Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18883 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18883 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
X. PAOLO N. IL 01/10/1962
avverso la sentenza n. 2295/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
29/11/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-1- X. Paolo, già condannato con sentenza del tribunale di Bari in data 26.4.2005 per il
delitto di ricettazione, in concorso, del!’ organo propulsore di una Mercedes, provento di furto- capo
D) — alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 600,00 di multa, ricorre per cassazione
avverso la sentenza di secondo grado – corte di appello della stessa città in data
29.11.2011/20.1.2012 – che, ferma la dichiarazione di colpevolezza in ordine al reato come
contestato, riduceva la sola pena detentiva inflitta ad anni uno e mesi quattro di reclusione.
Le ragioni di doglianze, tutte volte a sottolineare la carenza di motivazione in punto di
responsabilità dell’ imputato, insistono nel rimarcare che il motore rinvenuto vicino alla Mercedes
330 DT nella officina dell’ imputato era per l’appunto quello proprio della vettura, per essere
configurato per l’appunto per Mercedes 300 e non per Mercedes 250 come sostenuto dalla corte di
appello. L’ osservazione difensiva, quale che sia la corrispondenza a verità, si spunta però con la
puntualizzazione giudiziale, peraltro non contrastata, secondo cui il motore rinvenuto
nell’autofficina del!’ imputato, vicino alla Mercedes del Mongelli in riparazione ,aveva la matricola
abrasa e i suoi elementi identificativi non corrispondevano a quelli oggetto della fattura rilasciata
dalla casa costruttrice- la Mercedes- con riferimento alla macchina in riparazione. L’ abrasione
della matricola peraltro era stata accertata dal consulente tecnico Ursoleo ed attestata da verifiche
testimoniali.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento ai ensi dell’art. 616 c.p.p
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 23.4.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Carmine Stabile, per l’ inammissibilità del ricorso.

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