Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18880 del 19/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18880 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE STEFANO GIORGIO N. IL 27/11/1978
avverso l’ordinanza n. 301/2016 TRIB. LIBERIA’ di REGGIO
CALABRIA, del 07/04/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. spo.Pre- seiki R e i
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Data Udienza: 19/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 11.04.2016 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai
sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l’ordinanza emessa 1’11.03.2016
con cui il GIP in sede aveva applicato la misura cautelare della custodia in
carcere nei confronti di De Stefano Giorgio, gravemente indiziato del delitto di
cui all’art. 416 bis cod.pen., in qualità di soggetto apicale dell’articolazione
territoriale della ndrangheta corrispondente alla cosca omonima (De Stefano)
operante prevalentemente nel comune di Reggio Calabria, accertato nell’anno
2014 con condotta permanente.

il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a fatti afferenti
la medesima cosca De Stefano risalenti ad anni precedenti fino al 19.01.1999, e
successivamente sottoposto a misura di prevenzione personale – è quella di aver
operato, insieme agli altri esponenti di vertice del sodalizio, le scelte rilevanti
riguardanti le concrete modalità di controllo e gestione delle attività economiche
nel territorio di Reggio Calabria (in particolare nel quartiere di Santa Caterina),
con riguardo agli esercizi commerciali già esistenti o di nuova apertura,
dirimendo i contrasti interni ed esterni alla cosca e fungendo da punto di
riferimento autorevole per gli imprenditori del luogo, fornendo le necessarie
garanzie ambientali per consentire loro di operare in tranquillità.
Il Tribunale dava atto che le indagini avevano tratto origine dagli episodi di
intimidazione mafiosa verificatisi nei primi mesi del 2014 ai danni dell’esercizio
commerciale bar Malavenda di Reggio Calabria; l’attività di intercettazione,
telefonica e ambientale, aveva consentito di accertare che gli atti delittuosi si
inserivano in un contrasto in atto tra le cosche di ndrangheta di Reggio Calabria
per il controllo delle attività economiche nel quartiere di Santa Caterina, che in
base alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia avevano costituito
oggetto di spartizione territoriale, nella misura del 50% ciascuna, tra le cosche
De Stefano-Tegano, da un lato, e Condello, dall’altro, che avevano affidato la
concreta gestione e il controllo delle attività nel quartiere a famiglie mafiose di
loro fiducia, in particolare, per quanto riguardava la cosca De Stefano-Tegano, ai
Franco-Murina, e per quanto riguardava la cosca Condello, ai fratelli Stillittano,
uno dei quali (Stillittano Mario Vincenzo) era titolare di un bar aperto pochi mesi
prima a circa 100 metri di distanza dal bar Malavenda, entrando così in conflitto
con la cosca Serraino, capeggiata da Nicolò Antonino; al fine di comporre il
conflitto, il Nicolò aveva ceduto il bar Malavenda, da lui acquistato, a Nucera
Carmelo Salvatore, rappresentante di commercio nel settore dolciario e titolare,
tramite la figlia, di altro esercizio commerciale della zona denominato “Dolce far
dolci”; il Nucera, a sua volta indagato per concorso esterno in associazione
1

La condotta associativa ascritta all’indagato – già condannato in via definitiva per

mafiosa, a seguito dell’acquisto del bar si era attivato per comporre il contrasto
con gli Stillittano e ripristinare gli equilibri mafiosi nel quartiere, cercando la
protezione del De Stefano, capo dell’omonima cosca, attraverso Franco Roberto,
referente territoriale del sodalizio.
Gli elementi indiziari a carico del De Stefano erano stati tratti essenzialmente dal
contenuto di alcune conversazioni captate in ambientale all’interno dell’esercizio
commerciale del Nucera, intercorse tra quest’ultimo e altri soggetti, diversi
dall’indagato, aventi contenuto etero accusatorio e riportate nell’ordinanza.
Le conversazioni alle quali il Tribunale ha attribuito valore indiziante sono in

