod. pen., di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai
fini.
3.6.AI di fuori di questa specifica ipotesi (che non ricorre, come detto, nel
caso in esame), il d.m. 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la
disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo), emanato in attuazione
dell’art. 49, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 marzo 2012, n. 57, e che aveva abrogato l’art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006,
con effetto proprio dall’entrata in vigore del decreto ministeriale, avrebbe
disciplinato il cd.

“Piano di Utilizzo”.

L’art. 4 del regolamento individuava i

requisiti che il materiale da scavo doveva possedere per essere considerato
sottoprodotto ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 152 del 2006
(e, dunque, per non essere considerato in rifiuto). In particolare: a) il materiale
da scavo doveva essere generato durante la realizzazione di un’opera, di cui
costituiva parte integrante, e il cui scopo primario non era la produzione di tale
6

allegata una relazione dalla quale deve risultare: a) il rispetto delle norme

materiale; b) il materiale da scavo doveva essere utilizzato, in conformità al
Piano di Utilizzo: 1) nel corso dell’esecuzione della stessa opera, nel quale era
stato generato, o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri,
riempimenti, rimodellazioni, rilevati, ripascimenti, interventi a mare,
miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti
ambientali; 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava; c) il
materiale da scavo doveva essere idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia
senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale

per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), doveva
soddisfare i requisiti di qualità ambientale di cui all’allegato 4 del regolamento.
La sussistenza delle condizioni sopra indicate doveva essere comprovata tramite
il Piano di Utilizzo. Il Piano di Utilizzo era disciplinato, quanto a termini e
modalità di presentazione e conseguenze della sua violazione, dall’art. 5 del
regolamento, e, quanto al contenuto, dall’allegato 5 del regolamento stesso che
così disponeva: «Il Piano di Utilizzo indica che i materiali da scavo derivanti
dalla realizzazione di opere o attività manutentive di cui all’art. 1, comma 1
lettera a) del presente Regolamento saranno utilizzate, nel corso dello stesso o
di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del
produttore o di terzi purché esplicitamente indicato. Il Piano di Utilizzo deve
definire: 1. ubicazione dei siti di produzione dei materiali da scavo con
l’indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie; 2.
ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego
dei materiali da scavo con l’indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi
nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I
siti e i processi industriali di impiego possono essere alternativi tra loro; 3.
operazioni di normale pratica industriale finalizzate a migliorare le caratteristiche
merceologiche, tecniche e prestazionali dei materiali da scavo per il loro utilizzo,
con riferimento a quanto indicato all’allegato 3; 4. modalità di esecuzione e
risultanze della caratterizzazione ambientale dei materiali da scavo eseguita in
fase pro gettuale, indicando in particolare: – i risultati dell’indagine conoscitiva
dell’area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche,
ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di
caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali
con sostanze specifiche; – le modalità di campionamento, preparazione dei
campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che
tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività
antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si
prevede di adottare e che comunque espliciti quanto indicato agli Allegati 2 e 4
del presente Regolamento; – indicazione della necessità o meno di ulteriori
7

secondo i criteri di cui all’allegato 3 del regolamento; d) il materiale da scavo,

approfondimenti in corso d’opera e dei relativi criteri generali da eseguirsi
secondo quanto indicato nell’allegato 8, parte a); 5. ubicazione delle eventuali
siti di deposito intermedio in attesa di utilizzo, anche alternative tra loro con
l’indicazione dei tempi di deposito; 6. individuazione dei percorsi previsti per il
trasporto materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di
gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, aree di deposito in attesa
di utilizzo, siti di utilizzo e processi industriali di impiego) ed indicazione delle
modalità di trasporto previste (a mezzo strada, ferrovia, slurrydotto, nastro

avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i
seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi
comprese aree temporanee, viabilità, ecc: 1. inquadramento territoriale: a)
denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo; b) ubicazione dei
siti (comune, via, numero civico se presente); c) estremi cartografici da Carta
Tecnica Regionale (CTR); d) corografia (preferibilmente scala 1:5.000); e)
planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare
(preferibilmente scala 1:5.000); 2. inquadramento urbanistico: 2.1
Individuazione della destinazione d’uso urbanistica attuale e futura, con allegata
cartografia da strumento urbanistico vigente; 3. Inquadramento geologico ed
idrogeologico: 3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante
l’utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e
geotecniche; 3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo/sottosuolo, mediante
l’utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I
riporti se presenti dovranno essere evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del
suolo/sottosuolo; 3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza
o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse; 3.4
livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale
ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala
1:5.000); 4. descrizione delle attività svolte sul sito: 4.1 uso pregresso del sito e
cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito; 4.2 definizione delle aree a
maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione; 4.3
identificazione delle possibili sostanze presenti; 4.4 risultati di eventuali
pregresse indagini ambientali e relative analisi chimiche fisiche; 5. piano di
campionamento e analisi; 5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di
esecuzione; 5.2 localizzazione dei punti mediante planimetrie; 5.3 elenco delle
sostanze da ricercare come dettagliato nell’allegato 4; 5.4 descrizione delle
metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione».
3.7.11 Piano di Utilizzo si componeva dunque di due parti: una
sostanzialmente descrittiva della sussistenza attuale dei requisiti richiesti per
l’utilizzo dei materiali da scavo come sottoprodotti (punti 1, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4

8

trasportatore, ecc.). Al fine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve

e 6.5), l’altra, di natura programmatica, indicativa delle modalità di futuro
utilizzo dei materiali (punti 2, 3, 5 e 6). L’art. 5 del regolamento stabiliva,
inoltre, che in caso di violazione degli obblighi con esso assunti sarebbe venuta
meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo, con conseguente
obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto (comma 8); identica
conseguenza veniva attribuita in caso di insussistenza di uno dei requisiti previsti
dall’art. 4, comma 1 (comma 9). Lo stesso articolo 5, comma 2, stabiliva che la
sussistenza di tali requisiti doveva essere attestata mediante una dichiarazione

Sull’oggetto di tale attestazione si tornerà in seguito.
3.8.Le alterne vicende che avrebbero interessato l’ambito applicativo del
d.m. 161 del 2012 non rilevano. Ai fini dell’economia della presente sentenza è
sufficiente ricordare che l’intera disciplina relativa all’utilizzo delle terre e rocce
da scavo è attualmente disciplinata dal d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 che ha
abrogato il d.m. n. 161, cit.. L’attuale regolamento distingue tra terre e rocce da
scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni (capo II), terre e rocce da scavo
prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA (capo IV), e
terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni (capo III).
3.9.L’utilizzo delle terre e rocce da scavo è disciplinato, nel caso di
produzione in cantieri di grandi dimensioni sottoposti a VIA o AIA, dal Piano di
Utilizzo di cui agli artt. 2, comma 1, lett. f) e 9 del regolamento, che deve essere
redatto in conformità all’allegato 5 del regolamento stesso. Il piano include la
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà redatta ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
legale rappresentante dell’impresa, o la persona fisica proponente l’opera,
attesta la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 4, in conformità anche a
quanto previsto nell’allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale
(art. 9, comma 2). Il Piano di Utilizzo è sostanzialmente sovrapponibile, quanto a
contenuto e modalità di presentazione, oltre che di attestazione, a quello già
previsto dall’art. 5, d.m. n. 161 del 2012.
3.10.Negli altri casi (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi
dimensioni non sottoposti a VIA o AIA e terre e rocce da scavo provenienti da
cantieri di piccole dimensioni), la sussistenza delle condizioni previste
dall’articolo 4, deve essere attestata dal produttore tramite una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la trasmissione,
anche solo in via telematica, almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di
scavo, del modulo di cui all’allegato 6 del regolamento al comune del luogo di
produzione e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo
9

sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000.

destinate all’utilizzo come sottoprodotti, l’eventuale sito di deposito intermedio, il
sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle
opere e i tempi previsti per l’utilizzo, che non possono comunque superare un
anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo, salvo il caso in cui
l’opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono
destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore. La
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, assolve la
funzione del piano di utilizzo (art. 21, commi 1 e 2).

