Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18884 del 17/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 18884 Anno 2017
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: D’ARCANGELO FABRIZIO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
Brunelli Marisa, nata a Verona il 19/11/1959

nei confronti di
Castellani Francesco, nato a Verona il 21/02/1959

avverso la sentenza del 29/09/2015 della Corte di Appello di Venezia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D’Arcangelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto
Aniello che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio perché il fatto non
costituisce reato limitatamente alla falsa testimonianza e, nel resto, la
inammissibilità;
udito il difensore di Marisa Brunelli, l’avv. Antonio Salmeri, in sostituzione
dell’avv. Luigi Parenti, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 17/01/2017

1. Il presente procedimento trae origine da un diverbio insorto in data 5
dicembre 2003 tra Marisa Brunelli e Francesco Castellani, all’esito del quale la
prima denunciava il secondo per averle cagionato, scuotendola e spingendola
con forza, un trauma distrattivo cervicale, giudicato guaribile in oltre venti giorni.

2. Il procedimento penale n. 4462/09 R.G. celebratosi nei confronti del
Castellani per le lesioni personali cagionate alla Brunelli, veniva definito dalla

che assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste; il Tribunale, al contempo,
trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica perché si procedesse nei
confronti della Brunelli per falsa testimonianza e calunnia e del padre Enrico
Brunelli per falsa testimonianza.

3. Veniva, di seguito, incardinato un nuovo procedimento penale per tali
reati (n. 3346/2013 R.G.), che si concludeva con la sentenza n. 2682/2012,
emessa dal Tribunale di Verona in data 19 dicembre 2012, di condanna di Marisa
ed Enrico Brunelli per falsa testimonianza e di non doversi procedere per
intervenuta prescrizione del delitto di calunnia.

4. Marisa Brunelli proponeva appello avverso entrambe tali sentenze ed i
due giudizi di impugnazione venivano riuniti dalla Corte di Appello di Venezia.

5. La Corte di Appello di Venezia, con la sentenza n. 3127/2015 emessa in
data 29 settembre 2015:

confermava la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Verona in

data 9 marzo 2009 nei confronti del Castellani ed appellata ai fini civili dalla
Brunelli, condannando l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado;

in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data

19 dicembre 2012, appellata da Enrico e Marisa Brunelli, assolveva Enrico
Brunelli perché il fatto non costituisce reato e riduceva la pena irrogata a Marisa
Brunelli, per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla
pena sospesa di un anno e quattro mesi di reclusione. Riduceva, inoltre, il
risarcimento dei danni patiti dalla parte civile costituita Francesco Castellani alla
somma di diecimila euro e condannava Marisa Brunelli alle spese processuali del
grado.

2

sentenza n. 664/2009, emessa in data 9 marzo 2009 dal Tribunale di Verona,

6. L’avv. Luigi Parenti, difensore di fiducia di Marisa Brunelli, nella duplice
qualità di imputata e di parte civile, ricorreva per cassazione avverso la sentenza
indicata in epigrafe articolando cinque motivi, e, segnatamente, deduceva:
1) con riferimento al procedimento n. 4462/09 R.G., nel quale imputato era
il Castellani, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla credibilità delle dichiarazioni rese dalla persona
offesa e dal teste Enrico Brunelli, rispetto alle dichiarazioni rese dai testi Perusi,
Brazzarola, Piubel e dall’imputato Francesco Castellani;

la Brunelli, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla asserita incompatibilità tra le dichiarazioni rese
da Marisa Brunelli e la dinamica del fatto;
3) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla richiesta di riapertura della istruttoria per
l’espletamento di una perizia medico legale al fine di stabilire il nesso di causalità
tra la condotta del Castellani e le lesioni subite dalla Brunelli;
4) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di riapertura dell’istruttoria
dibattimentale per la nomina “di un consulente tecnico di ufficio al fine di
accertare lo stato dei luoghi in relazione ai campi visivi dei testi sentiti nel corso
dell’istruttoria dibattimentale”;
5) la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., essendo la motivazione della
sentenza impugnata inficiata da illogicità manifesta “sulla ritenuta sussistenza
della gravità indiziaria a fondamento della responsabilità” della ricorrente Marisa
Brunelli.

7. In data 2 gennaio 2017 il difensore della ricorrente depositava motivi
aggiunti, deducendo:
6) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni
rese dalla persona offesa e dal teste Enrico Brunelli;
7) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta contraddittorietà della
motivazione con riferimento alla errata percezione ed interpretazione dei fatti di
causa;
8) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della
motivazione con riferimento alle dichiarazioni rese dal Castellani in sede
dibattimentale.