– quella del 16.05.2014 tra il Nucera e i propri soci, avente ad oggetto i contrasti
insorti con lo Stillittano, laddove il Nucera comunicava ai suoi interlocutori di
essere stato convocato, tramite un amico (individuato in Pellegrino Domenico), a
un incontro, il lunedì mattina, con un soggetto che egli definiva “il massimo”
(“Penso che quello è il massimo, no?”), al fine di comporre il conflitto in atto; il
soggetto al quale il Nucera si era rivolto per risolvere la questione era stato
individuato, sulla base del complessivo compendio acquisito, nell’indagato De
Stefano Giorgio, il cui spessore criminale era enfatizzato dall’espressione
utilizzata dal Nucera per definirne la personalità, l’importanza del ruolo e
dell’intervento (“il massimo”); il Nucera precisava che l’indagato non aveva
reclamato denaro o altri vantaggi economici, così rivelando che il suo intervento
era finalizzato a concretizzare una protezione ambientale di tipo mafioso;
– quella del 17.05.2014 tra il Nucera e Malavenda Demetrio, e poi col proprio
fratello Domenico, in cui il primo menzionava nominativamente l’avvocato
“Giorgio De Stefano” come il soggetto che lo aveva convocato (“chiamato”),
tramite il Pellegrino (“un amico”) e gli aveva fornito le garanzie necessarie alla
riapertura del bar; il colloquio faceva riferimento anche alla prestazione di una
garanzia assicurativa, internnediata dall’indagato, che tuttavia non costituiva
l’oggetto essenziale della protezione accordata al Nucera, che non aveva natura
negoziale, ma mafiosa; in particolare, nel prosieguo della conversazione, il
Nucera informava il fratello di aver incontrato il giorno precedente “Giorgio De
Stefano” (“l’ho incontrato ieri”), che lo aveva invitato a venire da lui per fargli
“l’assicurazione”;
– quella del 4.06.2014 tra il Nucera e la figlia, nella quale il primo tornava sul
tema dell’assicurazione del bar, riferendo della pressione esercitata dal De
Stefano (anche in questo caso nominato esplicitamente) sulla figlia Diana,
titolare della filiale di Reggio Calabria della compagnia assicurativa Carige,
perché stipulasse la polizza col Nucera, nonostante la contrarietà del capo area,
significando che era l’indagato a prendere le decisioni al riguardo (“comanda

2

particolare:

lui”), pur non ricoprendo alcun ruolo nell’agenzia assicurativa; la conversazione
rivelava la caratura criminale del De Stefano, a prescindere dal fatto che la
stipulazione della polizza assicurativa non fosse avvenuta;
– quella del 5.06.2014 tra il Nucera e il fratello Domenico, in cui il primo ribadiva
al secondo l’intervento decisivo dell’indagato nel sollecitare la figlia Diana a
stipulare l’assicurazione, confermando così che il De Stefano si era attivato
personalmente per superare il contrasto tra il Nucera e gli Stillittano;
– quella del 9.06.2014 tra il Nucera e Franco Roberto, esplicativa del controllo
mafioso esistente sulle attività economiche del quartiere, in forza di un equilibrio

