Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18891 del 24/01/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 18891 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POLICASTRI FRANCESCO nato il 29/05/1967
avverso l’ordinanza del 11/08/2016 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
sentite le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI che ha chiesto il rigetto del ricorso
sentite le conclusioni degli avv. VINCENZO BELVEDERE e GIORGIA GRECO che
ha chiesto l’accoglimento del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale del Riesame di Catanzaro con l’ordinanza oggetto di impugnazione
ha accolto l’appello del PM contro l’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro che
l’8 luglio 2016 aveva disposto gli arresti domiciliari per motivi di salute in favore di
Policastri Francesco, sottoposto alla custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73
e 74 d.p.r. 309/1990. In conseguenza, ha ripristinato la custodia in carcere del
Policastri, disponendo il ricovero presso una struttura sanitaria del circuito
dell’Amministrazione Penitenziaria dotata di reparto specialistico di chirurgia
ortopedica.
Il Tribunale ha ritenuto erronea la valutazione del gip che aveva ritenuto la
incompatibilità dello stato di salute del Policastri, affatto da osteomielite cronica della
regione mediale del terzo distale della tibia sinistra, con il trattamento carcerario,
anche presso i centri clinici dell’Amministrazione Penitenziaria.

Data Udienza: 24/01/2017

Non vi era stata, difatti, né nel provvedimento né nella perizia di ufficio, una
indicazione delle ragioni per le quali non potessero essere somministrate cure
adeguate in ambito sanitario penitenziario; la consulenza del PM, invece, aveva
indicato varie strutture penitenziarie ospedaliere che consentono cure adeguate,
considerato che, peraltro, era certamente meno idonea la struttura utilizzata in corso
di arresti domiciliari sino all’udienza del Tribunale del Riesame.

legge ed il vizio di motivazione.
Rileva che il Tribunale ritiene autonomamente e senza alcun ausilio tecnico la
possibilità di cura in ambito carcerario sulla scorta di una erronea lettura della perizia
del dottor Macrì. Inoltre, dalle stesse relazioni dei medici del carcere risulta come
l’intervento chirurgico divenuto necessario debba essere effettuato presso strutture
esterne alla Casa circondariale. All’interno delle strutture carcerarie non è stato
possibile risolvere la patologia. Afferma, peraltro, che le strutture indicate dal
Tribunale del riesame sono

«strutture ospedaliere tutte esterne al circuito

penitenziario».
Con memoria ed allegati, depositati il 19 dicembre 2016, la difesa:
– Allega il referto del 4/10/2016 dell'”istituto Codivilla Putti di Cortina di
Ampezzo” che, prescrivendo una terapia mirata, rinvia a 45 gg un controllo per
eventuale di un intervento chirurgico;

Allega il successivo referto del 29/11/2016 che riteneva «da programmare

intervento di pulizia chirurgica e innesto vascolarizzato di pelle»

Allega l’ulteriore certificazione del 12/12/2016 che ha dato atto che è stato

programmato l’intervento.
Sulla scorta di tali atti, insiste sulla impossibilità di cure adeguate in ambito
carcerario e sulla effettiva attivazione del ricorrente nel sottoporsi a cure ed
intervento. Il centro al quale si è rivolto risulta, peraltro, essere uno dei centri di alta
specializzazione indicati dal consulente nominato dal Gip.
Deposita, altresì, il dispositivo della sentenza di condanna in primo grado, in sede
di giudizio abbreviato, del 5 ottobre 2016.
Il ricorso è infondato.
Il percorso logico del Tribunale è certamente corretto:
La valutazione di possibilità di cura in ambito carcerario andava effettuata con
riferimento alla possibilità di ricovero presso i centri clinici dell’amministrazione
penitenziaria, valutazione non effettuata dal giudice per le indagini preliminari che,
del resto, consentiva la esecuzione degli arresti domiciliari in struttura non

