Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18878 del 05/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18878 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SGOVIO GIOVANNI N. IL 02/09/1974
avverso la sentenza n. 232/2016 TRIBUNALE di BARI, del
21/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sef44e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 05/12/2016

RILEVATO IN FATTO

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Baria ha applicato a
Sgovio Giovanni, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due, mesi
sei di reclusione ed euro tremila di multa per i reati di cui agli artt. 2 e 7
1.895/67 (sub a : detenzione illegale di una beretta ed altro) e 435 cod. pen.
(sub b : detenzione di materiale pirotecnico ad alta capacità esplosiva
costituente grave pericolo per l’incolumità dei residenti anche considerata la

Modugno il 18/12/2015, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva specifica e reiterata e ritenuta la continuazione.
Avverso tale sentenza lo Sgovio, a mezzo del suo difensore, ricorre per
cassazione, deducendo violazione degli artt. 125, comma 3, 444, comma 2 cod.
proc. pen. e 435 cod. pen., per assoluta mancanza di motivazione e, comunque,
per erronea qualificazione giuridica del fatto sub b) ritenuto in sentenza. Si rileva
che la qualificazione giuridica del fatto è sottratta alla disponibilità di parte e
sottoposta al controllo del giudice e che pertanto l’errore su di essa costituisce
errore di diritto legittimante il ricorso per cassazione. Si evidenzia come nel caso
di specie dai verbali di arresto e di perquisizione non emergessero elementi
significativi del dolo specifico costituito dal fine di attentare alla pubblica
incolumità, di cui all’art. 435 cod. pen., ma unicamente dell’intento dell’ imputato
di mettere in vendita i “fuochi pirotecnici”, maldestramente ammucchiati presso i
luoghi ove furono rinvenuti, e come, quindi, fosse eventualmente ravvisabile la
fattispecie contravvenzionale di cui all’ art. 678 cod. pen.. Il difensore insiste,
pertanto, non rispondendo la sentenza impugnata allo specifico obbligo di
motivazione denunciato, per l’annullamento con rinvio della stessa limitatamente
alla qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
Deve, in proposito, rilevarsi che l’applicazione della pena su richiesta delle
parti è un meccanismo processuale in conseguenza del quale l’imputato e il
pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta
contestata, sulla concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e
sull’entità della pena. Da parte sua, il giudice ha il dovere di controllare
l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di
applicarla, dopo avere accertato che non emerga in modo evidente una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen..
2

vicinanza dei locali ove avveniva ad una scuola elementare), commessi in

Nel procedimento di applicazione della pena, la qualificazione giuridica ritenuta in
sentenza, che corrisponda a quella specifico oggetto del libero accordo tra le
parti, può essere messa in discussione, col ricorso per cassazione, solo quando
risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al
contenuto del capo di imputazione (Sez.6 sent. 15009/13, Sez. 4 sent. 10692/10
e Sez.7 ord. 39600/15).
Ne discende che, una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena,
ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’imputato non può rimettere in discussione

patteggiamento.
Nel caso di specie, le doglianze difensive proposte nell’interesse dello Sgovio
appaiono manifestamente infondate, in quanto il riferimento all’ elemento
soggettivo impone la valutazione di aspetti in fatto e probatori che non
emergono con immediatezza, atteso che nella sentenza si richiama il contenuto
dei verbali di perquisizione e di sequestro, che descrivono un ingentissimo
quantitativo di materiale esplodente costituito da materiale pirotecnico
concentrato in locali contigui ad una scuola elementare, con conseguente
pericolo per l’incolumità altrui, senza che emerga con evidenza la destinazione
alla vendita dello stesso.
Essendo, quindi, preclusa ogni argomentazione pure in diritto che esuli dalla
palese eccentricità della qualificazione giuridica, proposta al Giudice e da questi
condivisa, e “richieda, per il proprio esame, una premessa in fatto che non risulti
con la evidenziata necessaria peculiare immediatezza dal capo di imputazione”
(Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015 – dep. 01/10/2015, Casarin, Rv. 26476601), il
ricorso è inammissibile.
La motivazione della sentenza impugnata, avuto riguardo alla speciale
natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti ex art. 444 cod. proc. pen., risulta, invero, pienamente adeguata ai
parametri richiesti per tale genere di decisioni, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, Messina, Rv.
212438).
All’ inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 1.500,00
euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

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profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché risultano coperti dal

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di 1.500,00 euro alla Cassa delle
ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

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