del ruolo degli Stillittano, mandanti degli attentati, di gestori del territorio per
conto dei Condello (dove “fanno quello che vogliono”); il Franco precisava che gli
accordi esistenti comportavano che ciascuna delle due cosche dovesse rispettare,
senza interferenze, le decisioni dell’altra, ognuna nel proprio ambito, e informava
il Nucera di essersi attivato presso entrambe, ottenendo ampie garanzie per la
riapertura del bar Malavenda; il Franco apprezzava e giudicava positivamente
(“Bravo!”) il fatto che il Nucera avesse chiesto l’intervento e la protezione
dell’indagato, riferendo che il coindagato Dimitri De Stefano, da lui interessato,
aveva confermato che poteva stare “tranquillo”; il contenuto della conversazione
riscontrava il ruolo apicale dell’indagato, come soggetto in grado di assumere un
ruolo decisivo nella vicenda e assicurare il rapido componimento del contrasto
coi fratelli Stillittano (tanto che il Franco comunicava all’interlocutore che
“riguardo a questo lato qua puoi stare tranquillo”, facendo riferimento alla cosca
De Stefano-Tegano, e che se gli Stillittano non si acquietano “andiamo noi e gli
meniamo due fucilate”).
– quella dell’11.06.2014, in cui il Nucera si diceva sicuro del fatto che niente
sarebbe più successo, così confermando che l’intervento dell’indagato aveva
apportato le necessarie garanzie di tranquillità.
Il Tribunale riteneva i dialoghi captati scevri da millanterie o finalità calunniose,
costituendo frutto di genuina considerazione, da parte degli interlocutori (e in
specie del Franco), del ruolo indiscusso dell’indagato di esponente apicale della
cosca De Stefano, che per tale ragione era stato interpellato dal Nucera come
soggetto in grado di garantire, col suo intervento, la riapertura e la tranquilla
gestione del bar Malavenda, come poi effettivamente avvenuto, incidendo su
dinamiche criminali che il Nucera conosceva; e valorizzava il dato, emergente dal
compendio captativo, che era stato l’indagato a chiamare il Nucera,
manifestando in tal modo l’interesse della cosca a ricomporre gli equilibri mafiosi
nel quartiere, consolidando la posizione del sodalizio criminale da lui capeggiato.
Il quadro sinottico degli elementi acquisiti convalidava perciò la gravità del G.,.._5

3

che ne attribuiva il 50% ai Condello e l’altro 50% ai De Stefano-Tegano, nonché

compendio indiziario in ordine alla partecipazione associativa e al ruolo di vertice
dell’indagato, il cui intervento aveva consentito di superare il veto degli
Stillittano e di consentire al Nucera di aprire il bar anche senza stipulare la
polizza assicurativa, confermando che la reale garanzia prestata dal De Stefano
era quella della tranquillità ambientale, assicurata dalla copertura mafiosa.
Il Tribunale rilevava che gli incontri avvenuti negli uffici dell’agenzia Carige tra il
Nucera e la figlia dell’indagato, ad almeno uno dei quali era presente il De
Stefano (che nel frangente era “uscito”, assumendosi la responsabilità della
copertura assicurativa), aveva trovato riscontro, oltre che nei contenuti delle

Stefano, che documentavano la sua frequentazione dell’ufficio della figlia Diana;
valorizzava la diversità del quadro storico-fattuale concernente il ruolo attuale
dell’indagato con quello che aveva costituito oggetto del precedente giudizio
conclusosi con la condanna a titolo di concorso esterno nella cosca mafiosa,
idoneo a superare il relativo giudicato e ad attribuire al De Stefano la veste di
soggetto intraneo alla ndrangheta.
2. Ricorre per cassazione De Stefano Giorgio, a mezzo del difensore avv.
Tommasini, deducendo vizio di motivazione in relazione all’art. 273
cod.proc.pen. e censurando la natura apodittica della motivazione con cui
l’ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistente, a livello di gravità indiziaria, il
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. nei confronti dell’indagato, secondo il ruolo
di vertice allo stesso attribuito.
Sintetizzando le doglianze del ricorrente, e tenendo conto anche degli ulteriori
argomenti sviluppati nei motivi nuovi depositati nell’interesse dell’indagato il
29.11.2016 dall’avv. Taormina (che denunciano anche la violazione dell’art. 273
cod.proc.pen.), va rilevato che la difesa del De Stefano lamenta che l’ordinanza
impugnata si sia essenzialmente limitata a ripercorrere le argomentazioni
dell’ordinanza genetica, incorrendo in una motivazione apparente e frutto di
travisamenti, senza confrontarsi con le argomentazioni difensive; deduce
l’illogicità e la contraddittorietà dell’apparato argomentativo rispetto agli
elementi di prova indiziaria assunti come premessa del ragionamento probatorio.
La difesa rileva che il bar Malavenda, in base alla suddivisione delle competenze
mafiose nel quartiere, rientrava nella sfera di controllo della cosca CondelloStillitano, con la conseguenza che i De Stefano non sarebbero potuti intervenire
al riguardo; deduce che l’espressione “il massimo”, utilizzata nella conversazione
intercettata, si prestava alle più diverse letture alternative, tra le quali la più
logica era quella secondo cui il fatto di rivolgersi al De Stefano, e tramite lo
stesso all’agenzia assicurativa della figlia Diana, era la massima garanzia che si
potesse ottenere, sotto l’esclusivo profilo della stipulazione di una legittima i” 4

