Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18891 del 22/11/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18891 Anno 2018
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Battistella Alberto, nato a Motta di Livenza il 01/06/1983,

avverso la sentenza del 17/03/2017 del Tribunale di Treviso;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza
impugnata perché il fatto non sussiste;
udito il difensore del ricorrente, in persona dell’avv. Marina Lucchetta che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza
impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Alberto Battistella ricorre per l’annullamento della sentenza del
17/03/2017 del Tribunale di Treviso che lo ha assolto dal reato di cui agli artt.
208 e 256, commi 1, lett. a), e 4, d.lgs. n, 152 del 2006 con la formula
«perché non punibile ai sensi dell’art. 131-bis, cod. pen.».

Data Udienza: 22/11/2017

1.1.Premesso il proprio interesse a ricorrere, con il primo motivo eccepisce,
ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o comunque
l’erronea applicazione dell’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in
relazione agli artt. 6, 7 e 8 dell’autorizzazione n. 762/2012 rilasciata dalla
Provincia di Treviso per la gestione dell’impianto di recupero dei rifiuti speciali.
Deduce che il quantitativo istantaneo massimo stoccabile di cui all’art. 8,
lett. a), dell’autorizzazione fa riferimento esclusivo ai rifiuti non ancora sottoposti
a trattamento di recupero, con esclusione pertanto di quelli già trattati ma non

accertamento e che era già stato analizzato, con esito positivo, con la metodica
del test di cessione previsto dal DM 05/02/1998. In buona sostanza, l’art. 8
dell’autorizzazione fa riferimento esclusivo ai rifiuti in ingresso, non a quelli
esitati dopo il trattamento di recupero. Gli artt. 6 e 7 dell’autorizzazione, a loro
volta, non prevedevano il termine entro il quale effettuare il test di prestazione
che, rispondendo a esigenze commerciali, deve necessariamente seguire quello
di cessione in un tempo congruo, avuto riguardo alla quantità di prodotto, alla
disponibilità del laboratorio di campionamento e analisi. Peraltro, anche se solo
dopo il sopralluogo, il “pietrisco” aveva dimostrato di rispettare i requisiti per la
cessazione della qualifica di rifiuto. Ne consegue che il pietrisco rinvenuto non
poteva essere considerato rifiuto e non poteva essere computato ai fini del
quantitativo istantaneo massimo staccabile.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. c) ed e),
cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza
dell’elemento psicologico del reato che poteva essere escluso proprio in ragione
della natura meramente formale della violazione. L’argomento non è stato
nemmeno accennato nella sentenza impugnata benché, come già detto in sede
di illustrazione del primo motivo, il “pietrisco” rispettasse i requisiti per non
essere considerato rifiuto e l’art. 7 non prescrivesse temi stringenti per
l’esecuzione del test di prestazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

3.L’imputato risponde del reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), e
comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 perché, nella sua qualità di legale
rappresentante della società «R.E.M. S.r.l.», deteneva, presso lo stabilimento
di Motta di Livenza, quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi (pietrisco 0-30;
pietrisco 0-40; pietrisco 60) in misura superiore alla quantità di giacenza
istantanea autorizzata dall’art. 8, lett. a), DPP n. 762/2012, modificato dal DPP
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ancora sottoposti a test di prestazione, come il pietrisco rinvenuto in sede di

196/2013 del 25/03/2013, che prevedeva come quantitativo massimo istantaneo
stoccabile di rifiuti la quantità di 1866 tonnellate. Il fatto è contestato come
commesso in Motta di Livenza 1’11/11/2014.
3.1.Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che:
3.1.1.1’11/11/2014 risultavano stoccati presso lo stabilimento di Motta di
Livenza della «REM S.r.l.» quantità di pietrisco superiori a quella istantanea
consentita dall’art. 8 dell’autorizzazione provinciale rilasciata alla società;
3.1.2.su tale materiale era stato effettuato il cd. “test di cessione”, ma non

per far perdere al materiale la qualità di rifiuto;
3.1.3.il “test prestazionale” fu eseguito, con esito positivo, solo il
15/01/2015.
3.2.Sulla base di tali considerazioni il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva
secondo la quale il pietrisco costituiva materiale già lavorato e non rifiuto in
stoccaggio. Considerata l’occasionalità della condotta e l’esiguità del pericolo che
ne è derivato, il Tribunale ha applicato la speciale causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen..

