Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18877 del 05/12/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18877 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINCUZZI MICHELE N. IL 29/10/1974
avverso l’ordinanza n. 878/2016 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
15/07/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. L
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Data Udienza: 05/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di
Bari ha confermato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Bari in data
10/06/16 con cui veniva applicata la misura della custodia cautelare in
carcere nei confronti di Mincuzzi Michele, in relazione al delitto di cui
all’art. 416 bis cod. pen., quale partecipe all’ associazione armata mafiosa

illecite della stessa, accertata in Bari dal 2012 all’attualità.
Detto Tribunale evidenzia che gli elementi a carico dell’indagato
derivano da un’indagine complessa relativa all’associazione criminale
facente capo a Misceo Giuseppe, sviluppatasi sulla base delle dichiarazioni
di collaboratori di giustizia e di testimoni, nonché di intercettazioni
telefoniche ed ambientali, da cui si è ricavata la prova dell’esistenza nel
quartiere di Bari San Paolo di un’ associazione per delinquere di tipo
mafioso, denominata clan Misceo-Telegrafo, che, avvalendosi della forza
di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà dallo stesso derivante, ha commesso una
serie di reati contro il patrimonio, delitti contro la persona, delitti
concernenti sostanze stupefacenti e altre attività illecite; il tutto al fine di
acquisire la gestione ed il controllo delle attività economiche di detto
quartiere, nonché dei comuni di Noicattaro, Palo del Colle e Rutigliano;
associazione, dotata di armi e strutturata in modo gerarchico con a capo
Misceo Giuseppe, detto “u fantasm”. Evidenzia l’ordinanza impugnata
come il clan in oggetto, affermatosi nel suddetto quartiere tra la fine del
2013 ed i primi mesi del 2014, a seguito della sanguinosa faida
innescatasi col gruppo rivale Mercante-Vavalle, sia anche organizzato in
due articolazioni, la prima operante su Noicattaro, con a capo Fraddosio
Umberto, e la seconda operante su Palo del Colle, con a capo Pace
Francesco; entrambe con autonomia gestionale dei traffici illeciti nelle
zone di competenza, ma tenute a corrispondere al boss Misceo Giuseppe
il cosiddetto “punto”, ossia una percentuale fissa sugli introiti delle
vendite di droga e delle estorsioni. Dalle indagini è stata svelata
l’esistenza di un’ulteriore associazione dedita esplicitamente al traffico di
stupefacenti, ruotante attorno alla figura del Pace e localizzata sempre in
Palo del Colle.
L’ordinanza de qua si confronta in primis con l’eccezione di nullità
dell’ordinanza genetica per omessa autonoma valutazione da parte del

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Misceo-Telegrafo e cooperante con gli organizzatori-dirigenti nelle attività

G.i.p. degli elementi posti a carico dell’indagato, rilevando che, il G.i.p.,
dopo avere riportato l’intera ricostruzione dei fatti svolta dall’accusa ed
indicato il grave quadro indiziario emergente dalla richiesta cautelare
formulata dalla stessa, seppure sinteticamente, abbia svolto un esame
critico del materiale probatorio traendone le conseguenze, non solo in
ordine alla sussistenza dell’associazione di tipo mafioso per cui si
procede, ma anche in relazione alle singole posizioni, tra cui quella del

soggetto costantemente a disposizione del clan, ed anche in punto di
esigenze cautelari.
Con riferimento, poi, alla specifica imputazione provvisoria,
l’ordinanza impugnata evidenzia come sussistano gravi indizi di
colpevolezza a carico del Minchuzzi, pienamente inserito nel contesto
associativo sopra accennato, inferendoli dalle dichiarazioni convergenti di
tre collaboratori di giustizia C Laraspata Lorenzo, Iaccarino Faustina e
Mercurio Domenico,)’, i quali riconoscono il Mincuzzi, ne indicano il
soprannome (“Nasone”), lo individuano quale associato al clan capeggiato
dal Misceo (anche se il Laraspata con il “grado di quarta” ma in attesa di
promozione e il Mercurio con il grado di “quinta”) e lo collocano
nell’articolazione di Noicattaro (con Umberto Fraddosio, rispetto al quale il
Mercurio gli attribuisce il ruolo di “socio”)} alle quali dichiarazioni si
aggiungono gli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché
dei controlli di P.g.. Quanto alle intercettazioni, sottolinea l’ordinanza
impugnata come assuma rilievo la conversazione telefonica del 31.12.13
tra Grimaldi Emanuele e la sua amante a mezzo del telefono cellulare in
uso a Vastano Enrico, che stava riaccompagnando il suddetto a
Noicattaro, da cui emerge che il Grimaldi, facente parte del gruppo di
fuoco del clan ed impegnato insieme agli altri nella ricerca di Sifanno
Donato per ucciderlo, era stato convocato al quartiere San Paolo dal
Misceo e che il giorno precedente era già stato a Bari nel medesimo
quartiere, con Fraddosio Umberto e “Michele”. Di rilievo, secondo sempre
detta ordinanza, anche la conversazione telefonica del 5 dicembre dello
stesso anno tra Pace Francesco e Micelli Domenico, nel corso della quale
il primo si lamenta col secondo del comportamento degli altri associati,
tra cui Grimaldi Emanuele, che non riuscivano a portare a termine il
compito di uccidere il Sifanno e che non lo affidavano a lui, e riferisce che
“quello col naso grosso” (da identificare con Mincuzzi Michele, detto