intercettazioni, nelle risultanze dei tabulati dell’utenza telefonica in uso al De

polizza in grado di coprire il bar dai rischi derivanti dalla sua esposizione alle
mire delle cosche; rileva la natura meramente abduttiva della conclusione, tratta
dal contenuto delle conversazioni intercettate, che fosse stato l’indagato a
contattare il Nucera e che la stipulazione della polizza assicurativa si affiancasse
alla necessità primaria del Nucera di garantirsi una protezione mafiosa, mediante
la ricomposizione degli equilibri nel quartiere; censura la valorizzazione di una
notizia, circa l’intervento dell’indagato nella vicenda, appresa dal Nucera solo de
relato dal Pellegrino, che non era stato sentito dagli inquirenti, così che le
conseguenti considerazioni svolte dall’ordinanza gravata poggiavano su una

apodittica dell’affermazione della titolarità effettiva dell’attività assicurativa in
capo al De Stefano, che si era invece attivato solo per agevolare la stipulazione
della polizza presso l’agenzia della figlia, e dunque per la conclusione di un
legittimo atto negoziale, estraneo a logiche criminali; contesta l’esistenza della
prova che l’indagato avesse telefonato al Nucera, recepita acriticamente dal
Tribunale e non ricavabile dai tabulati; deduce la mancata stipulazione della
polizza assicurativa e rileva che il Nucera aveva negato in sede di interrogatorio
l’incontro col De Stefano, il quale aveva a sua volta negato qualsiasi rapporto
con la cosca mafiosa, secondo una circostanza confermata da De Stefano Dimitri,
che aveva riferito di intrattenere un rapporto meramente formale con l’indagato,
dovuto alla frequentazione dello studio legale del figlio.
La difesa censura l’assenza di qualsiasi motivazione sulle ragioni per le quali il De
Stefano avrebbe dovuto lasciarsi coinvolgere in un’iniziativa di pacificazione
mafiosa, contraddetta dal fatto che il Nucera si era rivolto agli Araniti e ai
Modafferi, ciò che non sarebbe stato necessario se avesse ottenuto la protezione
del “massimo”; rileva l’assenza di qualsiasi elemento di prova indiziaria
dell’intraneità dell’indagato alla ndrangheta e del ruolo apicale attribuitogli,
nonostante il decorso di un ventennio dalla precedente condanna a titolo di
concorso esterno.
Il ricorso dell’avv. Tommasini censura in particolare l’automatismo seguito dal
Tribunale nell’attribuire efficacia probatoria alle conversazioni di terze persone,
caratterizzate da un contenuto meramente valutativo e congetturale riguardante
notizie apprese in via indiretta; il ricorrente compie un’analisi critica delle singole
intercettazioni valorizzate dal provvedimento gravato, censurando la credibilità
attribuita al Pellegrino e al possesso da parte sua di notizie riservate, riferite al
Nucera, contraddetta dal tipico modo di operare della ndrangheta connotato da
segretezza; rileva che se il De Stefano fosse stato uno dei capi della cosca il suo
intervento sarebbe stato conosciuto dal Franco, che ne appariva invece ignaro;
lamenta l’assenza di riscontri e di accertamenti investigativi sui contenuti delle –

