Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18890 del 08/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 18890 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Renna Giuseppe, nato a Morciano di Leuca il 14/05/1952,

avverso la sentenza del 03/10/2016 della Corte di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giuseppe Renna, articolando tre motivi, ricorre per l’annullamento
della sentenza del 03/10/2016 della Corte di appello di Lecce che, in riforma di
quella del 03/12/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo, da lui impugnata,
ha diversamente qualificato il fatto-reato ai sensi degli artt. 110, 480, cod. pen.,
ha conseguentemente rideterminato la pena nella minor misura di quattro mesi
di reclusione e ha confermato nel resto l’affermazione della sua penale
responsabilità.

Data Udienza: 08/11/2017

1.1.Con il primo motivo, deducendo la natura valutativa dell’autorizzazione
paesaggistica, atto dispositivo che manifesta la volontà della pubblica
amministrazione e non è destinato a provare la verità di alcunché, eccepisce, ai
sensi dell’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea
applicazione dell’art. 480 cod. pen.. Nel caso di specie, aggiunge, si tratterebbe,
semmai, di falsità indotta dal privato che, a sostegno della richiesta di
autorizzazione, aveva prodotto una relazione falsa. Di certo, comunque, non
sarebbe ravvisabile il reato di cui all’art. 480 cod. pen., posto che, anche a voler

del pubblico ufficiale, si tratterebbe comunque di valutazioni di natura tecnica e
giuridica relative alla compatibilità urbanistico-paesaggistica dell’intervento e alla
valorizzazione del sito e, in ultima analisi, alla fattibilità dell’intervento stesso. Si
discute, insomma, di valutazioni che esprimono scelte discrezionali di natura
tecnica del pubblico ufficiale che possono essere ritenute legittime o arbitrarie,
ma mai vere o false. D’altro canto, prosegue, la relazione del privato che richiede
l’autorizzazione paesaggistica non può essere assimilata a quella che deve
essere allegata alla D.i.a., che è soggetta allo speciale regime di cui agli artt. 22
e 23, d.P.R. n. 380 del 2001 in forza dei quali deve essere asseverata la
conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti. La differenza tra un
atto falso (in quanto basato su dati fattuali falsi) e un atto solamente illegittimo
o illecito (in quanto fondato su valutazioni scorrette ed ingiuste, pur basate su
fatti veri) è l’autosufficienza o meno di ciascun atto rispetto al fine prefissato.
Orbene, conclude, in relazione ai dati strettamente fattuali ed obiettivi assunti a
presupposto del rilascio dell’incriminata autorizzazione, non è stato mosso alcun
addebito di falsità, né l’istruttoria ha posto in luce difformità tra i dati riportati
nella relazione e nell’autorizzazione e la loro oggettiva consistenza nella realtà
dei fatti.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e),
cod. proc. pen., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 480 cod. pen.,
nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione.
Richiamando gli argomenti già sviluppati con il primo motivo in ordine alla
natura valutativa dell’autorizzazione paesaggistica, aggiunge che con il
provvedimento incriminato egli si è limitato a prendere atto del contenuto della
relazione tecnica del privato ed asseverata da altro tecnico, così come previsto
dalla legislazione in materia edilizia. Egli non ha mai asseverato, a sua volta,
quanto attestato dal privato e dal suo progettista, non essendo tale passaggio
procedurale previsto, né necessario ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Si è
limitato a considerare come veri i dati attestati nella relazione del privato e che
2

ammettere il travaso delle contestate falsità della relazione del privato nell’atto

ha recepito come tali, non essendo suo compito quello di riscontrare la
corrispondenza a vero dei fatti oggetto di asseverazione. Si potrebbe perciò
ipotizzare il falso ideologico indotto ai sensi dell’art. 48 cod. pen., del quale
risponde il privato, non il pubblico ufficiale, a meno di non voler ritenere il “dolus
in re ipsa” ovvero un dolo per omissione.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., vizio di omessa motivazione in ordine alla prescrizione del reato sollecitata

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

3.1 primi due motivi, comuni per l’oggetto, possono essere esaminati
congiuntamente.
3.1.L’imputato risponde «del reato di cui agli artt. 110, 479, cod. pen., per
aver concorso, con la proprietaria committente (Ada Lisa Colella), nell’illecito
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica predisponendo e presentando, la
proprietaria, la relazione paesaggistica nella quale, nonostante l’illecito
asservimento prevedesse la realizzazione sul sito di volumetrie non consentite
(in particolare la zona qualificata E3 – verde agricolo fascia costiera – con indice
di fabbricabilità mc/mq 0,01 avrebbe potuto esprimere una volumetria di circa
mc. 45,32, mentre veniva progettata una costruzione avente una volumetria di
mc. 352,52, utilizzando illecitamente volumetrie di fondi distanti e con
caratteristiche E2 ed indice di fabbricabilità mc/mq 0,03), si affermava
falsamente la compatibilità ambientale dell’intervento e che lo stesso valorizzava
l’assetto del sito, sul quale veniva prevista invece una densità di costruzione non
consentita, con conseguente pregiudizio ambientale, costituendo così gli
indispensabili falsi presupposti che consentivano al Renna, come tecnico
comunale, l’emissione dell’autorizzazione paesaggistica, presupposto necessario
per il rilascio del permesso di costruire, fondata su tali qualificazioni nella
consapevolezza della loro falsità». Il fatto è contestato come commesso in
Morciano di Leuca il 14/12/2009.
3.2.La Corte di appello ha diversamente rubricato il fatto qualificandolo ai
sensi dell’art. 480, cod. pen.. Non rileva in questa sede la diversa qualificazione
del fatto (della quale si giova l’imputato) derivante dalla ritenuta diversità
dell’oggetto della condotta (un’autorizzazione piuttosto che un atto pubblico),
perché ciò non muta i termini del problema.

3

in sede di discussione dinanzi alla Corte territoriale.

3.3.Secondo la ricostruzione della vicenda, così come concordemente
operata dai Giudici di merito senza contestazioni del ricorrente, risulta quanto
segue:
3.3.1. il 27/10/2009, la sig.ra Ada Lisa Colella aveva chiesto al Comune di
Morciano il rilascio del permesso di costruire per realizzare una civile abitazione
stagionale estesa 119 mq. (oltre porticato) che sviluppava una volumetria di
352,52 mc.;
3.3.2.I’area di sedime era situata in zona classificata dal Programma di

relative NTA), che prevedeva un indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,01 mc/
mq, in base al quale avrebbe potuto essere sviluppata una volumetria di soli
45,32 mc.;
3.3.3.1a realizzazione dell’ulteriore volumetria era stata progettualmente
prevista mediante l’accorpamento di terreni situati altrove, in zona classificata
dal PdF come “E2 – verde agricolo”, che prevedeva un indice di fabbricabilità pari
a 0,03, mc/mq (art. 17 delle relative NTA);
3.3.4.secondo quanto previsto dal PdF e dalla legge regionale Puglia n. 56
del 1980, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e
amministrativa, l’accorpamento dei fondi era consentito solo all’imprenditore
agricolo e solo ove fosse compatibile con la effettiva vocazione agricola
dell’intervento;
3.3.5.nel fascicolo relativo alla richiesta di permesso di costruire erano stati
rinvenuti unicamente un certificato di iscrizione alla camera di commercio della
Colella come imprenditore agricolo ed un certificato di attribuzione della partita
IVA per lo svolgimento dell’attività di “coltivazione di frutti oleosi”, ma nessun
documento che correlasse l’intervento edilizio all’attività agricola;
3.3.6.I’area oggetto di intervento era stata inserita dal P.U.T.T. della Regione
Puglia, nell’ambito territoriale esteso “C”, soggetto a particolare regime di tutela
che richiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica;
3.3.7.il 14/12/2009 era stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica nella
quale si affermava che:

«l’intervento previsto si ritiene conforme allo

strumento urbanistico – PdF vigente, in quanto rispetta gli indici plano
volumetrici prescritti nelle zone agricole (…) non incide in maniera sconvolgente
sull’aspetto architettonico e paesaggistico dei luoghi (…) facendo salvi tipologia,
volumi e standards urbanistici previsti dal vigente PdF (…) l’intervento risulta
conforme al PUTT, così come riportato nella relazione paesaggistica allegata al
progetto (…) accertata la conformità urbanistica dell’intervento allo strumento
urbanistico vigente, nonché al PUTT ed alla normativa in materia».
3.4.Secondo i Giudici di merito, l’autorizzazione non avrebbe potuto essere
rilasciata ostandovi i seguenti presupposti di fatto, ben noti all’imputato: a) il
4

Fabbricazione vigente come “E3 – verde agricolo fascia costiera” (art. 18 delle

progetto prevedeva la realizzazione di una
campagna”;

“casa di civile abitazione in

b) l’intervento edilizio non era funzionale alla conduzione di

un’impresa agricola inesistente; c) i lotti da accorpare non erano confinanti, né
contigui; d) gli indici di utilizzazione fondiaria non erano omogenei, non essendo
consentito utilizzare i maggiori indici di utilizzazione fondiaria di un fondo per
incrementare quelli ben minori dell’area di sedime.
3.5. Di qui l’affermazione della falsità dell’autorizzazione paesaggistica nella

