Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18877 del 13/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18877 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

ha pronunciato la seguente

DEPOSITATA !M Cfr.M7:1,
SENTENZA
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sul ricorso proposto da

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Data Udienza: 13/07/2017

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LLIERE
,

MAGLIONE VINCENZO, nato a Bucciano il 29.11.1963

avverso la sentenza in data 4.5.2016 del Tribunale di Pistoia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paolo Canevelli che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente
all’art.131-bis c.p., rigetto nel resto

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 4.5.2016 il Tribunale di Pistoia ha condannato
Vincenzo Maglione alla pena di C 200,00 di ammenda ritenendolo responsabile
del reato di cui agli artt.93 e 95 dpr 380/2001 per aver realizzato in territorio
sismico un portico, una tettoia ed una casetta in legno senza la previa
comunicazione agli uffici del Genio Civile, dichiarando al contempo non doversi
procedere per il reato contestatogli ai sensi dell’art.44 comma 1 lett.b) per la
realizzazione delle medesime opere in assenza di permesso di costruire per
intervenuta sanatoria.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi. Con il primo

ariani

motivo contesta in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 131-bis
c.p. e al vizio motivazionale, il diniego della causa di non punibilità fondato sulla
parziale non assentibilità delle opere per la cui sanatoria l’imputato aveva dovuto
procedere alla loro parziale demolizione: il fatto che le opere in questione
costituissero un reato, in ciò sostanziandosi la censura svolta, non poteva
costituire ragione del rigetto dell’esimente la quale non esige un fatto conforme
al tipo inoffensivo ma al contrario l’aver commesso il reato, caratterizzato ciò
nondimeno dalla esiguità del danno o del pericolo e dalla non abitualità della

requisiti, prima fra tutte in relazione all’assenza di danno, l’intervenuta sanatoria
la quale costituisce il presupposto stesso dell’applicazione dell’art.131-bis c.p.,
avendo la Cassazione espressamente affermato in relazione agli illeciti edilizi che
l’eliminazione dell’opera abusiva attraverso la sua demolizione o la rimessione in
pristino dello stato dei luoghi può consentire l’applicazione della causa di non
punibilità, avendo l’estinzione del reato implicato la cessazione della
permanenza.
2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge
riferito all’art.157 c.p., l’intervenuta prescrizione del reato essendo decorso il
termine di 5 anni (4 anni +1 anno per la sospensione) dall’accertamento
risalente al gennaio 2012.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le censure svolte con il primo motivo di ricorso non possono ritenersi
manifestamente infondate. La motivazione resa dal Tribunale a fondamento del
diniego dell’applicabilità della

causa di non punibilità solo apparentemente

risponde ai requisiti formali che impongono al giudice l’esplicitazione dell’iter
giustificativo della decisione resa, sostanziandosi invece in concreto in
un’affermazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali specifiche che si
risolve, avvitandosi intorno a se stessa, nell’asserzione dell’inapplicabilità tout
court dell’esimente invocata alla luce della rilevanza penale dell’illecito, cui fa
inequivocabilmente riferimento il fatto che si trattasse di opere “almeno
parzialmente non assentibili”.
È di tutta evidenza che l’art. 131-bis cod. pen. prende in considerazione
reati rispetto ai quali non difetta alcun elemento costitutivo, ma ritenuti non
punibili perché irrilevanti in base ai principi di proporzione e di economia
processuale, riferendosi non soltanto a reati di danno, ma anche a quelli di
pericolo, senza alcuna distinzione tra ipotesi di pericolo astratto o concreto. Non
si pone, pertanto, un problema di inoffensività del fatto, bensì di irrilevanza dello
stesso. Dunque la esiguità del danno o del pericolo va valutata sulla base di
2

condotta. Incombeva pertanto al giudice l’onere di verificare la sussistenza di tali

elementi oggettivamente apprezzabili e non anche attraverso una stima
meramente soggettiva, considerando, in particolare, che la norma si riferisce a
comportamenti tali da poter essere ritenuti penalmente rilevanti e, quindi,
certamente collocabili tra quelli non inoffensivi, ma che però devono aver
prodotto conseguenze minime, non degne di essere ulteriormente apprezzate in
sede penale.
Ciò posto, il Tribunale era tenuto a valutare, affinché il diniego potesse
essere ritenuto plausibile, l’insussistenza in concreto dei presupposti di

di segno positivo della particolare tenuità dell’offesa, a sua volta scindibile nella
disamina della modalità della condotta e dell’esiguità del danno o del pericolo, e
l’altro di segno negativo della non abitualità del comportamento del reo.
Correttamente eccepisce il ricorrente come l’accertamento dovesse essere
effettuato in concreto e non sull’astratta fattispecie di reato, rilevando per
quanto in particolare concerne le violazioni urbanistiche che qui interessano tra i
parametri di valutazione la consistenza dell’intervento abusivo, la destinazione
dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli
strumenti urbanistici, l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi
preesistenti, e non da ultimo l’intervenuta sanatoria, senza che invece alcuna
motivazione sia stata resa al riguardo.
Dovendo, sulla base delle sovra esposte premesse, ritenersi la non
manifesta infondatezza della censura svolta, consegue alla corretta instaurazione
del rapporto processuale a seguito della proposta impugnazione il rilievo
dell’intervenuta prescrizione del reato di cui al capo b) alla data dell’1.1.2017,
ovverosia successivamente alla pronuncia del Tribunale per decorso dei termini
di cui agli artt.157 ss. cod.pen. In conseguenza della declaratoria di estinzione
del reato, la sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio con
trasmissione della presente pronuncia, a norma dell’art.96 T.U.E., al competente
Ufficio Tecnico della regione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione. Dispone la trasmissione di copia della sentenza all’Ufficio Tecnico
della Regione Toscana
Così deciso il 13.7.2017

applicabilità della causa di non punibilità, costituiti dai due indici-requisiti, l’uno

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