5

mera convinzione del Nucera, e non su un fatto accertato; rileva la natura

intercettazioni, con particolare riguardo alla verifica dell’incontro effettivo tra il
Nucera, il Pellegrino e l’indagato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. Costituisce principio acquisito nell’elaborazione giurisprudenziale di questa
Corte che l’impugnazione di legittimità avverso le ordinanze emesse dal tribunale
del riesame in materia di misure cautelari personali è proponibile soltanto se
denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la
contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento

gravato, ma non quando propone censure che – benchè formalmente
prospettanti un vizio di motivazione – mirano in realtà a sollecitare una diversa
ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi indiziari esaminati
dal giudice di merito e da questi ritenuti idonei a integrare un compendio
indiziario munito della gravità richiesta dall’art. 273 comma 1 cod.proc.pen.
(Sez. 6 n. 11194 dell’8/03/2012, Rv. 252178; Sez. 5 n. 46124 dell’8/10/2008,
Rv. 241997).
L’apprezzamento dello spessore e della concludenza probatoria degli indizi è
riservato, infatti, in via esclusiva al giudice del merito cautelare, mentre alla
Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura
del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e
l’adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4 n. 26992 del 29/05/2013, Rv.
255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda
indagata e il peso degli indizi che il GIP e il Tribunale del riesame hanno ritenuto
idonei a supportare l’applicazione della misura coercitiva.
Il controllo demandato al giudice di legittimità è, dunque, circoscritto alla verifica
che il contenuto testuale del provvedimento del tribunale del riesame risponda a
due requisiti, uno positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto
incensurabile: l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno
determinato l’applicazione della misura cautelare, e l’assenza di errori di diritto o
di illogicità evidenti dal punto di vista della congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento, che – in relazione alla natura
incidentale del procedimento

de libertate –

è preordinato a un giudizio

prognostico in termini di qualificata probabilità di colpevolezza dell’indagato, e
non all’acquisizione della certezza processuale della sua responsabilità, che è
riservata al successivo giudizio di merito (Sez. 5 n. 50996 del 14/10/2014, Rv.
264213; Sez. 1 n. 19517 dell’1/04/2010, Rv. 247206).
3.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di

colpevolezza a carico dell’indagato, in ordine alla sua partecipazione associativa
con ruolo apicale nella omonima cosca di ndrangheta (la cui esistenza l’ordinanza
( t7.)
6

gravata dà atto essere stata accertata con sentenze definitive fino al
14.03.2005), sulla scorta, essenzialmente, della lettura coordinata di una serie di
conversazioni intercettate il cui interlocutore principale è sempre Nucera Carmelo
Salvatore – la cui sequenza e i cui contenuti sono stati sopra riportati in sede di
ricostruzione del fatto – delle quali il provvedimento impugnato ha operato una
autonoma contestualizzazione e lettura interpretativa che non incorre in
contraddittorietà o illogicità manifeste, e non è perciò censurabile dalla Corte di
legittimità.
3.1. Non può ritenersi affetta da vizi logici, anzitutto, la ricostruzione, effettuata

