Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18882 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18882 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIORE DARIO N. IL 10/04/1965
avverso la sentenza n. 146/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-1- Fiore Dario, già condannato in abbreviato in primo e secondo grado – sentenze del gip del
tribunale di Genova in data 25.10.2011 e della corte di appello della stessa città in data
8.5/5.7.2012 – alla pena di anni due di reclusione ed euro 400,00 di multa peri delitti, in
continuazione, di tentata rapina aggravata e lesioni personali- ex artt. 56,110,582,585,628 comma i
e 3 n. 1 c.p.- ricorre avverso la seconda decisione e deduce, con il richiamo all’art. 606 comma 1
lett. b) ed e) c.p.p., carenza di motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata
riduzione di due terzi per il tentativo di rapina.
In particolare, ad avviso del ricorrente, il fatto che l’ imputato abbia reagito contro la persona
offesa, tale Acevedo Gonzales Cesar August, per essersi questo rifiutato di cedergli metà della dose
di eroina acquistata in comune, innescando la reazione violenta dell’ imputato tesa a recuperare lo
stupefacente o la somma versata per il suo acquisto,avrebbe dovuto determinare l’ inflizione di una
pena minor, pena ancora da ridurre per la commissione del reato nelle forme del tentativo.
Il ricorso è inammissibile per svolgere censure esclusivamente di merito.
I giudici di merito, invero, tenendo conto della pena base prevista per il tentativo aggravato di
rapina, hanno tenuto conto di una serie di elementi di fatto- precedenti penali dell’ imputato, gravità
della condotta, con caratteri di pervicacia, posta in essere, l’ entità delle lesioni cagionate- che ne
impedivano una più attenuata, anche fronte della concessione delle attenuanti generiche ritenute
equivalenti alle aggravanti contestate. Un siffatto discorso giustificativo si rinserra nei confini di
una discrezionalità regolamentata dagli artt. 132 e 133 c.p. per aver dato il giudice di merito conto
dei criteri di giudizio utilizzati: della retribuzione,da un lato,della prevenzione speciale dall’altro.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e
versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.4.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Carmine Stabile, per 1′ inammissibilità del ricordo;
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Giuseppe Lombardo, eh ne ha chiesto invece l’accoglimento.

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