Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1888 del 03/10/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1888 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIVGAME LTD GIA’ POKERINVENICE LIMITED
avverso l’ordinanza n. 1/2013 TRIB. LIBERTA’ di LUCCA, del
18/01/2003
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
gjitkAt

e5R22 kA. v ;

Uditi difensor Avv.;

p,v,v13.1a VA- e4A-1/1

LA/4

Data Udienza: 03/10/2013

cc 20 pokerinvenice

Motivi della decisione

1. Il 4 novembre 2011 il Gip del Tribunale di Lucca ha disposto sequestro
preventivo nei confronti di Florio Cesare, indagato in ordine ai reati di cui agli
artt. 416 c.p., 132 del D.Ivo. n. 385 del 1993 e 4 della Legge n. 40 del 1989.
Il Tribunale di Lucca ha respinto la richiesta di riesame avanzata dalla
ricorrente società.
L’ordinanza in questione è stata annullata con rinvio da questa Suprema

Ai sensi dell’art. 54 cod. proc.pen. gli atti sono stati trasmessi per
competenza territoriale alla Procura della Repubblica di Roma a seguito di
provvedimento del Procuratore generale di questa Suprema Corte.
Il Tribunale del riesame di Lucca, preso atto delle dette determinazioni in
tema di competenza, col provvedimento impugnato ha ritenuto di dover rilevare
la propria incompetenza territoriale ai sensi dell’art. 27 cod. proc.pen.; ed ha al
contempo ravvisato la necessità di determinarsi in via di urgenza al fine di
evitare pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato attraverso l’utilizzo
dei titoli.
Nel merito si è considerato che la società ricorrente, non avendo avanzato
formale istanza amministrativa, non può lamentare una esclusione
discriminatoria e pretendere la disapplicazione della normativa penale, perché ciò
comporterebbe due privilegi ingiustificati: la possibilità di operare senza i vincoli
derivanti dal regime concessorio; e quella di stipulare contratti con soggetti non
sottoposti ai prescritti controlli preventivi. E’ stato quindi confermato il
provvedimento contestato, dandosi al contempo atto della sua limitata efficacia
temporale ex art. 27 cod. proc. pen.

2. Ricorre Pokerinvenice proponendo diversi motivi:
2.1. Si deduce che, a seguito dell’annullamento pronunziato dalla
Suprema Corte, il procedimento è stato rimesso davanti allo stesso Collegio in
violazione dell’art. 623 cod. proc. pen. Ciò implica nullità per incapacità del
giudice.
2.2 Si lamenta la contraddittorietà dell’atto che da un lato ha confermato
/
il provvedimento impugnato e dall’altro ha espresso dichiarazione di
incompetenza.
2.3.

Si

prospetta,

inoltre,

l’insufficiente

considerazione

della

documentazione prodotta, con la quale è stata dimostrata la regolarità
dell’attività esercitata con base in Malta, appartenete all’Unione europea. Lo
stesso provvedimento impugnato, inoltre, ha ripetuto pedissequamente quanto

Corte con sentenza n. 1725 del 2012.

già esposto nel precedente provvedimento annullato dalla Suprema Corte. Si è
trascurato di considerare la concreta esistenza di esigenze di prevenzione in
connessione con l’esercizio del gioco d’azzardo per fini criminali o fraudolenti. In
conclusione, l’atto impugnato vulnera il principio di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi.

3. Il ricorso è inammissibile. Come si è sopra esposto, il Tribunale del
riesame ha ritenuto di agire in via d’urgenza, adottando un atto con limitata

decorso il termine di efficacia di venti giorni, rende priva d’interesse Apialt
l’impugnazione, che si risolve nella censura ad un provvedimento non più
attuale. A tale riguardo questa Suprema corte si è ripetutamente espressa in
termini consonanti, affermando che è inammissibile “ah origine” il ricorso per
Cassazione avverso ordinanza del tribunale del riesame, relativa a misura
coercitiva emessa da giudice incompetente, proposto dopo la scadenza del
termine di venti giorni dall’ordinanza di trasmissione al giudice competente;
diventa, invece, “ex post” inammissibile il ricorso medesimo, quando la scadenza
del termine di venti giorni intervenga dopo la proposizione del medesimo
gravame (Da ultimo, Cass. I, 23 gennaio 2013, Rv. 255321).
Nel caso di specie il termine indicato è ampiamente decorso, posto che il
provvedimento impugnato è del 29 gennaio 2013 ed il ricorso è stato proposto il
successivo 12 febbraio. E’ dunque sopravvenuta la carenza d’interesse che rende
inammissibile il ricorso.

Pqm

Dichiara inammissibile il ricorso.

Roma 3 ottobre 2013

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Rocco Marco BLAIOTTA)____
t

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

IL PRESIDENTE
(Gaetanino ZECCA)

efficacia temporale ai sensi dell’art. 27 cit. Orbene, la temporaneità dell’atto,

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