riapertura del bar Malavenda nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria,
osteggiata dai fratelli Stillittano, uno dei quali titolare di un esercizio concorrente
ed entrambi esponenti di una cosca locale legata alla “famiglia” Condello, con
specifico riguardo alla ricerca, da parte del Nucera, interessato alla riapertura del
bar dopo la rinuncia di Nicolò Antonino a seguito degli attentati e dei gravi atti
intimidatori da lui subiti, di una protezione mafiosa – in grado di superare il veto
degli Stillittano e di assicurare la gestione ordinata della nuova attività – presso
entrambe le cosche di ndrangheta che (sulla base delle dichiarazioni dei
collaboratori di giustizia ampiamente riportate nel provvedimento impugnato,
riscontrate dal contenuto della conversazione registrata il 9.06.2014 tra il Nucera
e Franco Roberto) si spartivano in eguale misura il controllo delle attività
economiche presenti nel quartiere, e cioè quella dei De Stefano-Tegano, da un
lato, e quella dei Condello, dall’altro, impegnandosi (il Nucera) ad assumere alle
proprie dipendenze persone segnalate dalle diverse consorterie mafiose (in
particolare dai Condello, dagli Araniti e dai Nicolò).
Non appare certamente illogica, alla stregua di comuni regole di esperienza e del
notorio modus operandi delle organizzazioni mafiose radicate sul territorio, la
motivazione per cui il Nucera, al fine di conseguire la definitiva garanzia mafiosa
della possibilità di aprire e gestire il bar senza subire ritorsioni ad opera degli
Stillittano, era interessato a rivolgersi e ottenere l’appoggio (anche) della cosca
contrapposta a quella dei Condello (dei quali i fratelli Stillittano erano i
rappresentanti nel quartiere), in funzione dell’importanza riconosciuta ai De
Stefano nel contesto delle cosche reggine, del loro coinvolgimento diretto nel
controllo del territorio, dell’accresciuto prestigio che agli stessi era destinato a
derivare dall’assunzione di un ruolo decisivo nella ricomposizione degli equilibri
mafiosi locali.
La lettura operata dal Tribunale del contenuto della conversazione intercettata il
9.06.2014 tra il Nucera e Franco Roberto, individuato come il referente della
cosca De Stefano nel quartiere, e del giudizio positivo (“Bravo!”) espresso in tale u,»
7

dal Tribunale, del contesto ambientale in cui si collocano le vicende relative alla

contesto dal Franco in relazione alla scelta del Nucera di rivolgersi proprio
all’indagato per ottenere protezione, nonché di quella captata il 16.05.2014 tra il
Nucera e i propri soci o collaboratori Remo e Donato, con riferimento al giudizio “quello è il massimo” – espresso dal Nucera in merito all’incontro organizzato col
ricorrente, tramite l’intermediario Pellegrino, il lunedì mattina (sia che la
locuzione utilizzata – “il massimo” – debba intendersi riferita alla stessa persona
dell’indagato, o invece all’importanza del suo intervento), risulta dunque
coerente alla ricostruzione complessiva della vicenda fattuale e delle ragioni della
condotta del Nucera effettuata dall’ordinanza impugnata, e non è perciò

3.2. Con specifico riguardo alla prova indiziaria dei contatti e degli incontri
avvenuti tra il Nucera e il ricorrente, dei relativi contenuti e della valenza
tipicamente “mafiosa” della garanzia prestata al Nucera dal De Stefano in ordine
alla riapertura del bar Malavenda, che il Tribunale ha ricavato dai risultati
dell’attività di captazione, occorre ribadire il principio, affermato da questa Corte,
anche a Sezioni Unite, per cui l’interpretazione del linguaggio, del contenuto e
del significato delle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto,
rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di
legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di
esperienza (Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715, Sebbar).
La lettura sinottica del compendio captativo operata dall’ordinanza impugnata si
è attenuta a tali criteri, e la conseguente ricostruzione della natura del rapporto
tra il Nucera e l’indagato e del ruolo attribuito a quest’ultimo nell’organizzazione
mafiosa, in quanto munita di una propria coerenza e congruità logica, si sottrae
a censura in sede di legittimità.
L’individuazione nell’indagato del soggetto al quale il Nucera, nei colloqui coi suoi
interlocutori, afferma di essersi rivolto per ottenere “il massimo” della copertura
e delle garanzie conseguibili, in ordine alla riapertura del bar e alla gestione in
sicurezza della relativa attività economica, è stata fondata sul dato oggettivo e
incontrovertibile rappresentato dall’espresso riferimento nominativo contenuto
nelle conversazioni intercettate – in particolare in quella del 17.05.2014 con
Malavenda Demetrio e col fratello Nucera Domenico, in quella del 4.06.2014 con
la figlia Maria Rita, in quella del 5.06.2014 nuovamente col fratello Domenico proprio all’avvocato “Giorgio De Stefano”.
L’esistenza di più incontri personali e diretti tra il Nucera e l’indagato, presso
l’agenzia assicurativa della figlia di quest’ultimo, De Stefano Diana, intermediati
da Pellegrino Domenico, a partire da quello stabilito per “lunedì mattina” oggetto
della conversazione del 16.05.2014, e la loro fissazione anche su iniziativa del
ricorrente, è stata motivata dall’ordinanza gravata sulla piana trascrizione dei
8

