Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18886 del 09/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18886 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FREDERIK LUCA N. IL 29/08/1991
avverso la sentenza n. 1051/2012 GIP TRIBUNALE di TRENTO, del
24/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 09/04/2013
-1- Frederick Luca, al quale era inflitta la pena patteggiata di anni due, mesi uno di reclusione ed
euro 600,00 di multa per i delitto di concorso nel delitto pluriaggravato di rapina- ex arti. 110, 628
commi I e 3 n. 1 c.p.- con sentenza del tribunale di Trento 24.7.2012, propone ricorso avverso la
decisione, deducendo la violazione di legge processuale per essere stata determinata la pena in base
alla continuazione con il delitto di lesioni non compreso nel capo di imputazione.
Il ricorso non può accogliersi perché inammissibile.
Per giurisprudenza consolidata, la finalità e la struttura del cosiddetto patteggiamento sono
incompatibili con la previsione di una legittimazione ad impugnare in cassazione il provvedimento
che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena – così come concordemente
indicata dalle parti – e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli atti, sussistessero ipotesi di
fatto idonee a giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’articolo 129 c.p.p. Peraltro vi è
da dire che il delitto di lesioni, anche se non indicato nel capo di imputazione l’articolo di legge di
riferimento, risultava chiaramente indicato nel contesto della descrizione del fatto, tanto da essere
stato compreso nell’ accordo, sulla pena finale, definito tra le parti.
Ai sensi dell’alt 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato
che lo ha proposto, deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché,
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a
favore della cassa delle ammende della somma di mille e cinquecento curo, così equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 9.4.2013
Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale,Luigi Riello, per l’ inammissibilità del ricorso.