Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18879 del 05/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18879 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LADISA GIUSEPPE N. IL 12/11/1976
avverso l’ordinanza n.880/2016 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
14/07/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. e e-1P (l e_ e.._6eoQ-\-j•

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Data Udienza: 05/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame proposta nell’
interesse di Ladisa Giuseppe avverso l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale
di Bari in data 01/06/16, ha sostituito la custodia cautelare in carcere
applicata a quest’ultimo con la misura degli arresti domiciliari con divieto

delitto di cui agli artt. 110 e 73 d.P.R. 309/90 (capo B21).
Detto Tribunale evidenzia che la vicenda cautelare rientra nelle
risultanze di un’ attività investigativa più vasta relativa all’associazione
criminale facente capo a Misceo Giuseppe, nell’ambito della quale è stata
svelata l’esistenza di un versante di detta associazione occupantesi del
traffico di stupefacenti, ruotante attorno alla figura di Pace Francesco e
localizzato in Palo del Colle, in relazione al quale ha reso dichiarazioni il
collaboratore di giustizia Mercurio Domenico. Evidenzia, altresì, che in
questo contesto si colloca Ladisa Giuseppe.
L’ordinanza impugnata si confronta in primis con l’eccezione di nullità
dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione, rilevando che,
il G.i.p., dopo avere riportato l’intera ricostruzione dei fatti svolta
dall’Accusa ed indicato il grave quadro indiziario emergente dalla richiesta
cautelare della stessa, seppure sinteticamente, abbia svolto un esame
critico del materiale probatorio traendone le conseguenze anche in punto
di esigenze cautelari.
Con riferimento, poi, alla specifica imputazione provvisoria,
l’ordinanza impugnata evidenzia come sussistano gravi indizi di
colpevolezza a carico del Ladisa, inferendoli dalle risultanze dei verbali di
perquisizione e sequestro, da cui emergeva il rinvenimento in data
1.3.14, in uno stabile sito in via Bruno Buozzi di Bari trav. 46, in cui
risiedeva l’indagato, all’interno degli incavi dei meccanismi di due vani
ascensori, di sostanza stupefacente del tipo eroina, hashish e cocaina, e
dal contenuto delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a tale
Peposhi, durante l’esecuzione del sequestro, tra questi e Paradiso
Giacinto, nonché delle conversazioni tra il Peposhi e tale Lavopa
Mariateresa, ed infine dalla scheda identificativa in atti. Nelle prime
conversazioni, invero, il Paradiso comunicava all’albanese il danno subito,
derivante dalla presumibile perdita di sostanza stupefacente, anche da
parte di “Giuseppe”; nel corso di successivi sms il Paradiso specificava

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assoluto di comunicare con terzi diversi dai conviventi, in relazione al

che lo stupefacente era anche di “Bapepp” (compare Peppe) e che il
danno peggiore era stato subito proprio da quest’ultimo. Dalla scheda
identificativa in atti era certa l’identificazione di Ladisa Giuseppe come
colui che abitava in via Bruno Buozzi, con cui il Peposhi aveva frequenti
contatti e presso il quale spesso si recava e che era un soggetto che,
sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, non poteva utilizzare il
telefono cellulare. Dalle conversazioni tra il Peposhi e la Lavopa

trav. 46 – abitasse nello stesso stabile di tale Giuseppe; – il conforto di
tale dettaglio dalla cella di aggancio del cellulare di Peposhi, che lo
collocava proprio in via Buozzi ogni qualvolta riferiva di essere da
Giuseppe; – un indizio altamente individualizzante ricavato da una
conversazione nel corso della quale un terzo riferiva dell’impossibilità
dell’identificando Giuseppe di rispondere al telefono e di portarlo a
seguito, perché sottoposto alla sorveglianza speciale di P.S..
Tanto detto sulla gravità indiziaria, l’ordinanza passa poi ad
esaminare il profilo delle esigenze cautelari, osservando che dalle
modalità del fatto emerge un quadro decisamente allarmante della
personalità del Ladisa, stante il suo coinvolgimento nella detenzione di
cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti di varia tipologia, tale da
rendere necessaria l’applicazione di una misura restrittiva che gli
impedisca di muoversi liberamente e di riattivare i contatti con fornitori
ed acquirenti, alcuni dei quali non identificati, e quindi argini il pericolo di
recidiva, anche considerati i precedenti penali specifici. Ritenendo idonea,
in quanto proporzionata alla gravità della condotta monitorata e all’entità
della pena irrogabile, oltre che adeguata alle esigenze ravvisabili nel caso
di specie, la misura degli arresti domiciliari, con divieto di comunicazione
e senza braccialetto elettronico.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il proprio difensore, Giuseppe Ladisa.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione il difensore deduce
violazione degli artt. 292, comma 2 lett. c) e c bis) e 309, comma 9 cod.
proc. pen.. Si duole la difesa della mancanza di autonoma valutazione dei
gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari da parte del G.i.p.,
segnalata al Tribunale del riesame e dal medesimo trascurata. Si ritiene
che l’ iter argomentativo di detto Tribunale sia contraddittorio laddove
coglie il significato della novella legislativa del 2015 e della

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emergeva : – la conferma che la donna – abitante in via Bruno Buozzi

giurisprudenza di legittimità circa la necessaria rielaborazione critica da
parte del giudice in relazione alla richiesta del P.m. e da un lato lo
disattende, affermando di una motivazione del G.i.p. sintetica laddove è
inesistente e si limita a ripetere gli argomenti del P.m.. Si invoca,
pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione si invoca l’annullamento
dell’ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione

pen..
Il Tribunale del riesame, dopo avere riportato il contenuto delle
conversazioni intercettate tra gli altri indagati ed avere riferito che è certa
l’identificazione di Ladisa Giuseppe come colui che abita in via Bruno
Buozzi afferma la colpevolezza del medesimo, trascurando, secondo la
difesa, di verificare prima il peso di ciascun indizio e poi la confluenza di
tutti in una medesima direzione dimostrativa. Trascurando, altresì, come
dette conversazioni non avessero portata individualizzante e non
consentissero di individuare il Ladisa come Giuseppe o “Bapepp” citato,
come la sostanza stupefacente rinvenuta nei meccanismi degli ascensori
potesse appartenere a soggetti non residenti in quello stabile e come le
perquisizioni svolte presso l’abitazione dell’indagato – sia nella data di
detto ritrovamento che in altre date – avessero avuto sempre esito
negativo.
2.3 Col terzo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari
sotto il profilo dell’attualità. Ci si duole che, nonostante la difesa avesse
evidenziato le carenze dell’ordinanza genetica sulle esigenze cautelari – e
precisamente il fatto che, in violazione della novella, su dette esigenze
siano state svolte poche considerazioni, riferibili agli altri indagati e non al
Ladisa, inoltre che non vi sia stata pronuncia sull’attualità delle stesse, né
sulla pericolosità del soggetto in relazione al tempo trascorso tra la
commissione del reato e la decisione stessa – il Tribunale del riesame sia
stato laconico, richiamando soprattutto i precedenti penali del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Inammissibile è il primo motivo di impugnazione. Invero, detta
eccezione, relativa alla mancanza di autonoma valutazione degli elementi

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con riferimento al reato contestato ed in relazione all’art. 273 cod. proc.

posti a carico dell’ indagato da parte dell’ordinanza genetica rispetto alla
richiesta di misura cautelare, già è stata proposta al Tribunale del
riesame di Bari, che sulla stessa si è pronunciato con un

iter

argomentativo non manifestamente illogico, oltre che coerente col dato
normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale. Evidenziando
come il G.i.p. dia conto nel proprio provvedimento, sia pure
sinteticamente, del percorso argomentativo compiuto e dei criteri di

ivi compreso quella dell’odierno indagato, e con riguardo anche alle
esigenze cautelari, differenziate a seconda dei fatti commessi (ritenendo
adeguata una misura gradata per i soggetti coinvolti in fatti minori di furti
di auto o di spaccio ed inserendo il ricorrente in coloro per il quali si
ravvisa “gravità e sistematicità dei fatti di spaccio organizzato di sostanze
stupefacenti”) . E come, quindi, non sia stato violato il disposto dell’ art.
292, comma 2, n. 2 cod. proc. pen. per come interpretato dalla
giurisprudenza di questa Corte.
A fronte di detta motivazione il difensore si duole di un percorso
argomentativo contraddittorio da parte del Giudice dell’impugnazione, in
cui comunque sarebbe riconosciuta la sinteticità delle valutazioni svolte
dal G.i.p., a fronte di valutazioni insussistenti. Dando vita, pertanto, ad
una doglianza del tutto generica, aspecifica e manifestamente infondata.
Invero, in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare, le modifiche
introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n.
47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la
necessità che l’ordinanza abbia comunque un chiaro contenuto indicativo
della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne
consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen.,
l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente
e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario
(Sez. 6, n. 44606 del 01/10/2015 – dep. 04/11/2015, PM in proc.
Magliozzi, Rv. 26505501; conf. sent. n. 44607 del 2015, non massimata).
Inoltre, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la
necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze
cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, 1, lett.
c), cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47,
deve ritenersi assolta quando l’ordinanza , benché redatta con la tecnica
del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune
imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale

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valutazione adottati, con riferimento a ogni singola posizione soggettiva,

diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione
critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero
complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 6, n. 51936 del
17/11/2016 – dep. 06/12/2016, Aliperti, Rv. 26852301). Come è
avvenuto nel caso di specie.
1.2. Passando alla trattazione del secondo motivo di impugnazione,
in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure

revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di
rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito
esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente,
ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013,

Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.
237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.
Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo
alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un
giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di
colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di
merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale
della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010,
Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del
07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv.
199391 ).
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a
quella dell’ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e
coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e
logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme,
confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in
questa sede ed argomentando in modo non manifestamente illogico sulla

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cautelari personali va premesso che questa Corte è priva di potere di

gravità indiziaria a carico del Ladisa in ordine alla detenzione illecita dello
stupefacente, attraverso l’ analitica valutazione delle risultanze dei verbali
di perquisizione e sequestro, del contenuto delle conversazioni
intercettate, delle celle telefoniche di aggancio ed infine della scheda
identificativa in atti.
A fronte della quale, la difesa oppone generiche doglianze, quali
quelle sopra riportate in ordine al peso e alla portata individualizzante

perquisizioni svolte presso l’abitazione dell’indagato.
E’ di tutta evidenza, quindi, come sotto il profilo del vizio di
motivazione e della violazione di legge, la difesa tenda a prospettare una
rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede, in cui si può
verificare solo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente
razionale e capace di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex
plurimis: Sez. 2, n.38803 del 10/10/2008), e se, quindi, sia compatibile
con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento (Sez. 2, n. 32839 del 09/05/2012).
1.3. Manifestamente infondato è il terzo motivo di impugnazione.
Invero, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, una valutazione
di attualità del pericolo di recidiva risulta svolta dall’ ordinanza impugnata
laddove affronta il rischio di riattivazione dei contatti con fornitori ed
acquirenti delle sostanze stupefacenti, rapportato, oltre che ai precedenti
penali anche specifici, al “coinvolgimento nella detenzione di cospicui
quantitativi”; coinvolgimento antecedente di appena due anni
all’applicazione della misura cautelare.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1500,00
(nnillecinquecento).
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui

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degli indizi, ovvero invoca la valorizzazione dell’ esito negativo delle

l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma

1 bis del citato articolo 94.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C.

Dispone trasmetter , a cura
provve

ento al

co.1-ter, disp.

ttore dell’istit

a cancelleria, copia

el

penitenziario, ai sensideWrt.94,

. c. p. p.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

1500,00 alla Cassa delle Ammende.

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