Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18883 del 16/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18883 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI PALERMO
nei confronti di:
D’ALEO VINCENZO N. IL 13/08/1965
avverso l’ordinanza n. 98/2016 TRIB. LIBERTA di PALERMO, del
21/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/g€ le conclusioni del PG Dott. C _q t G. j
í E iU

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 16/02/2017

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di Palermo, in funzione di
giudice del riesame proposto dall’interessato D’Aleo Vincenzo avverso il decreto
in data 31.03.2016 con cui il pubblico ministero aveva convalidato il sequestro
probatorio operato dalla p.g. di un fucile cal. 12 e di una rivoltella cal. 38,
oggetto del reato di omessa denuncia di trasferimento delle armi a seguito di
cambio di domicilio, ha dichiarato la nullità del provvedimento di convalida per
omessa indicazione delle esigenze probatorie che giustificavano il sequestro e ha

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Palermo, lamentando violazione di legge e mancanza di motivazione del
provvedimento impugnato; deduce l’insussistenza del vizio di motivazione del
decreto di convalida, essendo in re ipsa l’esigenza probatoria che legittimava il
sequestro del corpo del reato, così da non necessitare di alcuna apposita
motivazione.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte,
con le quali ha chiesto che sia pronunciato l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei termini e per le ragioni che seguono.
2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, che deve essere
ribadito, per cui il decreto di sequestro probatorio (ovvero, come nel caso di
specie, il decreto di convalida del sequestro probatorio eseguito ad iniziativa
della polizia giudiziaria) deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea
motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita in concreto per
l’accertamento dei fatti, anche quando il sequestro ha per oggetto cose che
costituiscono il corpo del reato (Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226711).
Gli artt. 253 e 355 cod.proc.pen. prevedono, invero, che il provvedimento del
pubblico ministero che dispone o convalida il sequestro sia sempre motivato,
senza distinguere tra corpo del reato, cose pertinenti al reato o cose comunque
necessarie all’accertamento dei fatti, e non è concepibile – né compatibile coi
limiti dettati all’intervento penale sul terreno dei diritti costituzionalmente
garantiti, come quello di proprietà – che un provvedimento dell’autorità
giudiziaria direttamente incidente sulla libera disponibilità della cosa da parte del
proprietario (o dell’avente diritto) possa essere legalmente adottato senza alcuna
indicazione, per quanto succinta, delle ragioni di interesse pubblico che lo
giustificano.
3. La fattispecie concreta oggetto della succitata pronuncia delle Sezioni Unite di
questa Corte non riguardava, peraltro, il sequestro di un bene soggetto a (
1

ordinato la restituzione delle cose sequestrate all’avente diritto.

confisca obbligatoria (in particolare, si trattava di un’autovettura costituente
corpo del reato di truffa), e ciò spiega la ragione per cui all’annullamento senza
rinvio del provvedimento di sequestro, per mancanza di motivazione, e
dell’ordinanza confermativa emessa dal tribunale del riesame, aveva fatto
seguito l’ordine di restituzione della cosa all’avente diritto.
Nel caso giudicato in sede cautelare dal provvedimento qui impugnato, invece, il
sequestro convalidato dal pubblico ministero con decreto privo di motivazione
riguardava cose suscettibili di confisca obbligatoria: l’art. 6 comma 1 della legge

anche contravvenzionali, concernenti le armi, a prescindere dalla loro intrinseca
criminosità (Sez. 1 n. 20508 del 12/04/2016, Rv. 266894; Sez. 1 n. 1806 del
4/12/2012, Rv. 254213), con norma che deve trovare applicazione anche nel
caso di accertamento della violazione dell’art. 58 R.D. n. 635 del 1940, relativa
all’omessa ripetizione della denuncia prevista dall’art. 38 del T.U.L.P.S. in caso di
trasferimento delle armi da parte del possessore in una località diversa da quella
originaria (Sez. 1 n. 5841 del 17/01/2011, Rv. 249393).
Nel caso in esame, pertanto, il Tribunale di Palermo doveva verificare la
ricorrenza dei presupposti di applicazione della norma prevista dall’art. 324
comma 7, ultima parte, cod.proc.pen. (richiamata dall’art. 355 cod.proc.pen.),
che stabilisce che la revoca del decreto di sequestro non può essere disposta, in
sede di riesame del provvedimento cautelare, nei casi indicati dall’art. 240
comma 2 cod. pen., e dunque in tutti i casi di cose soggette a confisca
obbligatoria (Sez. 2 n. 3185 del 6/11/2012, Rv. 254508, che ha affermato il
principio con riguardo all’ipotesi speculare del sequestro di un’arma eseguito ad
iniziativa della polizia giudiziaria, statuendo che correttamente il tribunale del
riesame non ne aveva disposto la restituzione all’avente diritto pur in presenza di
una causa di nullità del sequestro).
La sussistenza della causa preclusiva della restituzione delle cose sequestrate
riveste in ogni caso natura assorbente, essendo la pronuncia di nullità del
provvedimento cautelare funzionale all’ordine di restituzione della res all’avente
diritto, e non avendo altrimenti ragion d’essere la pronuncia di una declaratoria
di nullità che sarebbe

inutiliter data,

perché paralizzata nei suoi effetti

dall’esistenza di un divieto legale di dissequestro e restituzione dei beni.
Sotto tale profilo sussiste, dunque, la violazione di legge lamentata dal
ricorrente, che giustifica l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al
Tribunale di Palermo per nuovo esame del punto – decisivo – relativo alla
sussistenza dei presupposti ostativi della restituzione delle cose sequestrate
all’avente
P.Q.M.
2

diritto.

V

n. 152 del 1975 prevede, infatti, la confisca obbligatoria in tutti i casi di reati,

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Così deciso il 16/02/2017

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