Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18879 del 29/09/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18879 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BALBO Salvatore, nato a Catania il 18 ottobre 1957;

avverso la sentenza n. 2717/D della Corte di appello di Catania del 27 settembre
2016;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe
CORASANITI, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

1

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27 settembre 2016, la Corte di appello di Catania ha,
per quanto ora interessa, confermato la decisione con la quale il precedente 9
ottobre 2014 il Tribunale di quella stessa sede aveva dichiarato la penale
responsabilità di Balbo Salvatore in ordine a quattro imputazioni a lui mosse,
due delle quali concernenti, rispettivamente, violazioni in materia di
abusivismo edilizio e di normativa antisismica costituenti contravvenzioni, e

secondo, cod. pen. e l’art. 633 cod. pen., in relazione all’art. 639-bis cod.
pen., per avere violato i sigilli apposti dalla autorità a tutela della
immodificabilità delle opere edilizie abusivamente da lui realizzate, e per
avere occupato in assenza di titolo, realizzando le medesime opere abusive,
uno spazio adibito ad uso pubblico in quanto costituente area pertinenziale di
un alloggio in proprietà allo IACP di Catania, e lo aveva, pertanto, condannato
alla pena di anni tre e mesi 1 di reclusione ed euro 350,00 di multa
La Corte, esaminata prioritariamente la posizione di altre due persone,
anch’esse oggetto di giudizio unitamente al Balbo per fatti commessi, in parte
in concorso con questo, dà atto che la impugnazione del prevenuto ora in
esame ha avuto ad oggetto esclusivamente il mancato riconoscimento in
favore di questo delle attenuanti generiche.
Nel rigettare il gravame in tal modo proposto la Corte etnea ha rilevato
che, in assenza di fattori che potessero svolgere un ruolo positivo in favore
del prevenuto, il fatto che questi fosse gravato da numerosi precedenti penali,
escludeva che potessero essere riconosciute in suo favore le attenuanti in
questione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il
Balbo deducendo due motivi.
Il primo riguarda la asserita violazione di legge commessa dalla Corte nel
confermare la sentenza gravata, in contrasto con l’art. 81, comma terzo, cod.
pen.; ad avviso del ricorrente la pena complessivamente inflitta al prevenuto
sarebbe superiore a quella che gli sarebbe stata applicata ove invece del
regime del reato continuato, comportante il cosiddetto cumulo giuridico delle
pene, gli fosse stato applicato il regime del cumulo materiale.

due aventi ad oggetto, rispettivamente, la violazione dell’art. 349, comma

Il secondo motivo, invece, ha ad oggetto il vizio di motivazione della
sentenza nella parte in cui in essa non sono state riconosciute al prevenuto le
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione rileva la Corte che lo

assume che la Corte territoriale avrebbe violato il dettato dell’art. 81, comma
terzo, cod. pen. nel determinare la pena in concreto irrogata a carico del
Balbo), non aveva formato oggetto di doglianza di fronte alla stessa Corte
etnea, avendo il prevenuto articolato il suo gravame, come puntualmente
indicato dalla Corte territoriale nel riepilogo delle ragioni impugnatorie dedotte
dal Balbo di fronte ad essa, con esclusivo riferimento all’omesso
riconoscimento in suo favore delle attenuanti generiche.
Ciò posto, osserva il Collegio che, secondo il radicato orientamento di
questa Corte 4+1.34444:aiss:14;41.e, è inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge
verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto introduttivo di giudizio di
legittimità, non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di
appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di
indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo
giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Corte
di cassazione, Sezione TI penale, 25 febbraio 2014, n. 9028).
Con la postilla che, laddove siffatta contestazione non sia intervenuta il
relativo motivo di impugnazione, deve ritenersi proposto per la prima volta in
sede di giudizio di cassazione e, pertanto, tardivamente (Corte di cassazione,
Sezione Il penale, 28 giugno 2016, n. 31650).
Posto che, nel caso di specie, il ricorrente nulla ha dedotto in ordine alla
eventuale omissione dal parte della Corte di appello della indicazione, fra i
motivi di gravame, anche della contestazione in ordine al criterio di
determinazione della pena, il motivo di impugnazione ora proposto in
relazione appunto a tale determinazione deve intendersi inammissibile in
quanto, sebbene riferito a violazione di legge, esso deve ritenersi introdotto
per la prima volta di fronte a questa Corte.

3

stesso, argomentato sotto il profilo della violazione di legge (in particolare si

Quanto al secondo motivo di gravame esso è altrettanto inammissibile in
quanto volto a replicare un tema di indagine giudiziaria, quello riferito alla
meritevolezza da parte del prevenuto delle circostanze attenuanti generiche,
già sviluppato di fronte alla Corte di merito e da questa adeguatamente
rigettato.
Al proposito ribadisce il Collegio il principio secondo il quale è
inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con

delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la
genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente
denunciano un errore logico o giuridico determinato (Corte di cassazione,
Sezione III penale, 28 ottobre 2014, n. 44882).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna
del ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2017
Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l’insindacabilità

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