Policastri ricorre con atto a firma del proprio difensore deducendo la violazione di

specializzata, a conferma che non vi era alcuna incompatibilità immediata.
Correttamente, quindi, il Tribunale aveva ritenuto che non ricorresse affatto una
situazione in cui le “condizioni di salute” siano “comunque tale da non consentire
adeguate cure in caso di detenzione in carcere”.
Inoltre, il Tribunale ha considerato come il consulente del pubblico ministero
avesse indicato anche in termini concreti le strutture ospedaliere carcerarie di

difesa che si tratti di «strutture ospedaliere tutte esterne al circuito penitenziario»,
salvo che con ciò non voglia dire che si tratti di strutture detentive non facenti
fisicamente parte di penitenziari bensì reparti “protetti” di edifici ospedalieri; ovvia,
in tale ultimo caso, come la deduzione sia irrilevante.
E’ quindi stata correttamente applicata la regola posta in materia da questa
Corte: “La prevalenza del divieto di custodia in carcere per i soggetti portatori di gravi
malattie, quale previsto dal comma quarto-bis dell’art. 275 cod. proc. pen., rispetto
alla presunzione d’adeguatezza esclusiva della custodia in carcere, nel casi di cui al
precedente terzo comma dello stesso articolo, opera solo a condizione che risulti
accertato il presupposto costituito dall’incompatibilità delle condizioni di salute del
soggetto con lo stato di detenzione, intendendosi per tale anche quello attuabile
presso taluna delle “idonee strutture sanitarie penitenziarie” di cui è menzione nel
comma quarto-ter del citato art. 275 cod. proc. pen.. (Sez. 5, n. 22977 del
13/05/2008 – dep. 09/06/2008, Buononato, Rv. 24048801)”.
Considerando anche l’ampliamento del tema della decisione da parte della difesa
mediante il deposito di documentazione sulla gestione del caso sanitario anche dopo
l’adozione del provvedimento impugnato, a parte ogni valutazione della deducibilità
in questa sede, va considerato che il ricorrente ha effettuato controlli periodici presso
una struttura specializzata, il che sarebbe stato fatto anche in ambito detentivo
essendo prevista l’utilizzazione di strutture esterne

(In tema di misure cautelari

personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali
preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla
pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri
presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determinano di per sé
uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma quarto, cod. proc. pen., ai
fini dell’operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morboso in
atto, potendo essere salvaguardate ai sensi dell’art. 11, L. n. 354 del 1975, con il
trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell’amministrazione penitenziaria o
in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti

possibile ed utile ricovero; al riguardo, è del tutto assertiva la affermazione della

trasferimenti. (Sez. 6, n. 39980 del 19/09/2013 – dep. 26/09/2013, De Filippis, Rv.
25613801). Risulta inoltre che, pur essendo stato previsto un intervento chirurgico
da effettuarsi presso la struttura, non è stata ancora programmata la possibile data
di esecuzione; si tratta di intervento che nella medesima struttura può essere
effettuato anche in corso di detenzione in carcere essendo previsto dall’ordinamento
penitenziario il ricovero in struttura ospedaliera civile in caso di necessità: “In materia

disciplinate, in via alternativa, dall’art. 275, comma quarto bis, cod.proc. pen. – che
postula una malattia particolarmente grave ed incompatibile con lo stato di detenzione
– e dall’art. 11, comma secondo, ord. pen. – che presuppone una patologia
contingente e curabile con il temporaneo trasferimento del detenuto in ospedale civile
– e l’accertamento della sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’una o
dell’altra delle due disposizioni forma oggetto di valutazione del giudice di merito,
insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da motivazione adeguata e
coerente. (Sez. 1, n. 15999 del 28/02/2014 – dep. 10/04/2014, Appeso, Rv.
25960201)”.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
manda alla 2a.flcelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Roma, co ì dlciso nella camera di consiglio del 24 gennaio 2017
Il Cohsigliere

stensore

Pierluibi Stefano

i lPrrsidente
cano

di custodia cautelare in carcere, le condizioni di salute del detenuto sono previste e

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