sindacabile nella sua congruità logica.

contenuti dei colloqui registrati, riportati nel provvedimento: in particolare, nella
conversazione del 17.05.2014 il Nucera comunica testualmente all’interlocutore
Malavenda Demetrio che “Giorgio De Stefano”…”mi ha chiamato”…”tramite un
amico”; nel prosieguo della medesima conversazione col fratello Domenico, il
Nucera informa il congiunto del fatto che “l’ho incontrato ieri”, con riferimento a
“Giorgio De Stefano” (anche in questo caso menzionato nelle sue complete
generalità), che nell’occasione gli aveva detto “vieni da me che te la faccio io
l’assicurazione”; nel successivo colloquio col fratello del 5.06.2014, il Nucera
afferma testualmente che nel contesto del suo accesso all’agenzia assicurativa

della figlia dell’indagato, a fronte delle resistenze manifestate dal capo area della
compagnia (Carige) a prestare la garanzia richiesta “è uscito Giorgio De
Stefano”, sollecitando la figlia ad assumersi personalmente la responsabilità di
stipulare la polizza.
La presenza ricorrente dell’indagato nell’agenzia della figlia è stata corroborata
dal Tribunale anche mediante le risultanze dei tabulati telefonici, attestanti
l’aggancio in più occasioni da parte dell’utenza mobile del De Stefano della cella
corrispondente ai locali dell’agenzia.
La reale natura della garanzia assicurata al Nucera dall’intervento dell’indagato,
al di là delle trattative formali per la stipulazione di una polizza di copertura dei
rischi derivanti dall’attività del bar, mai effettivamente stipulata, e il vero ruolo
svolto dal De Stefano nella vicenda sono stati conseguentemente ricavati e
argomentati dall’ordinanza impugnata sulla base di una lettura coordinata delle
conversazioni intercettate munita di un’autonoma congruenza logica, che ha
valorizzato, tra l’altro: l’importanza risolutiva attribuita dal Nucera all’intervento
del ricorrente, in qualità di soggetto in grado di imporre la composizione
complessiva del conflitto con gli Stillittano (“da più parti mi danno la garanzia
mille per mille”: conversazione del 17.05.2014); la fiducia manifestata al
riguardo dal Nucera nel corso dei colloqui coi soci, col fratello, con la figlia e con
Franco Roberto, complimentatosi col Nucera per la scelta di rivolgersi a “Giorgio”
per l’assicurazione, rassicurandolo sia da parte propria che di “Dimitri” identificato nel coindagato Dimitri De Stefano, esponente della medesima cosca che poteva stare “tranquillo” (conversazione del 9.06.2014); il ruolo dominante
del De Stefano nella gestione della vicenda, rispetto a quello subordinato e
marginale della figlia (“Però comanda lui”: conversazione del 4.06.2014), nella
cui attività lecita di agente assicurativo il ricorrente non aveva titolo per ingerirsi,
così rivelando la sua reale veste e funzione di titolare di poteri di composizione
mafiosa; l’assenza di una contropartita economica (quantomeno immediata)
richiesta dall’indagato per il suo intervento, confermativa del ruolo di garante di

