Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18882 del 12/10/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18882 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTODORO Luciano,nato a Castellammare di Stabia (Na) il 3 gennaio 1972;

avverso la sentenza n. 159/16 della Corte di appello di Napoli del 11 gennaio 2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. sante SPINACI, il
quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
per prescrizione.

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Data Udienza: 12/10/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 11 gennaio 2016, la Corte di appello di Napoli ha
rigettato la impugnazione proposta dal Santodoro Luciano avverso la sentenza
con la quale, il precedente 16 dicembre 2013, il Tribunale di Torre Annunziata
lo aveva dichiarato colpevole dei reati ci cui agli artt. 81, cpv, cod. pen., 44,
lettera C), del dPR n. 380 del 2000 e 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del
2004, per avere realizzato in assenza del prescritto permesso a costruire e

nel prospetto di un fabbricato preesistente, consistente nella diversa
dislocazione delle finestre, in zona soggetta a vincolo paesaggistico, e lo
aveva, pertanto, condannato alla pena di mesi 8 e giorni 15 di reclusione,
disponendo, altresì, la demolizione delle opere abusive e la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi.
Avverso tale sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Santodoro,
in proprio, denunziando la violazione di legge derivante dagli effetti della
sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 30 marzo 2016, con la quale è stata dichiarata la illegittimità
costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del dlgs n. 42 del 2004 nella parte
in cui prevedeva un trattamento sanzionatorio deteriore per le condotte da
esso indicate rispetto a quello applicabile per i fatti posti in essere in
violazione dell’art. 181, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Precisava, per altro, il ricorrente che, in data 17 febbraio 2012 egli aveva
conseguito, dall’Ufficio beni ambientali del Comune di Pompei, territorialmente
competente, la certificazione di compatibilità paesaggistica per le opere
realizzate, emessa sulla scorta dei conformi pareri resi sia in sede locale che
dalla Sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Napoli.
Chiedeva, pertanto, che fosse annullata la sentenza impugnata atteso
che, derubricata la sua condotta, quanto alla violazione dell’art. 181, comma
1, del dlgs n. 42 del 2004, da delitto a contravvenzione, il relativo regime
sanzionatorio non avrebbe permesso la irrogazione della pena della reclusione
e, a questo punto, i reati, come riqualificati, debbono essere dichiarati
prescritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, solo parzialmente fondato deve essere accolto per quanto di
ragione.
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senza aver conseguito il necessario nullaosta paesaggistico, una modificazione

Rileva, infatti, il Collegio come fondato sia l’argomento spiegato dal
ricorrente in ordine alla sopravvenuta illegalità della pena a suo carico irrogata
e, pertanto, alla intervenuta prescrizione del reato a lui contestato sub B)
della rubrica.
Osserva, infatti la Corte come successivamente alla adozione del
provvedimento impugnato la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1123/03/2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-

in guisa di delitto delle violazioni alla normativa in materia paesaggistica ove
esse: «a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche
paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei
lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo
142».
Per effetto di tale pronuncia, la sussistenza del delitto di cui all’art. 181,
comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, è limitata ai soli casi in cui i lavori
abusivamente realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico abbiano
comportato un aumento della cubatura dei manufatti superiore al 30% della
volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento
superiore a 750 metri cubi, ovvero ancora hanno comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai 1000 metri cubi.
Nel caso in esame appare evidente, dalla lettura stessa delle sentenze di
merito, che le opere oggetto di imputazione non hanno la consistenza
necessaria a inquadrarle nella fattispecie delittuosa, sicché il reato
originariamente contestato come delitto deve ora essere riqualificato quale
violazione di natura contravvenzionale ai sensi dell’art. 181, comma 1, del
dlgs. n. 42 del 2004.
Residuando, dunque, l’ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1
dell’art. 181 del dlgs citato, osserva la Corte come il relativo termine
prescrizionale, ai sensi degli artt. 157, 160 e 161 cod.pen, è maturato alla
data del 22 marzo 2016.
La sentenza impugnata, pertanto, deve, essere annullata in relazione
alla affermazione della penale responsabilità del Santodoro relativamente al
fatto come riqualificato da delitto in contravvenzione.

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bis, del dlgs n. 42 del 2004, nella parte in cui esso prevedeva la qualificazione

Siffatta pronunzia, attesa la piena autonomia della motivazione che ha
condotto al proscioglimento dell’imputato rispetto alla affermazione della sua
penale responsabilità in relazione alla residua imputazione a lui contestata,
nessuna conseguenza ha rispetto a tale affermazione neppure con riguardo ad
una possibile dichiarazione di prescrizione di questì’ultimo (cfr. Corte di
cassazione, Sezioni unite penali, 14 febbraio 2017, n. 6903), ove si eccettui la
esigenza, alla cui soddisfazione presiederà una diversa Sezione della Corte di

il Santodoro deve essere condannato in ordine a tale residua imputazione.
PQM
Qualificato il reato di cui al capo B) come contravvenzione al I comma dell’art.
181 del dlgs n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente a tale contravvenzione, perché estinta per prescrizione.
Revoca l’ordine di rimessione in pristino e rinvia ad altra Sezione della Corte di
appello di Napoli per la determinazione della pena relativa al reato di cui al
capo A).
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

appello di Napoli in sede di rinvio, di rideterminare la pena alla cui espiazione

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