4.Tanto premesso, la Corte osserva quanto segue:
4.1.sussiste indubbiamente l’interesse dell’imputato a impugnare la
sentenza che esclude la punibilità del reato ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.,
trattandosi di pronuncia che ha comunque efficacia di giudicato quanto
all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e
all’affermazione che l’imputato lo ha commesso (art. 651-bis cod. proc. pen.),
che è soggetta ad iscrizione nel casellario giudiziale (art. 3, lett. f, d.P.R. n. 313
del 2002) e che può ostare alla futura applicazione della medesima causa di non
punibilità ai sensi dell’art. 13d-bis, comma terzo, cod. pen. (in termini, Sez. 4, n.
25539 del 18/10/2016, dep. 2017, Andrei, Rv. 270090; Sez. 2, n. 12305 del
15/03/2016, Panariello, Rv. 266493; si veda altresì Sez. 3, n. 35277 del
25/02/2016, Attinese, Rv. 267740 e la giurisprudenza, anche costituzionale, in
essa richiamata);
4.2.1’art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 è norma penale in bianco il
cui contenuto è delimitato dalle prescrizioni delle autorizzazioni in relazione alla
finalità delle stesse e rappresenta un esempio della cosiddetta
amministrativazione del diritto penale, cioè dell’apprestamento di una sanzione
penale per la violazione di disposizioni e precetti o prescrizioni amministrative di
particolare rilevanza. Si tratta, secondo l’orientamento di questa sezione, di un
reato di pericolo che si verifica con la semplice inosservanza di una prescrizione
prevista nell’autorizzazione, sia che la prescrizione discenda da previsioni
legislative recepite nell’autorizzazione, che da prescrizioni integrative inserite

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quello “prestazionale”, necessario, ai sensi degli art. 6 e 7 dell’autorizzazione,

dall’autorità amministrativa indipendentemente da una previsione di legge (Sez.
3, n. 23481 del 20/02/2014, °sellarne, n.m.; Sez. 3, n. 20277 del 27/03/2008,
Filippi, n.m.; Sez. 3, n. 19211 del 27/03/2008, Marrucci, n.m.);
4.3.ne consegue che l’autorizzazione amministrativa integra il precetto
penale e la sua inosservanza o erronea interpretazione da parte del giudice
costituisce valido motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen.

5.11 primo motivo è manifestamente infondato.

