Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18887 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18887 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

COSI Fernando, nato a Morciano di Leuca (Lc) il 27 agosto 1952;

avverso la sentenza n. 2303/16 della Corte di appello di Lecce del 28 ottobre 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 ottobre 2016, la Corte di appello di Lecce ha
riformato la sentenza con la quale il precedente 17 aprile 2012 il Tribunale di
Lecce, Sezione distaccata di Tricase, aveva dichiarato la penale responsabilità,
condannandoli alla pena ritenuta di giustizia, di Tana Giuseppe, Cosi
Fernando, Cassiano Cosimo e Renna Giuseppe in relazione alla avvenuta
violazione degli artt. 44, lettera c), del dPR n. 380 del 2001, 181, comma 1-

eseguito opere edilizie, consistenti nella demolizione di un preesistente
fabbricato rurale e nella sua ricostruzione con sagoma, struttura e volumetria
diverse, in assenza del permesso a costruire, in assenza del prescritto nulla
osta paesaggistico, trattandosi di zona vincolata e danneggiando, in tale modo
la bellezza paesaggistica del luogo, nonché la penale responsabilità di Cosi
Fernando per la violazione dell’art. 481 cod. pen., in relazione anche all’art.
81, cpv. cod. pen. per avere, in esecuzione di un medesimo disegno
criminoso, attestato, in qualità di professionista incaricato della redazione del
progetto, nella documentazione presentata per la realizzazione delle opere
edili di cui alle precedenti imputazioni, una serie di elementi e circostanze
false, attinenti alla regolarità delle opere da eseguire, nonché, infine, la
penale responsabilità di Renna Giuseppe, responsabile dell’ufficio tecnico del
Comune di Mordano di Leuca, per avere attestato falsamente, in violazione
dell’art. 479 cod. pen., la conformità a quanto previsto delle opere edili di cui
al capo di imputazione contestato a tutti gli imputati.
In particolare la Corte salentina, ritenuta la astratta ricorrenza dei reati in
discorso, ha rilevato la avvenuta prescrizione di tutte le contravvenzioni,
compresa la violazione della normativa paesaggistica, derubricata in
contravvenzione per effetto della sentenza n. 56 del 2016 della Consulta, ed
ha prosciolto, pertanto, tutti gli imputati in relazione ad esse; ha, altresì,
rilevato la prescrizione del reato contestato al solo Renna, riqualificato come
violazione dell’art. 480 cod. pen., nonché la prescrizione di uno degli episodi
costituenti reato di falso attribuiti al Cosi, per la quale, pertanto, la
affermazione della responsabilità penale è risultata circoscritta alla sola
presentazione della documentazione allegata alla DIA n. 67/08; ha, pertanto,
annullato la sentenza impugnata quanto alle condanne relative ai reati
prescritti ed a rideterminato la sanzione a carico del Cosi in mesi 6 di
reclusione.

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bis, del dlgs n. 42 del 2004 e 734 cod. pen., per avere, in concorso fra loro,

Avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Cosi,
assistito dal proprio difensore di fiducia, affidandolo ad un solo articolato
motivo con il quale ha censurato la decisione della Corte di appello sia sotto il
profilo della violazione di legge sia sotto quello del vizio di motivazione.
In primo luogo la difesa dell’imputato ha contestato sotto il profilo della
sua materialità la sussistenza del residuo reato contestato, in quanto la Dia n.
67/08 era relativa a sole opere interne ed essa, pertanto, non aveva alcuna

preesistente ed alla sua identità con quella da realizzare.
Aggiunge il ricorrente che la falsità della rappresentazione della
consistenza del preesistente fabbricato è ritenuta dalla Corte territoriale sulla
base di elementi non adeguati al relativo accertamento, in quanto il calcolo di
essa fondato sulle mappe catastali è del tutto inidoneo, sia per la imprecisione
di quelle sia per le modalità di calcolo applicate, a fornire risultati
tranquillizzanti; peraltro la Corte ha del tutto disatteso i rilievi, favorevoli
all’imputato, contenuti nella relazione tecnica offerta dalla difesa di questo.
Sempre sotto il profilo della materialità del falso attribuito al Cosi, la
difesa del medesimo osserva che la attestazione della avvenuta approvazione
da parte della Sopraintendenza della precedente DIA n. 23/06, presupposto di
quella n. 67/08, oggetto della contestazione ancora attuale, non costituisce un
falso, posto che effettivamente la Sopraintendenza non ha rilevato vizi nella
precedente pratica, essendosi limitata a suggerire diverse modalità esecutive
dell’intervento edilizio per cui è causa, senza tuttavia attribuire a tali
indicazioni né valenza prescrittiva né tantomeno a non rendere il parere ad
essa richiesta in termini incondizionatamente positivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Osserva preliminarmente la Corte che con la decisione impugnata è
stata confermata la sentenza emessa dal giudice di primo grado
esclusivamente nella parte in cui era stata affermata la responsabilità del Cosi
in ordine alla violazione dell’art. 481 cod. pen., commessa in occasione della
presentazione della dichiarazione di inizio attività n. 67/08 da lui sottoscritta
in qualità di professionista incaricato della sua redazione e nella quale egli
avrebbe attestato falsamente sia i dati già contenuti della precedente
dichiarazione n. 23/06 e relativi alla materialità dell’intervento edilizio da

valenza certificativa in merito alla consistenza volumetrica della costruzione

realizzare di cui al capo di imputazione ed alla consistenza del manufatto
preesistente sia la circostanza che tali interventi erano stati autorizzati dalla
competente Sopraintendenza, laddove questa aveva, invece, assentito
solamente il restauro e la conservazione del manufatto preesistente e non
anche le intervenute modifiche di questo sia con riferimento alla sua
volumetria ed alla sagoma, tali da aver comportato la realizzazione di un
manufatto nuovo rispetto a quello precedentemente esistente.

secondo la quale integra il reato di falsità ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessità, così violando la previsione
di cui all’art. 481 cod. pen., la condotta del professionista, commessa
anteriormente alla entrata in vigore della legge n. 106 del 2011, che attesti,
in atti volti a legittimare la realizzazione di interventi edilizi, elementi contrari
al vero (Corte di cassazione, Sezione III penale, 13 giugno 2017, n. 29251;
idem Sezione III penale, 28 marzo 2017, n. 15528; con particolare riguardo
alla documentazione contenuta della dichiarazione di inizio attività: Corte di
cassazione, Sezione III penale, 3 maggio 2017, n. 21159; idem Sezione III
penale, 23 gennaio 2017, n. 3067).
Nel caso di specie la Corte di appello di Lecce ha verificato, con
accertamento di merito non più suscettibile di essere sindacato di fronte a
questa Corte di legittimità ove immune da vizi logici o giuridici, che il Cosi avendo ribadito il contenuto della Dia n. 23/06 in occasione della
presentazione della Dia 67/08 – ha falsamente attestato che l’intervento
edilizio cui la dichiarazione si riferiva riguardava la fedele ricostruzione di un
fabbricato esistente mentre ciò che in realtà sarebbe stato realizzato era un
nuovo manufatto diverso dal precedente sia per sagoma che per volumetria
che per destinazione d’uso; quindi, in altre parole, qualche cosa di del tutto
autonomo rispetto a ciò che era preesistente.
Quanto all’accertamento operato in sede di merito, in particolare in
ordine alle modificazioni fra il manufatto preesistente e quello di nuova
realizzazione, esse sono state rilevate dai giudici del merito sulla base
dell’atto di provenienza del fabbricato il quale ne indicava una superficie pari a
78 mq laddove quello di nuova realizzazione ne aveva, invece, una di 100 mq,
cosa che, anche conservando la medesima quota del solaio (elemento che,
peraltro, i giudici del merito hanno anche escluso in ragione della mutata
destinazione d’uso del manufatto da deposito a civile abitazione, la quale
avrebbe comportato una maggiore altezza degli ambienti rispetto alla
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Sul punto giova richiamare la costante giurisprudenza di questa Corte

precedente, essendo quella inadeguata a tale nuova destinazione), ha
determinato, inevitabilmente, una maggiore volumetria oltre che una diversa
sagoma dell’edificio.
Non vi è, pertanto, alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata,
essendo stato l’accertamento operato dai giudici del merito fondato su
elementi obbiettivi sulla cui veridicità non vi è motivo di dubitare, elementi,
peraltro, suffragati anche da ulteriori dati, quali le risultanze catastali, che,

colpevolezza del prevenuto, certamente rafforzano, data la loro univoca
convergenza con gli altri dati acquisiti agli atti, la valenza dimostrativa di
questi ultimi.
Peraltro il falso commesso dal Cosi ha, altresì, ad oggetto quanto da lui
riportato nella Dia 67/08 in ordine al contenuto del nulla osta rilasciato dalla
competente Sopraintendenza.
Come, infatti, la Corte territoriale ha rilevato il nulla osta della
Sopraintendenza aveva ad oggetto il restauro e la conservazione di quanto già
in precedenza esistente e non, come il Cosi ha falsamente attestato, la
realizzazione delle opere di cui al capo di imputazione; esso, infatti, era stato
rilasciato sulla base della falsa rappresentazione, contenuta nella Dia 23/06,
che le opere dichiarate consistevano esclusivamente nella fedele ricostruzione
del fabbricato già esistente e non, invece, come dianzi rilevato, nella
realizzazione di un immobile per più versi del tutto autonomo, per tipologia,
consistenza e sagoma, rispetto al precedente.
Conclusivamente il ricorso, stante la manifesta infondatezza del motivo
posto a suo sostegno, deve essere dichiarato inammissibile ed il prevenuto va
condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

sebbene possano essere non sufficienti di per sé a fondare il giudizio di

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