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Mincuzzi Michele quale affiliato a tutti gli effetti con il ruolo di vedetta e di

”nasone”) gli aveva detto che per lui ci voleva il pannolino (e quindi che
non fosse in grado di uccidere il Sifanno).
Quanto ai controlli di polizia giudiziaria, in data 5 febbraio 2014 Pace
Francesco viene fermato insieme a Mincuzzi Michele, Cascione Antonio e
Santoro Antonio, a riprova che fossero stati tutti convocati a Noicattaro
(di detto controllo il Pace si lamenta con De Lauro Giuseppe in una
successiva conversazione telefonica intercettata).

al clan per cui si procede, con un grado elevato e quale partecipe alle
riunioni in cui vengono prese decisioni per detta associazione, come
anche documentato dai numerosi controlli di polizia giudiziaria e dalle
telefonate intercettate con Cascione Antonio ed altri affiliati. Non
rilevando, invero, diversamente da quanto opinato dalla difesa, ai fini
della partecipazione associativa, la commissione di reati fine, come
confermato dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero il fatto che due dei
suoi accusatori (il Laraspata e la Iaccarino), intranei al clan per loro
stessa ammissione, non siano indagati come componenti nell’ambito dello
stesso, rispondendo la circostanza ad una scelta della Procura di
escludere i medesimi dalla richiesta cautelare, o ancora la denunciata
assenza di riscontri individualizzanti, smentita dagli esiti investigativi.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,
tramite il proprio difensore, Mincuzzi Michele.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione il difensore deduce vizio di
motivazione in relazione al primo motivo di riesame concernente la
violazione, da parte del G.i.p., dell’ art. 292, comma 2, n. 2 cod. proc.
pen., per mancanza dell’ esposizione e dell’ autonoma valutazione degli
indizi che giustificavano in concreto la misura disposta. Si duole la difesa
della mancanza di autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza
da parte del G.i.p., essendosi lo stesso limitato a recepire acriticamente
la richiesta del P.m., senza avere operato, in relazione all’imputazione e
soprattutto alla posizione dell’indagato ricorrente, una rielaborazione
critica dei medesimi. Si duole, altresì, che detta omissione, segnalata al
Tribunale del riesame, sia stata dal medesimo trascurata, con un

iter

argomentativo contraddittorio, in quanto da un lato sembra confermare e
valorizzare la tesi difensiva laddove parla di “valutazioni sintetiche sulla
sussistenza dell’associazione di cui al capo A e sulla partecipazione dei
singoli alla stessa” svolte dal G.i.p., e, dall’altro, mira a respingere

L’ordinanza, quindi, conclude per l’indubbia affiliazione del Mincuzzi

l’eccezione difensiva, richiamando delle brevi frasi di collegamento che il
G.i.p. utilizza per aprire o chiudere argomenti interamente recepiti dalla
richiesta di misura cautelare, contraddistinte per genericità ed in alcune
delle quali neppure si legge il nome del Mincuzzi, che poi viene citato in
un elenco di sette indagati con un “ruolo di sostegno e
fiancheggiamento”.
2.2. Col secondo motivo di impugnazione si invoca l’annullamento

riesame riguardante l’assenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Si duole il difensore che il Tribunale del riesame : – a fronte dell’
eccezione difensiva circa l’esclusione dei collaboratori sedicenti partecipi
dell’ associazione dall’ imputazione associativa, parli di misura cautelare
che nulla ha a che vedere con l’eccezione; – a fronte dell’eccezione della
mancanza di riscontri individualizzanti rispetto alle dichiarazioni dei
collaboratori, parli di genericità e aspecificità ed interpreti il termine
individualizzante con riferimento all’ associazione e non con riferimento al
ricorrente, come andava interpretato; – a fronte dell’eccezione sulla
mancanza di certezze processuali in favore di deduzioni investigative,
quakt, emergentei anche dal riferimento da parte del G.i.p. ad un’opinione
degli inquirenti ( “ad avviso degli inquirenti”), specifichi che tali deduzioni
siano state “riprese e condivise dal G.i.p.”, evitando il confronto con detta
eccezione; – a fronte dell’eccezione difensiva circa la mancanza di
contestazione di reati fine, si limiti a richiamare una giurisprudenza
riguardante peraltro la fattispecie associativa di cui alli art. 74 d.P.R.
309/90.
Il difensore si duole che, a fronte di un debole impianto indiziario,
contraddistinto da manifesta contraddittorietà e genericità, il Tribunale
del riesame abbia ritenuto la gravità indiziaria in ordine alla
partecipazione associativa, sulla base di apodittiche asserzioni, in cui si
parla anche di partecipazione alle riunioni decisionali del gruppo in
mancanza di qualsiasi riscontro se non un controllo del Mincuzzi col Pace
e con il Cascione ed il Santoro, estranei questi ultimi al presente
procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