di recupero di rifiuti speciali non pericolosi.
5.2.L’art. 8 dell’autorizzazione fissa i quantitativi massimi di rifiuti ammessi
nell’impianto, distinguendoli tra quantitativo istantaneo, quantitativo annuale e
quantitativo giornaliero.
5.3.L’art. 6 prevede che «i prodotti dell’attività di recupero, per cessare la
qualità di rifiuto devono rispondere alle condizioni definite dal comma 1 dell’art.
184-ter, d.lgs. n. 152/2006, da quanto stabilito dalla disciplina comunitaria e,
nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’art. 184-ter, d.lgs. n.
152/2006, alle specifiche dettate dal D.M. 5/2/1998. Le verifiche tecniche sul
materiale che cessa di essere rifiuto devono essere eseguite dalla Ditta per lotto
(…) e tenute a disposizione dell’autorità di controllo per un periodo di cinque
anni». Il successivo art. 7 dispone che «ai fini del rispetto di quanto previsto
dall’art. 6, i materiali ottenuti dall’attività di recupero cessano la qualifica di
rifiuto solo se hanno eluato conforme a quanto previsto dall’allegato 3 del D.M.
5/02/1998 e, a seconda dell’utilizzo, rispondono alle seguenti specifiche (…) Per
tutto il materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, le verifiche devono essere
effettuate secondo le frequenze indicate ai paragrafi 14.3, 14.4 e 14.5
dell’Allegato A alla DGRV n. 1773/2012. I materiali ottenuto dalla lavorazione
che non rispettino i requisiti di cui sopra devono essere considerati rifiuti e come
tali gestiti».
5.4.La tesi difensiva secondo cui, ai fini della determinazione del
quantitativo istantaneo massimo di cui all’art. 8 non si deve tenere conto dei
materiali esitati dopo il trattamento di recupero, ancorché privi dei requisiti
previsti dall’art. 7 e/o per i quali non sia stato effettuato, come nel caso di
specie, alcun accertamento in tal senso, è manifestamente infondata. Tale tesi si
fonda sul fatto che l’art. 8 fa riferimento ai quantitativi massimi stoccabili e,
dunque, ai soli rifiuti messi in riserva ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 183, comma 1, lett. aa), d.lgs. n. 152 del 2006 e alla lettera R13
dell’allegato C alla parte IV del decreto stesso.
5.5.0sserva il Collegio che tale interpretazione non considera che i rifiuti
esitati dall’attività di trattamento che non hanno ancora cessato di essere tali
4

5.1.La società «R.E.M. S.r.l.» è stata autorizzata all’esercizio dell’attività

continuano ad essere assoggettati alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti
(art. 184-ter, u.c., d.lgs. n. 152 del 2006) per cui concorrono alla determinazione
della quantità massima di rifiuti legittimamente stoccabili presso l’impianto di
recupero. Diversamente ragionando, si consentirebbe di fatto l’incontrollato ed
indiscriminato allargamento delle quantità massime di rifiuti che possono essere
gestite dagli impianti di trattamento ai sensi degli artt. 6 e 7, d.m. 5 febbraio
1998. L’art. 6, comma 3, d.nn. cit., prescrive che la quantità massima di rifiuti
non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l’impianto di

recupero svolta nell’impianto stesso. L’art. 7, commi 1 e 2, a sua volta, fa
riferimento alla quantità massima impiegabile di rifiuti non pericolosi che non
deve mai eccedere la capacità dell’impianto. Dunque, ai fini della determinazione
delle quantità di rifiuti stoccabili, si deve tener conto della capacità complessiva
dell’impianto non solo dei rifiuti materialmente messi in riserva. Del resto,
quando l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente ha voluto distinguere i rifiuti in
ingresso da quelli stoccabili,

lo ha fatto espressamente (artt. 3 e 4 che

disciplinano la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e la gestione di quello
rinvenuto non conforme). Ne consegue che, ai fini dell’accertamento del rispetto
delle quantità massime stoccabili si deve tener conto dei rifiuti che, ancorché
soggetti a procedura di recupero, non hanno ancora cessato tale qualifica.
5.6.11 fatto che gli accertamenti di cui all’art. 7 dell’autorizzazione siano stati
effettuati con esito positivo il 15/01/2015 non muta i termini del problema. E’
vero che la norma in questione non indica il termine entro il quale devono essere
effettuati gli accertamenti in essa prescritti, i quali devono comunque essere
compiuti in tempi ragionevolmente ristretti, ma è altrettanto vero che nel caso in
esame il fatto risale all’il novembre 2014 e l’accertamento sulla cessazione della
qualità di rifiuto, effettuato solo dopo che gli organi accertatori ne avevano
rilevato la mancanza, è di due mesi successivo a tale data. Dunque, alla data
dell’11/11/2014 il pietrisco non aveva cessato di essere rifiuto; l’accertamento
della cessazione della qualità ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, sicché
essa opera ‘ex nunc’ e non ‘ex tunc’, stante il chiaro tenore letterale dell’art.
184-ter, u.c., d.lgs. n. 152 del 2006.

