Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1888 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1888 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BALLERINI PIETRO GIOVANNI BATTISTA N. IL 01/12/1944
avverso la sentenza n. 144/2010 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 04/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 29/11/2012

OSSERVA

Ballerini Pietro ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte
d’appello di Cagliari- Sez. dist. di Sassari in data 4-11-2011 , che, in riforma della
sentenza impugnata , ha dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art 392

Il ricorrente deduce vizio di motivazione poiché dalle dichiarazioni delle persone
offese si desume che il Ballerini non ha partecipato all’azione criminosa commessa
dalla coniuge, poichè Contena Nicolina ha dichiarato di aver visto esclusivamente la
Cocco sbattere la porta del garage e di non aver visto il Ballerini apporvi le verghe.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua , esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come Contena Nicolina abbia riferito di aver visto
entrambi gli imputati sul posto ,subito dopo avere fatto ritorno presso il garage e
avere constatato la presenza delle due verghe sulla porta. E, anche a voler
ammettere che le verghe siano state materialmente apposte dalla sola Cocco, la
presenza sul posto del Ballerini aveva rafforzato il proposito criminoso della coniuge
, la quale aveva agito cosi anche perche spalleggiata dal marito.
.Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile , a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende

Cp.

,

PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma , all ‘udienza del 29-11-12.

spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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