terre e rocce da scavo consente di giungere ad una prima conclusione: al di fuori
dei casi di recupero in procedura semplificata, solo successivamente ai fatti per i
quali si procede e, in particolare, a decorrere dalla pubblicazione del d.m. n. 162
del 2012, il legislatore ha espressamente imposto all’utilizzatore di certificare, ai
sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, la sussistenza delle condizioni previste
per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come materiale sottratto alla disciplina
dei rifiuti.
3.12.0ccorre, dunque, chiedersi se quest’obbligo sussisteva anche all’epoca
dei fatti e, in caso positivo, quale ne fosse l’oggetto.
3.13.Come visto, l’art. 186, d.lgs. n. 152 del 2006, distingueva la disciplina
dell’utilizzo delle terre e rocce da scavo in base ai luoghi di produzione.
3.14.Se la produzione avveniva nell’ambito della realizzazione di opere o
attività sottoposte a VIA o ad AIA, la sussistenza dei requisiti indicati dal comma
1 dell’art. 186 doveva risultare da apposito progetto che doveva essere
approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nè l’art. 23, né l’art.
29-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplinano, rispettivamente, la presentazione
dell’istanza di valutazione di impatto ambientale e la domanda di autorizzazione
integrata ambientale, prevedono specifici obblighi di attestazione a carico del
richiedente, né specifiche sanzioni in caso di falsità delle informazioni contenute
negli elaborati progettuali. Solo l’art. 29-quaterdecies, comma 9, d.lgs. n. 152
del 2006, come modificato dall’art. 7, comma 13, d.lgs. 4 marzo 2014, n. 46,
punisce, ai sensi dell’art. 483 cod. pen., la comunicazione, da parte del gestore,
di dati falsificati o alterati relativi alle emissioni dell’impianto munito di AIA. L’art.
209, comma 5, invece, punisce ai sensi dell’art. 483 cod. pen. l’accertata falsità
delle attestazioni contenute nell’autocertificazione resa, ai sensi del comma 1 del
medesimo articolo, ai fini del rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori
ambientali o del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio dell’impianto da parte
delle imprese in possesso della certificazione ambientale. Si tratta, all’evidenza,
di contesti radicalmente differenti da quello oggetto di odierna regiudicanda.
L’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 2, comma 7,
d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, prevede che
10

«alle procedure di verifica e

3.11.L’analisi della normativa che ha disciplinato nel tempo l’utilizzo delle

autorizzazione disciplinate dal presente decreto si applicano, in quanto
compatibili, le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi». La norma, inserita nel titolo I
della parte II del d.lgs. n. 152 del 2006, detta principi generali applicabili alle
procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di
impatto ambientale (VIA), per l’autorizzazione integrata ambientale (AIA). Si
deve escludere che la norma estenda a tali procedure l’applicazione degli artt.

ciò sia perché all’epoca l’art. 19 escludeva da tale materia gli atti rilasciati dalle
autorità preposte alla tutela dell’ambiente, sia perché, in ogni caso: a) il
provvedimento che definisce il procedimento di valutazione di impatto
ambientale non si identifica con l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività
richiesta; b) l’autorizzazione integrata ambientale viene rilasciata (o negata)
all’esito di un procedimento amministrativo complesso che non si limita alla pura
e semplice ricognizione dei requisiti e presupposti richiesti ai fini dello
svolgimento dell’attività, ma comporta una valutazione complessa che deve
tener conto anche di eventuali osservazioni di terzi interessati, dei pareri di
organi tecnici della pubblica amministrazione e della possibilità di applicare
specifiche misure alternative o aggiuntive (art. 29-quater, d.lgs. n. 152 del
2006).
3.15.Se la produzione di terre e rocce da scavo avveniva nell’ambito della
realizzazione di opere o attività diverse da quelle sopra indicate e soggette a
permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di
cui al comma 1 dell’art. 186 doveva essere dimostrata e verificata nell’ambito
della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità
della dichiarazione di inizio di attività. Per gli interventi soggetti a permesso di
costruire l’art. 20, d.P.R. n. 380 del 2001, nella formulazione all’epoca vigente,
non imponeva al richiedente alcun onere di asseverazione, ma solo
un’attestazione concernente il titolo di legittimazione e un’autocertificazione circa
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto
riguardava interventi di edilizia residenziale. Solo successivamente il legislatore
ha introdotto l’obbligo, autonomamente e penalmente sanzionato dall’art. 20,
u.c. d.P.R. n. 380 del 2001, di accompagnare la domanda da una dichiarazione
del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti
urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in
particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie,
alle norme relative all’efficienza energetica. Ma anche in tal caso, l’obbligo di
asseverazione riguarda tassativamente ed esclusivamente l’esistenza dei requisiti
11