3

2) con riferimento al procedimento n. 3346/13 R.G. nel quale imputata era

8. In data 17 gennaio 2017 l’avv. Fabio Zambelli, difensore di Francesco
Castellani, faceva pervenire in cancelleria una memoria con la quale chiedeva di
dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi presentati da Marisa Brunelli, vertendo i
medesimi esclusivamente su questioni di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

inammissibili in quanto i motivi nei medesimi dedotti sono manifestamente
infondati.

2. Le doglianze proposte dalla ricorrente, infatti, si risolvono nella mera
riproposizione di argomentazioni già svolte nei primi due gradi di giudizio ed
argomentatamente disattese in tali sedi.
3. Sul punto, occorre evidenziare come i motivi di ricorso devono ritenersi
generici, non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì
quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento
del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. 2, n. 11951 del 29/1/2014,
Lavorato, Rv. 259425; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv.
255568).

4. Le doglianze formulate dalla ricorrente avverso la motivazione della
sentenza impugnata si rivelano inammissibili anche sotto un ulteriore profilo; le
stesse, al pari della copiosa documentazione allegata al ricorso, sono, infatti
intese a pervenire ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione impugnata e, pertanto, a sollecitare una incursione da parte della
Corte nella disamina concreta di ipotesi ricostruttive alternative, che è preclusa
alla giurisdizione di legittimità.
5. Tutte le argomentazioni dedotte si sviluppano sul piano del fatto e sono
tese a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da
quella recepita nella sentenza impugnata, più che a rilevare un vizio rientrante
nel novero di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen.; tali censure risultano,
pertanto, obiettivamente estranee all’ambito cognitorio del giudizio di
Cassazione.
Sono, infatti, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di
nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal

4

1. I ricorsi presentati da Marisa Brunelli devono essere dichiarati entrambi

ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis: Sez. 6, n.
47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

6. La sentenza impugnata ha, invero, argomentato, con motivazione logica,
come la affermazione di colpevolezza di Marisa Brunelli per falsa testimonianza
tragga origine dalla valutazione sinergica delle concordi deposizioni della parte
lesa Francesco Castellani, dell’avvocato Emanuela Perusi e delle segretarie

La aggressione denunciata dalla Brunelli, infatti, secondo gli asserti
accusatori della ricorrente, si sarebbe verificata all’interno dello studio
professionale del Castellani, condiviso con altri professionisti.
Nelle sentenze di primo grado e nella sentenza impugnata si rileva, tuttavia,
come i predetti testi abbiano assistito direttamente alla scena, fornendo una
versione dei fatti radicalmente in contrasto con gli asserti accusatori della
Brunelli e, pertanto, confutandola integralmente.
Tale motivazione non rivela alcuna contraddittorietà o manifeste illogicità, e
come tale si sottrae al sindacato di questa Corte.
Manifestamente infondato si rivela, peraltro, anche il quinto motivo di
ricorso, mediante il quale la ricorrente si duole della violazione di legge
conseguente alla non adeguata esclusione nella sentenza impugnata di ipotesi
alternative ritenute, nella prospettazione difensiva, maggiormente verosimili, in
quanto tale motivo si risolve nella proposizione di generici riferimenti agli artt.
546 e 192 cod. proc. pen.

7.

Manifestamente infondate si rivelano anche le censure relative alla

mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale, in quanto meramente
riproduttive di doglianze già svolte in appello e motivatamente disattese dalla
sentenza impugnata.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal
quale non vi è ragione per discostarsi, del resto, nel giudizio d’appello, la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, prevista dall’art. 603, comma primo,
cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell’incompletezza dell’indagine
dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter
decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria; tale
accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in
sede di legittimità se correttamente motivata (ex plurimis: Sez. 6, n. 8396 del
13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, Ligresti, Rv.
229666).

5

Caterina Brezzarola ed Annalisa Piubel.

Nel caso di specie la Corte di Appello ha rilevato, tutt’altro che illogicamente,
che l’acquisizione della planimetria dello studio del Castellani era sufficiente ad
acclarare lo stato dei luoghi ove si era svolto il diverbio ed ha precisato, quanto
alla richiesta perizia medico-legale, che, a distanza di dodici anni dai fatti, la
stessa non poteva che risolversi in una valutazione astratta dei dati probatori
risultanti dai certificati sanitari in atti.

8. Alla stregua dei rilievi che precedono entrambi i ricorsi presentati da

stessi dedotti risultano manifestamente infondati.
In conformità al contenuto precettivo dell’art. 616 cod. proc. pen., la
ricorrente deve, pertanto, essere condannata al pagamento delle spese
processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, secondo il dictum della Corte Costituzionale nella sentenza n.
186 del 2000, dovuti alla articolazione dei motivi formulati, al pagamento a
favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare
in euro 1.500,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da Marisa Brunelli quale parte civile
nonché quello proposto dalla stessa Brunelli quale imputata e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2017.

Marisa Brunelli devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA