Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18879 del 23/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18879 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAINO AMILCARE ROBERTO N. IL 04/12/1968
avverso la sentenza n. 2846/2001 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-1- Taino Roberto Amilcare già condannato in abbreviato con sentenza del gup del tribunale di
Piacenza datata 13.6.2001 peri delitti, in continuazione di ricettazione di una serie numerosissima di
autovetture provento di furto e di riciclaggio, attraverso l’apposizione di una targa falsa, ad un
veicolo anch’esso oggetto di furto — ex arti. 81 cpv. 648 e 648 bis c.p.- alla pena di anni quattro di
reclusione e lire otto milioni di multa, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo gradocorte di appello di Bologna in data 16.12.20122/14.3.2012 — che, ferma la dichiarazione di
colpevolezza in ordine a tutti i reati contestati, riduceva la pena inflitta ad anni due e mesi otto di
reclusione ed euro mille di multa, revocando anche la pena accessoria dell’ interdizione temporanea
dai pubblici uffici.
Due le ragioni di doglianza, in rito, la prima, costituita da l’ eccezione di incompetenza territoriale
in seguito allo stralcio della posizione del ricorrente dalle altre relative a imputati di reati connessi
con quelli —capi B),C) e D)- contestati al Taino, la seconda tradotta in un vizio di carenza di
motivazione in ordine alla operazione di sostituzione della targa del veicolo rubato rinvenuto in
possesso dell’imputato, che dovrebbe rispondere non del delitto di riciclaggio, ma di ricettazione.,
Il ricorso è manifestamente infondato e deve quindi dichiarasi inammissibile.
le S.U. 29.3/13.7.2012, Forcelli, Rv. 252612, con
Occorre premettere che di recente
argomentazioni del tutto condivisibili, hanno ritenuto che 1′ eccezione di incompetenza territorialequella in concreto eccepita dal ricorrente, una volta interrotto il nesso di collegamento con reati
connessi “stralciati” e che hanno quindi formato oggetto di un distinto procedimento da quello de
quo – è proponibile “in limine” al giudizio abbreviato non preceduto dall’udienza preliminare,
mentre, qualora il rito alternativo venga instaurato nella stessa udienza,- ed è il caso di speciel’incidente di competenza può essere sollevato, sempre “in limine” a tale giudizio, solo se già
proposto e rigettato in sede di udienza preliminare. Ora non risulta che l’eccezione,in sede di
udienza preliminare sollevata e rigettata, sia stata poi riproposta in sede di giudizio abbreviato.
Solo in tal caso, infatti, alla stregua del principio di diritto affermato ed argomentato dalla sopra
citata sentenza delle Sezioni Unite, la questione potrebbe ovviamente costituire motivo di
impugnazione. In caso contrario, di una eccezione cioè non ripetuta in sede di giudizio abbreviato,
la preclusione a riproporla in sede di appello, consegue dalla natura e struttura del giudizio
abbreviato, negozio processuale di tipo abdicativo che, secondo la più recente giurisprudenza di
legittimità, ammette la denuncia delle sole nullità assolute ed inutilizzabilità c.d. patologiche, dalle
quali va esclusa l’incompetenza territoriale. Comunque la ratio decidendi della eccezione rinviene
la premessa della sua soluzione nel rilievo dell’ originaria competenza per connessione del giudice
di Piacenza. E la sua definizione, quella eccezione, alla stregua della regola per la quale in tema di
competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla competenza per connessione, costituisce criterio
originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalla contemporanea
pendenza dei relativi procedimenti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per
tutto il corso del processo – per il principio della “perpetuatio jurisdictionis” – anche nel caso, che è
quello di specie, di separazione della posizione del coimputato accusato dei reati che, in
conseguenza del ritenuto vincolo di connessione, avevano determinato la competenza.
La censura in merito alla erronea qualificazione del fatto di reato di cui al capo d) — riciclaggio- per
non esserci prova dell’apposizione da parte dell’ imputato della falsa targa del veicolo rubato di cui
è stato sorpreso in possesso si traduce in una questione di fatto, oltre che inammissibile per la sua
genericità: invero, in mancanza di una giustificazione in senso contrario, il possesso di un oggetto
riciclato impone la contestazione e la condanna, in difetto di prove in senso contrario, non già del
semplice reato di ricettazione dell’ oggetto proveniente da delitto, ma della condotta costitutiva
dell’elemento oggettivo e soggettivo del riciclaggio. Premesso che integra l’elemento oggettivo del
1

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta a del S. Procuratore Generale, Carmine Stabile, per l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell’ imputato, avv. Paolo Bregalanti, che ne chiede invece l’accoglimento.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e ..al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.4.2013

reato di riciclaggio anche il mero smontaggio di singoli pezzi, pur privi di codice identificativo, di
un bene mobile registrato, come un ciclomotore, di provenienza delittuosa, rientrando tale condotta
nella nozione normativa di operazione adatta ad ostacolare l’identificazione della provenienza
delittuosa del ben e premesso ancora che sussiste relazione di specialità fra il delitto di riciclaggio
e quello di ricettazione , poiché il primo si compone della stessa condotta di acquisto o ricezione di
denaro o altra utilità,nel caso di specie l’autovettura provento di furto, arricchita dall’elemento
aggiuntivo del compimento, in un unico contesto, di attività dirette ad ostacolare l’identificazione
della provenienza delittuosa, come l’apposizione di una falsa targa, nel caso di specie il ricorrente
ritiene che debba qualificarsi semplice ricettazione la condotta di recezione di un oggetto
proveniente da delitto già riciclato. Ma una tale visione contrasta , oltre che con il disvalore
specifico de delitto di riciclaggio -. impedire la circolazione di beni modificati in modo da
ostacolare la loro identificazione- con la stessa lettera della norma che tra le varie condotte
alternative annovera chi trasferisce o, il che è condotta equivalente, concorre nel trasferimento con
l’acquisto consapevole della cosa già riciclata. Comunque deve rimarcarsi che la censura finisce
per tradursi in una mera asserzione contraria, senza alcuna delucidazione difensiva in merito alle
circostanze nella quali si è acquisito il possesso della cosa ricettata, con che modalità e in che stato:
la stessa censura allora si rivela generica e incapace di disancorarsi dal piano del merito.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

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