C

un equilibrio mafioso che rafforzava la posizione dei De Stefano nel quartiere; il ,./…)

9

fatto che il Nucera, conseguita la sicurezza che non gli succederà “più niente”
(conversazione dell’11.06.2014), aveva effettivamente riaperto il bar e
intrapreso la relativa attività imprenditoriale.
La conclusione del Tribunale per cui la “assicurazione”, prestata dall’indagato al
Nucera e alla sua attività, consisteva in una garanzia di protezione ambientale di
stampo mafioso, contro i rischi di una reazione degli Stillittano e della cosca di
cui gli stessi erano i referenti nel quartiere, che solo l’esponente apicale di una
potente cosca di ndrangheta (come quella dei De Stefano) era in grado di
assicurare ed imporre in funzione della riaffermazione della propria posizione

dominante sul territorio, costituisce dunque esplicazione di un tipico giudizio di
fatto, frutto di un coerente ragionamento indiziario che, in quanto supportato da
una motivazione adeguata, non inficiata da vizi logici o errori di diritto, non è
sindacabile né suscettibile di rivalutazione dal giudice di legittimità.
3.3. L’autosufficienza probatoria – sul piano, che qui interessa, della gravità
indiziaria – della valenza etero accusatoria dei contenuti dichiarativi delle
conversazioni registrate nel corso dell’attività di intercettazione regolarmente
autorizzata, a carico dell’indagato che non abbia partecipato (come il De
Stefano) ai dialoghi oggetto di captazione, è stata riconosciuta dalla
giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, che ha affermato che le
relative risultanze, pur necessitando di attenta interpretazione e valutazione, non
richiedono gli elementi esterni di corroborazione previsti dall’art. 192 comma 3
cod.proc.pen. (Sez. Un. n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263714, Sebbar).
L’ordinanza impugnata ha motivatamente escluso la presenza di millanterie o di
elementi tali da inficiare la genuinità e l’affidabilità dei contenuti delle
conversazioni intercettate, dando atto della loro provenienza da soggetti a
diretta conoscenza delle dinamiche mafiose locali, come il Nucera, ovvero
direttamente coinvolti nelle stesse in virtù del rapporto fiduciario coi De Stefano,
come nel caso del Franco, esponente della cosca che ne gestiva gli interessi nel
quartiere di Santa Caterina; dal testo delle conversazioni riportate nel
provvedimento gravato emerge che gli interlocutori fanno riferimento a fatti – e
non a congetture – di cui sono stati diretti partecipi, specie (come si è visto) per
quanto riguarda i contatti e gli incontri, anche personali, del Nucera col
ricorrente, il relativo oggetto e le finalità con essi perseguite.
La mancata assunzione della fonte Pellegrino, a riscontro del contenuto e del
significato attribuito alle conversazioni oggetto di captazione e della ricostruzione
del ruolo e della condotta dell’indagato sulle stesse fondata dal Tribunale,
lamentata dalla difesa del ricorrente, non può dunque inficiare la tenuta logica e
la correttezza giuridica dell’apprezzamento del quadro indiziario operato dal
Tribunale agli effetti del procedimento cautelare de libertate, che non è scalfita
(fjr”)

10

neppure dai contenuti interessati delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio
dal Nucera e da Dimitri De Stefano, provenienti da soggetti entrambi coindagati
nel medesimo procedimento e coinvolti nella stessa imputazione associativa (il
Nucera a titolo di concorso esterno).
La lettura alternativa dei colloqui intercettati e delle ragioni dell’intervento
dell’indagato, prospettata nel ricorso dell’avv. Tommasini, infine, si risolve in una
censura di merito, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 co. 1-ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in data 19/12/2016
O

n

spese processuali.

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