Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18892 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18892 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAUTI SERGIO N. IL 22/10/1956
avverso l’ordinanza n. 1769/2012 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
06/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

Letti gli atti, 1′ ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Maria Giuseppina Fodaroni, per l’ inammissibilità
del ricorso;
Sergio, in stato di custodia cautelare fin dal 3.5.2011 peri delitti ex artt. 73 e 74 D.P.R. n.
309/1990- associazione a delinquere ai fini di spaccio di stupefacenti e relativi fatti di spaccio – per i
quali reati, e di altri, ha riportato condanna, con giudizio abbreviato, alla pena di anni nove e
quattro mesi di reclusione, ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza datata 6/8.1.2012 del
tribunale di Roma che, in sede di appello avverso la pregressa ordinanza datata 8.6.2012 del gup del
predetto tribunale, confermava il rigetto dell’ istanza di sostituzione della custodia cautelare in
carcere con gli arresti domiciliari presso la comunità terapeutica ” Regina Pacis Onlus ” di
Spezzano Albanese al fine di sottoporsi al un programma terapeutico ex art. 89 DPR cit.
La ragione del rigetto era ravvisata dal giudice dell’appello nella sopravvenuta condanna per i delitti
in ordine ai quali era ristretto e perla gravità della pena inflitta per giunta in abbreviato
Le ragioni di doglianza della difesa si concentrano nel rimarcare l’acefala considerazione ,ai fini
del deciso, della condanna riportata, senza alcuna considerazione dell’elemento di novità posto a
giustificazione delle istanza difensiva:un programma terapeutico ,con determinate modalità, da
svolgersi in luoghi lontani a quelli delle azioni delittuose, sottoscritto dall’ imputato, deciso a
disintossicarsi.
Il ricorso è manifestamente infondato e,pertanto, non può essere accolto.
Invero il quarto comma dell’art. 89 quarto comma D.P.R. n. 309/1990 esclude espressamente
l’applicabilità delle misure alternative al carcere, nel caso di specie gli arresti domiciliari in
comunità terapeutica, allorchè si proceda per uno dei delitti previsti dall’art. 4 bis 1. n. 374/1975, tra
i quali figura il delitto ex art. 74 D.P.R.n. 309/90 in ordine al quale il ricorrente ha riportato
pesante condanna. I giudici di merito, poi, hanno rimarcato la assenza di elementi specifici che
depongano per il venire meno delle esigenze cautelari.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille curo, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di mille curo alla cassa delle ammende. Si provveda ai sensi
dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il W34.2013

m;flti

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