4.E’ necessario premettere che, come anticipato, il ricorrente non contesta
le basi fattuali del ragionamento dei Giudici di merito. Sin dall’appello, infatti, si
era limitato a contestare la configurabilità giuridica del reato di falso ideologico e
a dedurre la mancanza dell’elemento soggettivo.
4.1.La tesi difensiva della insussistenza del reato è totalmente infondata alla
luce del costante insegnamento di questa Corte secondo il quale integra il reato
previsto dall’art. 479 cod. pen. (ma i termini del problema non cambiano in caso
di sussistenza del reato di cui all’art. 480) il rilascio di autorizzazione
paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella
consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la
sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per raccoglimento della relativa
domanda. L’autorizzazione paesaggistica ha natura di atto pubblico comprovando l’attività di esame e valutazione da parte dell’organo tecnico dei
documenti prodotti dal richiedente e producendo un effetto ampliativo della sfera
giuridico-patrimoniale del proprietario – il cui rilascio impone in capo all’organo
competente l’obbligo giuridico di svolgere in qualunque modo, e non
necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito
alla sussistenza delle relative condizioni (Sez. 3, n. 42064 del 30/06/2016,
Quaranta, Rv. 268083).
4.2.Lo stesso principio, peraltro, è già stato affermato con sentenza Sez. 5,
n. 35556 del 26/04/2016, Renna, Rv. 267953, che ha definito altro processo a
carico dell’odierno imputato, reo di aver rilasciato un’autorizzazione
paesaggistica falsa nei suoi presupposti.
4.3.Si tratta di insegnamento che affonda le radici nella nota sentenza Sez.
U, n. 1827 del 02/02/1995, Proietti, Rv. 200117, che affermò il principio, mai più
posto in discussione, secondo il quale anche nell’atto dispositivo – che consiste in
una manifestazione di volontà e non nella rappresentazione o descrizione di un
fatto – è configurabile la falsità ideologica in relazione alla parte “descrittiva” in
esso contenuta e, più precisamente, in relazione all’attestazione, non conforme a
verità, dell’esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto
indispensabile per il compimento dell’atto, a nulla rilevando che tale attestazione
5

parte in cui ha dato per esistenti i presupposti per il suo rilascio.

non risulti esplicitamente dal suo tenore formale, poiché, quando una
determinata attività del pubblico ufficiale, non menzionata nell’atto, costituisce
indefettibile presupposto di fatto o condizione normativa dell’attestazione, deve
logicamente farsi riferimento al contenuto o tenore implicito necessario dell’atto
stesso, con la conseguente irrilevanza dell’omessa menzione (talora scaltramente
preordinata) ai fini della sussistenza della falsità ideologica.
4.4.1 provvedimenti amministrativi emessi all’esito di una valutazione
discrezionale di tipo tecnico non si sottraggono a tale principio. Se il pubblico

di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il
documento che lo rappresenta non è destinato a provare la verità di alcun fatto.
Diversamente, se l’atto da compiere fa riferimento implicito a previsioni
normative, che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di quella che, in
sede amministrativa, si denomina discrezionalità tecnica, la quale vincola la
valutazione ad una verifica. In tal caso il pubblico ufficiale esprime pur sempre
un giudizio, ma l’atto potrà essere obiettivamente falso se il giudizio di
conformità, non sarà rispondente ai parametri cui il giudizio stesso è
implicitamente vincolato (Sez. 5, n. 14283 del 17/11/1999, Pinto, Rv. 216123;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone, Rv. 254305; Sez. F, n. 39843 del
04/08/2015, Di Napoli, Rv. 264364, che ha ribadito la sussistenza del reato in
caso di omessa indicazione, in provvedimenti urbanistici di tipo abilitativo, da
parte di funzionari e dirigenti comunali, della reale consistenza delle opere, della
loro incidenza sulla realtà territoriale e della normativa correttamente applicabile
nel caso concreto).
4.5.La tesi del cd. “falso indotto” è radicalmente priva di fondamento
fattuale prima ancora che giuridico poiché mai è stata messa in discussione la
conformità a vero dei fatti rappresentati negli elaborati progettuali a corredo
della richiesta di autorizzazione, tant’è che il Tribunale ha potuto agevolmente
ricostruire la vicenda esaminando proprio gli atti prodotti dalla proprietaria/
committente. E dunque il ricorrente/pubblico ufficiale aveva ben presenti i
presupposti fattuali della condotta amministrativa e tutte le informazioni
necessarie a esprimere un giudizio tecnico consapevole e coerente con i fatti
documenti, senza necessità di sopralluoghi. Torna utile ricordare che, come
detto, lo stesso ricorrente non ha mai messo in discussione la ricostruzione dei
fatti operata dai giudici di merito secondo i quali la violazione delle norme e degli
strumenti urbanistici era talmente eclatante da non poter passare inosservata ad
un pubblico ufficiale esperto come l’odierno ricorrente.
4.6.1 primi due motivi sono dunque manifestamente infondati.

5.E’ manifestamente infondato anche l’ultimo motivo.
6

ufficiale chiamato ad esprimere un giudizio, è libero anche nella scelta dei criteri

5.1.La prescrizione non era maturata alla data della sentenza, pronunciata
ben prima che fossero decorsi sette anni e sei mesi dal 14 dicembre 2009.
Sicché l’omessa motivazione sul punto è del tutto irrilevante.
5.2.Linammissibilità del ricorso non consente di rilevare d’ufficio la
prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata benché, in
ogni caso, avuto riguardo ai periodi di sospensione del dibattimento, essa
sarebbe maturata il 22/01/2018.

proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente
(C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento
nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che
si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C
2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma, il 08/11/2017.

6.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA