Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1889 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1889 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROIANNI MICHELINA N. IL 22/04/1966
VERGORI GIUSEPPE ROBERTO N. IL 07/06/1961
nei confronti di:
MORABITO PIETRO N. IL 08/02/1944
avverso la sentenza n. 2612/2012 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA
TERME, del 05/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

JIt

,< - étu 1277- LT- (A. eco ° Data Udienza: 03/10/2013 &to,' tH i 7,,y-Éfit- 647 a' W1 cc 22 Morabito Motivi della decisione 1. Dopo che era stata esercitata l'azione penale nei confronti di numerose persone, il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lamezia Terme ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Morabito Pietro e di altri due imputati per non aver commesso il fatto, in ordine al delitto di omicidio colposo in danno di Vergori Antonella, nonché alla contravvenzione di cui all'art. 23 del Decreto legislativo n. 46 del 1997. rianimatorio ad opera di personale della postazione 118 di Falerna per fibrillazione ventricolare non fronteggiata a causa del mancato funzionamento del defibrillatore, dovuto all'incongruo intervento riparatorio dell'apparato, posto in essere da uno degli imputati che, invece di sostituire la batteria esausta, l'aveva manipolata senza rimediare al suo cattivo funzionamento. La pronunzia espone che le indagini medico-legali hanno consentito di accertare che il decesso è stato dovuto a fibrillazione ventricolare costituente espressione di stenosi dell'aorta. L'indagine sul defibrillatore ha mostrato che erano presenti alcuni vizi e varie anomalie. In particolare esso, per gravi carenze della batteria, non era in grado di dar luogo alla scarica. Il manuale d'uso, peraltro non rinvenuto presso l'istituzione sanitaria, raccomandava speciale, continua attenzione nell'assicurare il funzionamento della batteria stessa anche mediante periodici test di funzionamento. L'apparato era stato oggetto di una riparazione incongrua che non aveva rimediato alle gravi carenze della batteria ridetta. Poste tali premesse fattuali, la sentenza espone alcune considerazioni sulla struttura della fattispecie omissive e considera, in particolare, che nell'ambito delle organizzazioni complesse non può pretendersi che le figure di vertice siano a conoscenza, e siano conseguentemente in grado di intervenire, in ordine a condotte inappropriate compiute in ambito esecutivo e magari da dipendente operante in una succursale remota. Una responsabilità di tale genere si rivelerebbe di carattere oggettivo. Quanto alla posizione del Morabito, si considera che gli viene contestato di non aver vigilato in ordine alle modalità di manutenzione del defibrillatore, al fine di assicurarne il corretto funzionamento. La manutenzione, infatti, era stata affidata ad un soggetto privo di adeguata professionalità. A tale riguardo la pronunzia rileva che l'imputato ha operato una delega di funzioni legittima ed effettiva assegnando piena autonomia gestionale a tutti i dirigenti delle varie unità, compreso l'ufficio tecnico e patrimonio che si è reso responsabile di avere incaricato l'azienda che ha eseguito la riparazione incongrua dell'apparato. Il Secondo l'ipotesi accusatoria la donna venne meno nel corso di intervento Morabito neppure era presumibilmente a conoscenza di tale circostanza. La delega comprende anche l'obbligo di segnalazione del cattivo funzionamento del defibrillatore, sicché in ordine a tutti gli illeciti va adottata pronunzia assolutoria. 2. Ricorrono per cassazione le parti civili nei confronti del solo Morabito, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo si espone che la pronunzia assolutoria in ordine una presunta delega nei confronti di altri soggetti, che tuttavia non presenta i requisiti formali previsti dall'art. 16 del Decreto legislativo n. 81 del 2008 e che rappresenta piuttosto un mero scarico di responsabilità verso altri soggetti istituzionalmente più deboli. 2.2 Con il secondo motivo si prospetta che, in ogni caso, tale delega non faceva venir meno l'obbligo di vigilare in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. Tale obbligo è stato pretermesso, considerate le gravi carenze istituzionali ed organizzative che travagliavano la struttura del servizio 118. Il Morabito era ben consapevole di tale situazione alla luce di una relazione che gli era stata trasmessa dal responsabile di tale servizio in data 3 giugno 2008. 3. La difesa dell'imputato ha presentato una memoria, segnalando la tardività dell'impugnazione. 4. Il ricorso è tardivo. Ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen., avverso la sentenza di non luogo a procedere adottata ex art. 425 cod. proc. pen. è previsto ricorso per cassazione che decide con la procedura della camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen. In conseguenza il termine per ricorrere è di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1, lettera A. Tale termine non è stato rispettato. Infatti la sentenza è stata emessa il 5 novembre 2012 e la motivazione è stata tempestivamente depositata il 5 dicembre 2012. Il ricorso è stato depositato il 19 gennaio 2013 e quindi ben oltre l'indicato termine quindicinale. L'impugnazione è quindi inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 300 ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria. P Q M alla responsabilità omissiva dell'imputato, direttore generale della Asl, si basa su dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 300 ciascuno. Roma 3 ottobre 2013 (Rocco Marco BLAIOTTA) CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale IL PRESIDENTE (Gaetanino ZECCA) IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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