Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18878 del 23/04/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 18878 Anno 2013
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GANGI FABIO N. IL 21/01/1978
avverso la sentenza n. 963/2003 CORTE APPELLO di ANCONA, del
04/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ENZO IANNELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/04/2013

-1- Gangi Fabio, già condannato in primo e secondo grado — tribunale di Ascoli Piceno in data
30.5.2007 e corte di appello di Ancona in data 4/14.5.2012- – per i delitti, in continuazione,di
rapina aggravata e ricettazione — ex artt. 81 cpv.,110, 628 comma 3 n. 1 e 648 c.p.- alla pena di
anni quattro, mesi nove di reclusione ed euro 1.800,00 di multa, ricorre avverso la seconda
decisione, denunciando la illogicità della motivazione in punto di qualificazione giuridica dei fatti,
l’ illegittima irrogazione della pena accessoria dell’ interdizione temporanea dai pubblici uffici,
ancora carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego della concessione
delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perchè generico e, comunque, manifestamente infondato.
Premesso che il primo motivo di ricorso non è stato proposto in appello, deve sottolinearsi che a
fronte del discorso giustificativo giudiziale, centrato sulla gravità della condotta di rapina ai danni
dell’ Ufficio postale di Centobuchi di Monteprandone, sulla personalità e sui precedenti penali,
numerosi e specifici del prevenuto, questi ha svolto censure che senza alcun riferimento al concreto
processuale, potrebbero riferirsi a qualsiasi tipologia di sentenza di condanna e di determinazione
della pena, nella specie inflitta peraltro in limiti prossimi al minimo edittale.
Manifestamente infondato poi è il rilievo critico sulla inflizione della pena accessoria che ha
costituito oggetto dell’appello del RG. e che, ad avviso del difensore del ricorrente, avrebbe
dovuta essere inflitta secondo la procedura della correzione dell’errore materiale.
La parte privata che ha proposto il ricorso deve essere condannata al pagamento delle spese del
procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23.4.2013

Letti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udita la richiesta del S. Procuratore Generale, Carmione Stabile, per l’ inammissibilità del ricorso.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA