Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18888 del 18/04/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 18888 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Greco Matteo, nato a Roma il 15/09/1987
De Angelis Sharon, nata a Roma il 30/03/1989

avverso l’ordinanza del 22/01/2013 del Tribunale di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.
Enrico Delehaye, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe, rigettava la
richiesta di riesame presentata nell’interesse di Matteo Greco e Sharon De

Data Udienza: 18/04/2014

Angelis, sottoposti a misure cautelari (custodia in carcere il Greco, arresti
domiciliari la coindagata) in relazione a due addebiti di furto aggravato.
Il collegio dava atto che i fatti si riferivano a reati contro il patrimonio
commessi nel 2013 presso esercizi commerciali di gioielleria, il 1 agosto (in quel
di Anagni) ed il 31 ottobre (a Ronciglione): a carico dei prevenuti deponevano
più ricognizioni fotografiche espresse in termini di certezza da parte di titolari e/o
dipendenti delle suddette gioiellerie, anche con riferimento a segni particolari
come alcuni tatuaggi riscontrati in effetti sulle persone del Greco e della De

immagini ritraenti gli autori dei furti, ricavate dagli impianti di registrazione a
circuito chiuso, e quelle utilizzate per le ricognizioni, sia quanto alla mole
dell’uomo (apparentemente più corpulento del Greco) che in ordine alla statura
(con la ragazza assai meno alta del complice, mentre i due indagati parrebbero
di pari altezza o quasi): rilevava non di meno la possibile incidenza del decorso
del tempo, risalendo i fatti contestati ad alcuni mesi prima, sottolineando che in
ogni caso lo standard di piattaforma indiziaria richiesto ai fini imposti dall’art.
273 del codice di rito doveva intendersi assai meno rigoroso rispetto a quello da
tenere presente ai fini di un giudizio di colpevolezza.
In punto di esigenze cautelari, il collegio rilevava che «il concreto ed attuale
pericolo di recidiva si ricava dalle stesse modalità di commissione dei delitti, che
appaiono professionali e frutto di un ben collaudato schema delinquenziale, con
programmata divisione dei ruoli tra i due correi»; segnalava altresì come il Greco
fosse gravato da un precedente specifico.

2. Propone ricorso il difensore dei due indagati, lamentando mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento
impugnato.
Nell’interesse dei ricorrenti si sostiene che la gravità degli indizi di
colpevolezza avrebbe dovuto essere rivalutata in negativo alla luce degli
elementi offerti al Tribunale dalla stessa difesa, che aveva prodotto:
gli esiti dell’analisi dei tabulati dei telefoni in uso ai due giovani, da cui
risultava che il 1 agosto 2013 gli stessi si trovavano in Calabria, come del
resto già affermato dalla De Angelis in sede di interrogatorio di garanzia;
– un documento attestante la presenza del Greco presso un autonoleggio di
Roma nella tarda mattinata del 31 ottobre 2013.
Elementi che il Tribunale non avrebbe affatto preso in considerazione e che,
unitamente alle perplessità evidenziate dagli stessi giudici del riesame circa la
congruenza delle immagini ritraenti gli indagati e gli autori dei furti, avrebbero
dovuto condurre alla esclusione del requisito della gravità indiziaria.

2

Angelis. Nel contempo, il Tribunale rappresentava esservi alcune discrasie fra le

Inoltre, secondo la difesa il provvedimento impugnato appare carente nella
illustrazione dei motivi per cui le ipotizzate esigenze cautelari dovrebbero
intendersi attuali e concrete, come pure delle ragioni di imprescindibilità delle
adottate misure custodiali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Dall’esame degli atti risulta in vero che, all’udienza del 21 gennaio 2014, il
difensore dei ricorrenti produsse al Tribunale una “stampa dei tabulati contenuta
nel dischetto del telefono cellulare del Greco”: dall’intestazione della stampa in
parola si evince peraltro trattarsi, con ogni verosimiglianza, di tabulati acquisiti
in forza di un provvedimento emesso dal Pubblico Ministero, e nel contenuto
dell’atto si leggono varie risultanze delle celle impegnate dalle conversazioni
documentate (fra cui alcune in Vibo Valentia). Il dato coincide con quanto
riferito dalla De Angelis nell’interrogatorio reso ex art. 294 cod. proc. pen., il cui
verbale è parimenti presente nel fascicolo trasmesso a questa Corte, quando
sostenne di essere partita per la Calabria il 29 luglio, ivi trattenendosi ben oltre il
1 agosto.
Al di là della significatività o meno di tali acquisizioni istruttorie, appare
evidente che il Tribunale di Roma non risulta in alcun modo averle esaminate,
sussistendo al contrario specifico obbligo – ex art. 292, lett. c) bis, del codice di
rito – di esporre i motivi per i quali non sono ritenuti rilevanti gli elementi
addotti dalla difesa, obbligo che la giurisprudenza di questa Corte ha già
precisato doversi riferire «sia al giudice che emette l’ordinanza sia al Tribunale
della libertà che rigetta la richiesta di riesame, allorché tali elementi siano
prospettati dinanzi a quest’ultimo» (Cass., Sez. I, n. 4777 del 15/11/2011,
Borgnis, Rv 251848).

2. Si impongono pertanto le determinazioni che seguono, dovendosi dare
atto che la questione afferente le esigenze cautelari si intende necessariamente
assorbita.
Dal momento che alla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente Greco (sottoposto alla custodia cautelare in carcere),
dovranno essere curati dalla Cancelleria gli adempimenti di cui al dispositivo.

P. Q. M.

3

1. Il ricorso è fondato.

Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.
att. cod. proc. pen. con riferimento a Greco Matteo.

Così deciso il 18/04/2014.

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