19, 20 e 21, legge n. 241 del 1990, in materia di dichiarazione di inizio attività, e

o dei presupposti appena indicati relativi alla conformità urbanistica
dell’intervento, non anche di quelli indicati dall’art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152
del 2006 per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo. Del resto, se così fosse stato,
non vi sarebbe stato alcun bisogno di prevedere l’obbligo di asseverazione del
Piano di Utilizzo o della dichiarazione di utilizzo in casi di materiali provenienti da
cantieri non soggetti a VIA o AIA relativi a interventi soggetti a permesso di
costruire.
3.16.Stesso ragionamento deve essere fatto per le opere soggette a

cui all’art. 22, d.P.R. n. 380 del 2001. L’art. 23, comma 1, prevede in tal caso
che la denuncia deve essere accompagnata da una dettagliata relazione a firma
di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali che asseverasse
la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non
in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto
delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il successivo art. 29, u.c.,
d.P.R. n. 380, cit., prevede che per le opere realizzate dietro presentazione di
segnalazione certificata di inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e
481 del codice penale. Anche in questo caso, però, valgono le considerazioni
esposte nel paragrafo che precede circa l’oggetto dell’asseverazione.
3.17.Se la produzione di terre e rocce da scavo avveniva nel corso di lavori
pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di
attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 186, nonché i
tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo dovevano risultare da idoneo
allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista. Il generico richiamo ai
lavori pubblici rimanda alla specifica normativa di settore che, normalmente,
onera il partecipante di asseverare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge o
dal bando per la partecipazione alla gara o per la scelta del contraente.
3.18.Nessuna norma, dunque, imponeva espressamente e specificamente
l’obbligo di asseverare con attestazione resa a pubblico ufficiale la sussistenza
dei requisiti richiesti dall’art. 186, comma 1. Del resto, quando il legislatore
ambientale ha inteso presidiare con specifica sanzione penale la genuinità delle
dichiarazioni o delle attestazioni provenienti dal privato lo ha fatto (artt. 29quaterdecies comma 9, 209 comma 5, 212 comma 8, 214 comma 8, 221 comma
5, 242-bis comma 1, 258 comma 4, 260-bis commi 6 e 7).
3.192art. 483 cod. pen. punisce con pena detentiva chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è
destinato a provare la verità.

12

dichiarazione di inizio attività, anche in alternativa al permesso di costruire, di

3.20.Ai fini della sussistenza del reato è necessario che: a) la attestazione
sia resa a pubblico ufficiale e trasfusa in un atto pubblico; b) che l’atto pubblico
sia destinato a provare la verità del fatto attestato.
3.21.Secondo l’indirizzo interpretativo prevalente di questa Suprema Corte,
il reato sussiste quando una norma giuridica obbliga il privato a dichiarare il vero
ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione è
stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999,
Gabrielli, Rv. 215413 e Sez. U, n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv. 212782,

del 15/10/2018, Guidi, Rv. 272110; Sez. 5, n. 39215 del 04/06/2015,
Cremonese, Rv. 264841; Sez. 5, n. 18279 del 02/04/2014, Scalici, Rv. 259883).
3.22.Si è già detto, da questo punto di vista, che all’epoca dei fatti nessuna
norma imponeva la attestazione dei requisiti per l’utilizzo come sottoprodotti
delle terre e rocce da scavo mediante dichiarazione resa a pubblico ufficiale. In
termini generali, l’art. 76, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000, considera le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 come fatte a pubblico
ufficiale. Ne consegue che la non corrispondenza a vero di dette dichiarazioni è
certamente punibile ai sensi dell’art. 483 cod. pen., se la falsità riguarda gli stati,
le qualità personali e i fatti che sono possibile oggetto di dichiarazione
sostitutiva. Escluso che possa essere considerato uno stato o qualità personale, è
davvero arduo qualificare un progetto alla stregua di un “fatto” (quantomeno
non per la parte programmatica) trasfuso nell’atto di approvazione dell’autorità
pubblica.
3.23.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio intende
ribadire, le false attestazioni contenute nei progetti (ed in particolare nelle
planimetrie e relazioni descrittive dello stato di fatto) integrano il reato di falsità
ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica
necessità di cui art. 481 cod. pen. e non quello più grave di falsità ideologica in
atto pubblico previsto dall’art. 483 cod. pen., poiché dette attestazioni non sono
destinate a provare la verità di quanto rappresentatovi, ma svolgono la funzione
di dare alla P.A. – la quale resta pur sempre titolare del potere di procedere ad
accertamenti autonomi – un’esatta informazione sullo stato dei luoghi (Sez. 3, n.
29521 del 05/05/2017, Vigliar, Rv. 270433; Sez. 3, n. 15228 del 31/01/2017,
Cucino, Rv. 269579; Sez. 3, n. 50621 del 18/06/2014, Cazzato, Rv. 261513;
Sez. 5, n. 35615 del 15/05/2010, D’Anna, Rv. 248878).
3.24.In ogni caso, l’attestazione la cui falsità è penalmente sanzionata dagli
artt. 481 e 483 cod. pen. consiste in una affermazione o negazione di verità
preesistente alla dichiarazione stessa e mai in una dichiarazione di volontà o in
un giudizio, men che meno nella violazione di un impegno solennemente preso
dinanzi al pubblico ufficiale (Sez. 3, n. 27699 del 20/05/2010, Coppola, Rv.
13

entrambe condivise da Sez. U, n. 35488 del 28/06/2007, Scelsi; Sez. 5, n. 5365

247927; Sez. 5, n. 7408 del 11/11/2009, Frigé, Rv. 246094; Sez. 3, n. 4545 del
17/01/1983, Capezzuto, Rv. 159089; Sez. 5, n. 2829 del 03/12/1982, dep.
1983, La Fortezza, Rv. 158252, secondo cui la falsa dichiarazione deve
riguardare fatti, non già meri intenti o propositi, poiché solo in ordine ai primi e
cioè ad accadimenti già compiuti può aversi un contrasto con la realtà). Eventuali
“estensioni” dell’oggetto di tutela devono essere espressamente previste. Gli
artt. 20, comma 1, e 23, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, per esempio,
estendono l’oggetto della possibile falsità anche alle attestazioni di conformità

quelle igienico-sanitarie.
3.25.Ne consegue che oggetto di presidio penale sarebbe, semmai, la parte
del progetto descrittiva della situazione esistente e, dunque, delle condizioni che,
nel caso di specie, legittimavano l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi
dell’art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, secondo lo schema già indicato al
§ 3.4, e non la parte programmatica; in ogni caso il reato configurabile sarebbe
quello di cui all’art. 481 cod. pen., non quello di cui al successivo art. 483.
3.26.Non si può tuttavia escludere che, prima della emanazione del d.m. n.
161 del 2012, la pubblica amministrazione pretendesse, in allegato al progetto
(così si esprime il comma 4 dell’art. 186), una specifica dichiarazione sostitutiva
di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47, d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la
sussistenza dei requisiti di cui all’art. 186, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006. In
tal caso, l’eventuale falsità dei fatti dichiarati sarebbe punibile ai sensi dell’art.
483 cod. pen.
3.27. Tanto premesso, dalla lettura delle sentenze di merito non si
comprende in cosa consista il “piano scavi” indicato nella rubrica, se si tratti cioè
di un progetto autonomo oppure di una dichiarazione asseverata ai sensi dell’art.
47, d.P.R. n. 445 del 2000, ad esso allegato; né si comprende in quale contesto,
tra quelli richiamati dall’art. 186, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 152 del 2006, si
collochi la sua violazione. Dalla lettura delle sentenze di merito si evince
solamente che le condotte ascritte alla ricorrente sono state poste in essere
nell’ambito della realizzazione di un piano di intervento integrato ed in
esecuzione di lavori di urbanizzazione e, dunque, o in esecuzione di un appalto
pubblico o di lavori privatamente realizzati direttamente dall’impresa titolare del
permesso di costruire, magari in regime di edilizia convenzionata. La sentenza
impugnata, inoltre, lascia intendere che il fatto ascritto all’imputata è costituito
dal mancato rispetto del “piano scavi” ed, in particolare, nell’utilizzo di materiale
di provenienza diversa da quello in esso indicato. Il ricorso dell’imputata, a sua
volta, eccepisce proprio l’insussistenza della violazione del piano scavi anche
sotto il profilo della non ascrivibilità alla propria responsabilità; il tema,
insomma, pare essere proprio quello della violazione della parte programmatica
14

del progetto agli strumenti urbanistici e al rispetto delle norme di sicurezza e di

del “piano scavi”. Ma se così fosse, il fatto non integrerebbe il reato di cui all’art.
483 cod. pen. e resterebbe assorbito nelle contravvenzioni già contestate ai capi
A e D della rubrica, con conseguente prevalenza della pronuncia totalmente
assolutoria rispetto alla già maturata prescrizione per l’episodio.
3.28.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio
limitatamente al residuo reato di cui al capo C. In sede di rinvio la Corte di

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui al residuo capo
C della rubrica e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 21/11/2017.

appello applicherà i principi di diritto indicati ai paragrafi 3.23 e 3.24.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA