Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18884 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18884 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COPPOLA Giovanni, nato a Pompei (Na) il 4 aprile 1978;

avverso la sentenza n. 503/17 della Corte di appello di Salerno del 30 marzo 2017;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 30 marzo 2017, in
sostanziale riforma della sentenza di assoluzione nel merito emessa in data 13
giugno 2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore, ha “assolto”, perché il fatto non
è punibile ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., Coppola Giovanni dalla
imputazione a lui contestata ed avente ad oggetto la violazione della
normativa edilizia ed antisismica, per avere egli realizzato un manufatto,

costruire, senza la preventiva realizzazione di un progetto da parte di un
tecnico abilitato e la direzione dei lavori, senza avere fatto la preventiva
denuncia di inizio lavori e senza avere depositato presso i competenti Uffici i
relativi elaborati progettuali.
La Corte territoriale – dato atto che le doglianze contenute nell’atto di
appello della Pg di Salerno avverso la sentenza del giudice di primo grado
erano fondate, avendo il Coppola realizzato la serra in questione in difformità
rispetto a quanto dichiarato nella Dia da lui presentata, condotta questa tale
da integrare la violazione della disciplina edilizia a lui contestata – ha
osservato che, stante la minima offensività di tale condotta e stante la
ricollocazione del manufatto entro i limiti originariamente previsti, alla
fattispecie doveva applicarsi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis
cod. pen.
Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto lamentando il vizio di
motivazione della sentenza impugnata nonché quello di violazione di legge in
quanto, anche laddove la Corte territoriale avesse inteso riformare la sentenza
del giudice di primo grado, avrebbe dovuto, comunque, prima di dichiarare la
non punibilità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., dichiarare l’intervenuta
estinzione dei reati contestati per effetto della loro prescrizione; infatti dalla
istruttoria espletata era emerso che le opere di cui al capo di imputazione già
erano state realizzate fin dall’ottobre 2011, sicché, ha ribadito il ricorrente,
prima di dichiarare la non punibilità del prevenuto, la Corte di Salerno avrebbe
dovuto proscioglierlo stante la intervenuta prescrizione dei reati contestati,
con pronunzia avente contenuto più favorevole di quella assunta.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.

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consistente in una serra agricola, in assenza del prescritto permesso a

Deve, secondo l’avviso della Corte, essere prioritariamente scrutinata la
sussistenza di un interesse da parte del prevenuto alla impugnazione della
sentenza della Corte di appello, tenuto conto del fatto che con la medesima il
giudice territoriale ha “assolto” il prevenuto, avendolo ritenuto non punibile ai
sensi dell’art. 131-bis cod. pen.
Va osservato al riguardo che questa Corte ha in più occasioni rilevato
come sussista un interesse da parte del soggetto, pur assolto dalla

laddove egli invochi la sostituzione della formula assolutoria adottata con la
sentenza gravata – nelle fattispecie esaminate per lo più si trattava della
formula “perché il fatto non costituisce reato” – con altra formula per lui più
favorevole – nella specie quella invocata era ovviamente la formula “perché il
fatto non sussiste” – posto che, come è stato osservato, a parte le
conseguenze di natura morale, l’interesse giuridico, unico che potrebbe
giustificare la praticabilità della via della impugnazione, sta nei diversi e più
favorevoli effetti che gli artt. 652 e 653 cod. proc. pen. fanno conseguire al
secondo tipo di dispositivo nei giudizi civili o amministrativi di risarcimento del
danno o nel giudizio disciplinare (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 9
maggio 2017, n. 22614; idem Sezione IV penale, 23 giugno 2016, n. 26109;

idem Sezione VI penale, 23 settembre 2013, n. 41706).
Ritiene questo giudice che in linea di principio un siffatto interesse
debba, a fortiori, essere considerato astrattamente riscontrabile anche nella
ipotesi in cui, dichiarata la causa di non punibilità di cui all’art.131-bis cod.
pen., il soggetto, pur prosciolto dagli immediati effetti penali connessi alla
subita contestazione penale, invochi il suo proscioglimento con la adozione di
una formula che, ancorché non ne escluda sotto il profilo naturalistico la
riferibilità a lui del fatto costituente reato, lo preservi in termini più ampi
rispetto alla formula concretamente adottata dalle eventuali conseguenze di
tale affermazione.
Ipotesi che, senza dubbio si verifica laddove il soggetto, prosciolto in
forza della particolare tenuità del fatto (al riguardo va segnalato, come sia
effettivamente erroneo l’utilizzo, contenuto nel dispositivo della sentenza
impugnata, della espressione “assolve”, posto che la applicazione della causa
di non punibilità di cui sopra, lungi dal comportare la assoluzione nel merito
dell’imputato dalla istanza punitiva, presuppone l’accertamento degli elementi
oggettivi e soggettivi del reato di cui è solamente esclusa, stante appunto la
sua particolare tenuità – e ricorrendo gli altri fattori che consentono la
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imputazione a lui mossa, ad impugnare la sentenza emessa in suo favore

applicazione della disposizione in questione – esclusivamente la concreta
applicazione a carico del prevenuto della sanzione penale), invochi, invece la
adozione della più favorevole formula di proscioglimento legata alla estinzione
del reato per la intervenuta prescrizione (sulla potiorità di tale formula
rispetto a quella della particolare tenuità del fatto e sulle ragioni di tale
caratteristica, si vedano: Corte di cassazione, Sezione VI penale, 16 marzo
2016, n. 11040; idem Sezione III penale, 26 giugno 2015, n. 27055).

ricorrente alla impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno,
non di meno il ricorso presentato dal Coppola è, per altra ragione,
inammissibile.
Osserva, infatti, il Collegio che essendo stata riscontrata la violazione
edilizia di cui al capo di imputazione a far data dal luglio 2013 essa
certamente non poteva essere considerata prescritta al momento della
adozione della sentenza impugnata, cioè nel marzo 2017, non essendo a
quell’epoca evidentemente interamente decorso il relativo termine.
Al riguardo va ricordato che, secondo la costante, e condivisa
giurisprudenza di questa Corte, ove il ricorrente, nel giudizio di legittimità,
invochi, al fine di giustificare l’avvenuta prescrizione del reato a lui contestato,
il fatto che questo si sia verificato in un momento antecedente a quello
indicato nel capo di imputazione, egli ha l’onere di indicare gli elementi di
riscontro alle sue affermazioni, puntualmente indicando gli idonei atti ai quali
occorre fare riferimento, essendo precluso in sede di legittimità qualsiasi
accertamento di merito (Corte di cassazione, Sezione V penale, 11 novembre
2014, n. 46481) e gravando, in ogni caso, sull’imputato, che voglia giovarsi di
tale causa estintiva del reato, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso
dai quali poter desumere la data di inizio del decorso del termine, diversa da
quella risultante dagli atti (Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 giugno
2014, n. 27061; idem, Sezione III penale, 7 maggio 2009, n. 19082; idem
Sezione III penale, 11 ottobre 2000, n. 10585).
Nel caso di specie il ricorrente si è sottratto a tale onere posto che la
diversa decorrenza del termine prescrizionale – a fronte della documentata
dichiarazione del tecnico comunale, che ha collocato, a tutto voler concedere,
al febbraio 2013 il tempus commissi delicti – è stata dal ricorrente medesimo
ritenuta dimostrata sulla base di una certificaziortdi conformità dell’opera a
quanto indicato nella Dia che certamente non ha alcuna attendibilità
dimostrativa, posto che l’illecito commesso dal Coppola risiede proprio
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Pur tuttavia, sebbene sia riscontrabile un effettivo interesse del

nell’aver eseguito opere in difformità rispetto a quelle prospettate nella
predetta dichiarazione di inizia attività, e sulla base di una testimonianza il cui
riferimento, riportato del ricorso introduttivo del giudizio, alla determinazione
del tempus commissi delicti

ne evidenzia la genericità del contenuto, tale da

non consentire che sulla base di essa sia argomentata una valida confutazione
a quanto, invece, puntualmente riportato dal tecnico comunale.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorse segue la condanna del

in favore della Cassa delle ammende.

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Coppola al pagamento delle spese processali e della somma di euro 2000,00

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