Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18889 del 10/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18889 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASTROMATTEO ANDREA N. IL 28/07/1989
avverso l’ordinanza n. 1437/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
27/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 10/04/2013

-1- Matromatteo Andrea, indagato e ristretto in carcere per i delitti di associazione a delinquere al
fine di spaccio di stupefacenti e di numerosi episodi di cessione – ex artt. 74 e 73 D.P.R. n.
309/1990 di cui ai capi di imputazione 1.5,1.7,1.9,1.11,1.13„10.1,11, 14,1 e 18 – ricorre per
cassazione avverso l’ ordinanza 27/28.9.2012 del gip del tribunale di Bari che, in sede di
riesame, confermava la pregressa ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip dello stesso
tribunale in data 1.9.2012, denunciandone, con riferimento all’ imputazioni relative al delitto
associativo e dall’episodio di spaccio di cui al capo 1.13 dell’ imputazione, le illegittimità ed
esponendo, con riferimento a questi due soli reati, tre ragioni di doglianza: a) carenza di
motivazione in ordine alla partecipazione del prevenuto alla attività di cessione di poco più di un
chilogrammo di cocaina a tale Gaggiano ed altri il 15.1.2010, per essersi in precedenza il predetto
distaccato dal legame con il Ferrelli Nicola e Bocola Mirko, in tesi componenti del sodalizio, come
emergerebbe dal contenuto di conversazioni telefoniche in cui il prevenuto si lamenta di dissidi con
il promotore della associazione, il predetto Ferrelli; b) carenza ancora di motivazione in ordine alla
partecipazione alla associazione per essersi dissociato dalla collaborazione con il predetto Ferrelli
per divergenze comprovate dal tenore di conversazioni telefoniche acquisite e per nulla valorizzate
dai giudici del riesame; b) mancanza ancora di motivazione in ordine al diniego della concessione
della pur possibile meno restrittiva misura cautelare degli arresti domiciliari.
–2- Il ricorso svolge il chiaro tentativo di indurre questa Corte a tracimare gli steccati che
delimitano il proprio campo di conoscenza, proponendo una interpretazione alternativa, plausibile
da un certo punto di vista, del contenuto delle intercettazioni telefoniche e del significato da
ricollegare ad episodi di tensione e di conflitto con i propri sodali, ma certo inidonea a solo
promuovere un giudizio di manifesta infondatezza del discorso giustificativo giudiziale..
Deve premettersi che, come correttamente sottolineato dai giudici di merito, l’associazione
contestata si colloca quanto meno di certo tra il 10.12.2009, quando viene scarcerato Bocola Mirko
ed il 15.1.2010, data della cessione di un grosso quantitativo di stupefacenti che vede coinvolti tutti
e tre gli associati, Mastromatteo Andrea, Ferrelli Nicola e Brocola Mirko. Le conversazioni
telefoniche intercettate,e deponenti per uno stabile, anche se breve, collegamento tra i tre, trovano
riscontro nella attività di spaccio dal 16.12.2009 al 15 1.2010, ad opera dell’ indagato in concorso
con il Bocola e con il Ferrelli. In proposito non vale contestare il significato delle conversazioni
intercettate, in particolare ,quella tra Mastromatteo e Bocola del 15.1.2010, nell’ immediatezza della
consegna della cocaina ai corrieri foggiani, nel contesto della quale il primo avverte il secondo,
appostato nel luogo dell’ incontro con i foggiani, che è prossimo ad arrivare, dal momento che in
sede di legittimità,e per di più in un fase processuale improntata ai valori della probabilità e non già
della certezza processuale, non è consentito sindacare il valore significativo indiziante delle
conversazioni proponendo, ferme restando le espressioni vocali considerate, interpretazioni
alternative che non comportano critiche di manifesta illogicità del discorso giustificativo giudiziale.
E peraltro non è possibile, sempre in sede di legittimità, ed in una fase improntata ai valori propri
della probabilità e non della certezza processuale, dedurre che da screzi e contrasti intervenuti tra
gli appartenenti al sodalizio, della più diversa natura, deve evincersi l’ interruzione del vincolo
associativo,palesato invece dalla concreta comune, coordinata attività di spaccio. Senza dire che,dal
punto di vista logico, e di stretto diritto, esulano dalle componenti costitutive dell’associazione, gli
stati di animo deponenti per un conflitto tra gli associati se questi, pur dissociandosi in merito alle
modalità della azione, alla spartizione dei profitti e quant’altro, pongono le loro azioni in modo
sinergico allo spaccio di stupefacenti in una prospettiva temporale indeterminata e nella
consapevolezza che le loro azioni interagiscono in una comune finalizzazione di spaccio.
1

Letti gli atti, l’ ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, per 1 ‘inammissibilità
del ricorso.

Rimangono da esaminare le censure difensive in merito al diniego della concessione degli arresti
domiciliari: ma il ricorrente, che ammette di aver continuato a compiere, sia pur dopo il distacco
dagli altri correi, da solo attività di spaccio contraddice l’esistenza di fattori depotenzianti il
giudizio di minor gravità dei fatti e mantiene ben salda la prognosi del pericolo di reiterazione dei
reati della stessa indole. Ed in proposito correttamente ed esaustivamente i giudici di merito
sottolineano il fatto che nel caso di specie non erano emersi elementi che dimostrassero in positivo
l’ inadeguatezza delle misure attuate.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha
proposto,deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a
norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 10.4.2013

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