Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18881 del 02/02/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18881 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MANCUSO PANTALEONE N. IL 27/08/1961
avverso l’ordinanza n. 225/2016 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 17/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA
SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 02/02/2017

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale, Dr. Piero Gaeta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
dell’ordinanza impugnata.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con ordinanza emessa in data 17 giugno 2016 la Corte d’appello di
Catanzaro rigettava la dichiarazione di ricusazione presentata da Mancuso

giudicante del Tribunale di Vibo Valentia nel processo n. 5490/2013 (processo
«pregiudicato»), in quanto già componente del collegio dello stesso Tribunale nel
procedimento ( processo «pregiudicante») a carico di Callà Nunzio Manuel, quale
esecutore di mandato omicidiario del Mancuso, imputato nel processo
pregiudicato del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen..
1.1 A ragione, la Corte rilevava che non sussistevano i presupposti per
l’accoglimento della ricusazione atteso che i fatti oggetto del procedimento
pendente a carico del Mancuso dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia erano
sostanzialmente diversi (associazione per delinquere di stampo mafioso) da
quelli (tentato omicidio in danno di Francesco Scrugli) per i quali era stato
giudicato Callà Nunzio Manuel; che nel capo di imputazione elevato nel processo
pregiudicante neppure si faceva riferimento alla circostanza che il Callà fosse
stato esecutore di mandato omicidiario del Mancuso e il giudizio di responsabilità
del Callà non aveva comportato, secondo quanto risultava dagli atti, valutazioni,
non meramente incidentali, sulla posizione del Mancuso circa “la deliberazione di
propositi omicidiari”; che la mera raccolta di prove da utilizzarsi in altro
procedimento non determinava causa di incompatibilità.
2. Ricorre per cassazione il Mancuso, a mezzo del suo difensore, chiedendo
l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di cui all’art. 606 cod.
proc. pen., lett. c), per l’inosservanza degli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. La
censura investe l’ordinanza in quanto, sostiene il ricorrente, la Corte territoriale
avrebbe erroneamente emesso de plano il provvedimento impugnato senza
osservare le forme della procedura camerale previste dal combinato disposto
degli articoli 41 e 127 del codice di procedura penale; la Corte d’appello, in altri
termini, con la decisione assunta avrebbe, da un lato, escluso qualsivoglia ipotesi
di inammissibilità dell’istanza di ricusazione, implicitamente ritenendo la
sussistenza dei presupposti di legge ai fini della proposizione dell’istanza,
dall’altra assunto una decisione nel merito, omettendo però di assicurare il
doveroso contraddittorio con il soggetto ricusante, privandolo della facoltà di
1

Pantaleone nei confronti della dott.ssa Vincenza Papagno, presidente del collegio

depositare nei cinque giorni antecedenti l’udienza memorie nonché del diritto di
presenziare all’udienza camerale e di sviluppare e articolare i rilievi posti a
sostegno dell’istanza, donde la nullità dell’ordinanza per il predetto vizio
processuale.
2.2 Con il secondo motivo denunzia violazione di legge in relazione agli artt.
34, 35, 36 e 37 cod. proc. pen. per non essersi la Corte territoriale attenuta alle
disposizioni richiamate, escludendo la sussistenza di una situazione di
incompatibilità sebbene la dott.ssa Papagno nella sentenza emessa nell’ambito

rilevato che la fattispecie criminosa contestata all’imputato era il portato di un
disegno criminale programmato dalla consorteria facente capo al Mancuso e che
quest’ultimo aveva avuto un ruolo attivo nella preparazione degli attentati ai
danni degli esponenti delle consorterie avverse.

3. Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale ed assorbente
rispetto alle altre doglianze, è fondato.
L’art. 41 cod. proc. pen. contiene una diversità di previsione in ordine al
modello procedimentale, a seconda della sussistenza o meno del fumus boni iuris
della dichiarazione di ricusazione. Ai sensi dell’art. 41 cod. proc. pen., comma 1
la decisione di inammissibilità dell’istanza è adottata, sentito il parere del
Pubblico Ministero, nelle ipotesi di mancanza di legittimazione attiva, di omesso
rispetto dei termini o delle forme previste dall’art. 38 cod. proc. pen. ovvero
quanto i “motivi sono manifestamente infondati”.
3.1 Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato le
tassative condizioni che legittimano l’emissione del provvedimento de plano e la
deroga alla regola del contraddittorio assicurato dal procedimento in camera di
consiglio, stabilendo che la dichiarazione di inammissibilità de plano, ai sensi
dell’art. 41 cod. proc. pen. è ammessa soltanto quando la richiesta sia identica,
per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata o risulti
manifestamente infondata per l’inesistenza dei presupposti minimi di legge. Ha
altresì chiarito che la valutazione di manifesta infondatezza non deve implicare
alcun giudizio di merito e alcun apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 5265 del
4 dicembre 2001; Sez. 1, n. 277 del 13 gennaio 2000; Sez. 1, n. 5642 del 30
ottobre 1996).
Deve restare esclusa, dunque, ogni possibile contaminazione tra il piano del
controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per la pronuncia di merito
e quello, da esso nettamente distinto, della risoluzione del problema di merito, in
quanto la sommaria delibazione di manifesta infondatezza si arresta

in limine

rispetto all’ambito peculiare dello scrutinio di merito, esaurendosi nella verifica
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del procedimento a carico di Callà Nunzio Manuel avesse apoditticamente

esterna di corrispondenza al modello legale, con effetti di stretto diritto
processuale e a salvaguardia del “limite invalicabile all’impiego di moduli volti a
eludere lo schema” del procedimento. Come rilevato da Sez. U. 22 novembre
2000, n. 32, De Luca e 22 marzo 2005, n. 23428, Bracale, con specifico
riferimento alla previsione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., la “metodica
di accertamento” della manifesta infondatezza “è assolutamente conforme a
quella indispensabile per dichiarare le altre cause di inammissibilità”, c.d.
intrinseche, e si risolve nella “absolutio ab istantia derivante dalla mera

Al contrario, l’esame del merito della dichiarazione di ricusazione,
giustificato ove appaia un fumus boni iuris, si svolge secondo il modello
dell’udienza camerale disciplinato dall’art. 127 cod. proc. pen., come si evince
dal chiaro tenore letterale dell’art. 41 cod. proc. pen., comma 3. In tale caso il
rispetto del principio del contraddittorio, assicurato attraverso il richiamo delle
disposizioni di cui al citato art. 127 c.p.p., impone di notificare l’avviso della data
fissata per la trattazione del procedimento almeno dieci giorni prima di tale data.
L’omissione dell’avviso, quando le parti interessate siano imputati, comporta
una nullità dell’udienza ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c).
3.2 Nel caso in esame la decisione sulla dichiarazione di ricusazione è stata
adottata non in base alla constatazione dell’assenza di cause formali di
inammissibilità o della mancanza evidente di

un fumus boni iuris,

bensì dopo una

valutazione del merito che presupponeva l’instaurazione del contraddittorio
mediante la fissazione dell’udienza camerale e l’avviso alle parti interessate nel
rispetto dei termini di legge. Come correttamente rilevato dal Procuratore
Generale nelle sue conclusioni scritte, dalla lettura del provvedimento impugnato
emerge con chiarezza che la Corte distrettuale ha disposto il rigetto dell’istanza,
in tal guisa avallandone la piena ammissibilità e la non manifesta infondatezza,
ed ha adottato una motivazione di merito, escludendo in concreto l’esistenza, di
una valutazione implicante un sostanziale pregiudizio di appartenenza del
Mancuso al sodalizio criminoso, sui rilievi della diversità oggettiva e soggettiva
dei due procedimenti e dell’assenza nell’imputazione elevata nel processo
pregiudicante di formali riferimenti ai propositi omicidiari del ricusante, nonché
sulla sostanziale irrilevanza dell’utilizzazione probatoria nel processo pregiudicato
degli elementi acquisiti nel processo pregiudicante.
3.3 È nel giusto il ricorrente a lamentare la violazione del contraddittorio e la
sussistenza della nullità lamentata. S’impone, pertanto, l’annullamento del
provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d’appello di
Catanzaro.

3

apparenza dell’atto”, rispetto al modello tipizzato dalla legge processuale.

P.Q.M.

Annulla tema=hilerel;5) l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla
Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017

Il Presidente

onsigliere stensore

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