6.Alla luce delle considerazioni che precedono anche il secondo motivo è
manifestamente infondato.
6.1.11 ricorrente eccepisce il vizio di omessa motivazione della sentenza in
ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e deduce, a sostegno,
che il pietrisco possedeva i requisiti per non essere qualificato come rifiuto ai
sensi dell’ad 184-ter, d.lgs. n. 152 del 2006, tant’è vero, aggiunge, che anche
per questo motivo il Tribunale ha applicato la speciale causa di non punibilità di

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recupero deve coincidere con la quantità massima recuperabile per l’attività di

cui all’art. 131-bis cod. pen. Deduce, altresì, la sostanziale poca chiarezza del
precetto.
6.2.Sennonché, come visto, l’elemento soggettivo, che nel caso di specie è
integrato anche dalla colpa, deve sussistere al momento dell’accertamento del
reato, allorquando, cioè, il materiale doveva ancora essere considerato rifiuto ai
sensi dell’art. 184-ter, u.c., d.lgs. n. 152 del 2006. Non coglie pertanto nel segno
la tesi difensiva che posticipa l’accertamento dell’elemento soggettivo ad un
momento successivo alla consumazione del reato.

(genericamente) dedotta fede, è sufficiente osservare che, trattandosi di norma
penale in bianco, l’errore sulle prescrizioni dell’autorizzazione costituisce errore
sul precetto e non sul fatto con conseguente inescusabilità al di fuori
dell’ignoranza inevitabile, nella specie insussistente (in senso conforme, anche se
con riferimento a fattispecie diverse, cfr. Sez. 6, n. 47028 del 10/11/2009,
Trombetta, Rv. 245305; Sez. 6, n. 1632 del 06/12/1996, Manzi, Rv. 245305;
Sez. 3, n. 3373 del 21/04/1975, Trillini, Rv. 132797; Sez. 1, n. 1487 del
10/11/1972, Rv. 123262). Questa Corte, a seguito della sentenza 23 marzo
1988 n. 364 della Corte Costituzionale, secondo la quale l’ignoranza della legge
penale è scusabile se incolpevole a cagione della sua inevitabilità, ha stabilito i
limiti di tale inevitabilità affermando che: a) per il comune cittadino tale
condizione è sussistente, ogni qualvolta egli abbia assolto, con il criterio
dell’ordinaria diligenza, al cosiddetto “dovere di informazione”, attraverso
l’espletamento di qualsiasi utile accertamento, per conseguire la conoscenza
della legislazione vigente in materia; b) tale obbligo è invece particolarmente
rigoroso per tutti coloro che svolgono professionalmente una determinata
attività, i quali rispondono dell’illecito anche in virtù di una “culpa levis” nello
svolgimento dell’indagine giuridica. Per l’affermazione della scusabilità
dell’ignoranza, occorre, cioè, che da un comportamento positivo degli organi
amministrativi o da un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale,
l’agente abbia tratto il convincimento della correttezza dell’interpretazione
normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto (Sez. U,
n. 8154 del 10/06/1994, Calzetta, Rv. 197885; più recentemente, Sez. 3, n
35314 del 20/05/2016, Oggero, Rv. 268000).
6.4.Poiché la conoscenza del precetto violato è presunta per legge, è onere
di chi sostiene il contrario eccepirne l’ignoranza inevitabile, a meno che non
risultino elementi che lascino ragionevolmente ritenere il contrario. Nel caso di
specie ciò non risulta (il Tribunale dà atto della chiarezza delle prescrizioni
violate), né il ricorrente lo deduce. Ma anche a voler astrattamente ritenere
l’oscurità del precetto, il ricorrente non deduce nemmeno di aver assunto
iniziative presso la pubblica amministrazione per farsene chiarire il senso, né che
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6.3.Quanto, invece, alla pretesa poca chiarezza del precetto e alla

la violazione sia stata ispirata da suggerimenti o comportamenti concludenti dei
pubblici ufficiali.

7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 2k11/2017.

2.000,00.

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