Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18881 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18881 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCIBETTA DIEGO N. IL 02/08/1974
TIRANNO VINCENZO N. IL 24/12/1980
LI CALZI LORENZO N. IL 04/07/1985
avverso la sentenza n. 4375/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 21/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-1- Scibetta Diego, Tiranno Vincenzo, Li Calzi Lorenzo, già condannati in primo e secondo grado
— Tribunale di Agrigento in data 26.4/5.5.2010 e corte di appello di Palermo in data 21/28.6.2012per i delitti in continuazione di concorso in estorsione, tentata rapina, lesioni personali ed ingiurie,
tutti reati pluriaggravati, nonché il solo Tiranno anche per il delitto di violenza privata- alle pene,
Scibetta e Li Calzi, di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro mille di multa, Tiranno, alla pena di
anni quattro di reclusione e d euro mille di multa, ricorrono con tre distinti atti avverso la seconda
decisione e denunciano, con ragioni di doglianza del tutto sovrapponibili, carenza, contraddittorietà
ed illogicità della motivazione in ordine alla attendiblità e congruenza degli elementi di fatto
indizianti, con specifico riferimento alle deposizioni testimoniali valorizzate dai giudici di merito, il
Li Calzi con specifica attenzione alla contestata sua individuazione nel contesto delle azioni
criminose.
-2- In breve i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: i tre imputati, la settimana precedente la
notte tra il 10 e 1’11 5.2007, si presentavano come nel locale ” Green Man Pub” di Mulone
Benedetto e consumavano bevande senza pagare o pagando solo sporadicamente, fino a quando la
notte tra 1’1 1 ed 12 Maggio 2007, a fronte di un ennesimo rifiuto di pagare dopo aver consumato
bevande, il Mulone, che al telefono chiedeva ad un suo amico, tale Carantino, di chiamare i
carabinieri, veniva aggredito dai tre che, anche a seguito del suo tentativo di far desistere il Tiranno
dal forzare il registratore di cassa per impossessarsi del denaro, gli cagionavano, con calci e pugni,
lesioni personali. Dei tre,i1 Tiranno, anche dopo l’ aggressione, continuava a minacciarlo per
costringerlo a ritirare la querela. Gli elementi di prova i giudici di merito li traevano dalla
deposizione della persona offesa, da un teste presente all’aggressione, tale Macaluso, nonché dalle
dichiarazioni dei Carabinieri intervenuti subito dopo i fatti e che avevano avuto modo di verificare
che il locale era stato messo a soqquadro dai tre imputati che si erano allontanati poco prima del
loro arrivo.
-3- Le ragioni di doglianza dei tre ricorrenti, sovrapponibili anche graficamente quelle di Scibetta e
Tiranno, muovono critiche in merito alla affidabilità delle dichiarazioni della persona offesa,
asseritamente sfornite da riscontri, critiche che, con riferimento al ricorso di Li Calzi, puntualizzano
il fatto del non sicura sua individuazione da parte della persona offesa come uno componente i tre
aggressori.
-4- I ricorsi non sono fondati nella misura in cui criticano le dichiarazioni , peraltro estremamente
chiare e lucide, della persona offesa per offrire una spiegazione alternativa dei fatti, senza però
riuscire a muovere censure vincenti della ricostruzione giudiziale che si palesa congrua e logica, di
certo non manifestamente illogica. Invero le puntuali dichiarazioni del Mulone hanno avuto il
sostegno di riscontri costituita dalle dichiarazioni del teste oculare, tale Macaluso, nonché dei
Carabinieri intervenuti subito dopo il fatto, tali Amato e Branciforti, accorsi nel locale per essere
stati chiamati nel contesto della aggressione e intervenuti subito dopo la fuga degli imputati, in
modo da avere potuto acquisire la rappresentazione dello stato dei luoghi devastati dalla condotta
aggressiva e distruttiva dei predetti.
Ora, vi è dire che le regole dettate dall’art. 192 comma terzo cod. proc. pen. non si applicano alle
dichiarazioni della persona offesa , le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, compiutamente
operata nella specie, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e
rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro
quelle dichiarazioni sono riscontrate da dati esterni oggettivi: le lesioni subite dalla persona
offesa,da un lato, la deposizione testimoniale di verifica, dall’altro, la devastazione arrecata nel
locale, infine.

Letti gli atti, la sentenza impugnata, i ricorsi
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale,Carmione Stabile, per l’inammissibilità dei ricorsi.

La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento ai sensi dell’art. 616 codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 23.4.2013

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