4

dell’ordinanza impugnata per vizio di motivazione in relazione al motivo di

1.1 Manifestamente infondato è il primo motivo di impugnazione.
Invero, detta eccezione, relativa alla mancanza di autonoma valutazione
degli elementi posti a carico dell’ indagato da parte dell’ordinanza
genetica rispetto alla richiesta di misura cautelare, già è stata proposta al
Tribunale del riesame di Bari, che sulla stessa si è pronunciato con un iter
argomentativo non manifestamente illogico, oltre che coerente col dato
normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale. Evidenziando

sinteticamente, del percorso argomentativo compiuto e dei criteri di
valutazione adottati, con riferimento a ogni singola posizione soggettiva,
ivi compreso quella dell’odierno indagato, e con riguardo anche alle
esigenze cautelari. E come, quindi, non sia stato violato il disposto dell’
art. 292, comma 2, n. 2 cod. proc. pen. per come interpretato dalla
giurisprudenza di questa Corte.
A fronte di detta motivazione il difensore si duole di un

iter

argomentativo contraddittorio da parte del Giudice dell’impugnazione, in
cui comunque sarebbe riconosciuta la sinteticità delle valutazioni svolte
dal G.i.p. sulla sussistenza dell’associazione e sulla partecipazione dei
singoli alla stessa. Dando vita, pertanto, ad una doglianza
manifestamente infondata laddove lo stesso difensore ammette, nel
censurare l’ordinanza di riesame, che vi siano “valutazioni sintetiche” e
“brevi frasi di collegamento”, comunque espressive di autonoma
valutazione.
Invero, in tema di motivazione dell’ordinanza cautelare, le modifiche
introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n.
47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la
necessità che l’ordinanza abbia comunque un chiaro contenuto indicativo
della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne
consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell’art. 292 cod. proc. pen.,
l’ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente
e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario
(Sez. 6, n. 44606 del 01/10/2015 – dep. 04/11/2015, PM in proc.
Magliozzi, Rv. 26505501; conf. sent. n. 44607 del 2015, non massimata).
Inoltre, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la
necessità di un’autonoma valutazione da parte del giudice delle esigenze
cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, contenuta nell’art. 292, 1, lett.
c), cod. proc. pen., così come modificato dalla I. 16 aprile 2015, n. 47,
deve ritenersi assolta quando l’ordinanza , benchè redatta con la tecnica

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come il G.i.p. dia conto nel proprio provvedimento, sia pure

del c.d. copia-incolla, accolga la richiesta del P.M. solo per talune
imputazioni cautelari ovvero solo per alcuni indagati, in quanto il parziale
diniego opposto dal giudice costituisce di per sé indice di una valutazione
critica, e non meramente adesiva, della richiesta cautelare, nell’intero
complesso delle sue articolazioni interne (Sez. 6, n. 51936 del
17/11/2016 – dep. 06/12/2016, Aliperti, Rv. 26852301). Come è
avvenuto nel caso di specie.

in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure
cautelari personali va premesso che questa Corte è priva di potere di
revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e di
rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito
esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del
riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente,
ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013,

Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.
237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.
Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo
alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un
giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di
colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di
merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale
della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010,
Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del
07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv.
199391 ).
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a
quella dell’ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e
coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e
logica di tutto il materiale investigativo (costituito dalle dichiarazioni di

1.2. Passando alla trattazione del secondo motivo di impugnazione,

-Trasmessa copia ex art. 23
n. i ter L. 8-8-95
n. 332
‘Roma, li
19 APR. 2017
collaboratori, dalle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate, dai
controlli e dai riscontri offerti dall’attività di polizia giudiziaria) in una
visione di insieme, confrontandosi con tutte le censure mosse dalla
difesa, riproposte in questa sede, ed argomentando in modo non
manifestamente illogico sulla partecipazione associativa del Mincuzzi.
A fronte della quale il ricorrente oppone doglianze del tutto generiche
ed aspecifiche, che non si confrontano in alcun modo con le

non nell’ ultima parte del ricorso in cui ci si duole della valorizzazione dei
controlli di P.g. quali riscontri alla partecipazione del Mincuzzi a riunioni
decisionali, invocando nel contempo una diversa lettura degli elementi
fattuali, preclusa, per quanto sopra ampiamente argomentato, in questa
sede.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1500,00
(millecinquecento).
Non derivando dalla presente decisione la rinnessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C.
1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co.1-ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

argomentazioni del provvedimento impugnato, come sopra riportate, se

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