Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18876 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18876 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SURACE DAVIDE N. IL 17/12/1985
avverso l’ordinanza n. 412/2016 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 31/05/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
tett-risentite le conclusioni del PG Dott.

Udit- il difensor(Avv.Pi

‘e

Q- CZ

Data Udienza: 05/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale del riesame di
Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa in data 02/05/16 dal G.i.p.
del Tribunale di Catanzaro, con cui veniva applicata la misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di Surace Davide, in
relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 378 cod. pen. e 7 I. 203/91 (capo

e 416 bis, commi 1,2,3,4,5,6 e 8 cod. pen. (capo 36).
Detto Tribunale evidenzia che l’indagine investigativa oggetto di
attenzione, denominata “Mare pulito”, si concentra sull’articolazione della
consorteria mafiosa riconducibile alla potente famiglia Mancuso
capeggiata da Mancuso Pantaleone cl. 1961, soprannominato “Scarpuni”,
che dal comune di provenienza, Limbadi, ha esteso la sua negativa e
opprimente influenza sulle attività imprenditoriali, sia attraverso le
estorsioni sia attraverso la gestione diretta di imprese operanti nel
settore immobiliare e turistico, in gran parte della provincia di Vibo
Valentia, con sconfinamento anche in altre province calabresi. E per
inquadrare l’effettivo ed incisivo radicamento sul territorio della
consorteria in oggetto fa un ampio excursus sulla stessa, evidenziando
come la medesima, nel contesto storico-sociale del comprensorio di Vibo
Valentia, rappresenti l’aggregato di ‘ndrangheta per eccellenza, a base
prevalentemente “familiare”, la cui ascesa viene fatta risalire al 1977.
L’ordinanza rileva che la prima sentenza che ha riconosciuto l’esistenza di
detta organizzazione criminale in oggetto è divenuta definitiva il
1/10/2009. Sottolinea come il procedimento c.d. Black Money del 2013
non solo ha affermato l’operatività della cosca oltre il 2003, anno fino al
quale detta operatività era stata riconosciuta in sentenza, ma ha, altresì,
ricostruito l’organigramma del clan, costituito dai membri e dai
discendenti della c.d. “generazione degli 11”, ossia degli undici fratelli figli
del capostipite Mancuso Giuseppe, tra cui Mancuso Salvatore, padre di
Mancuso Pantaleone cl. 1961 detto “Scarpuni”, oggetto di interesse nel
presente procedimento e già condannato dalla sentenza sopra citata.
L’ordinanza passa, quindi, ad esaminare le fattispecie ascritte al
Surace, premettendo che le stesse si inquadrano nel contesto associativo
descritto ed in particolare nella diramazione facente capo al Mancuso in
ultimo citato. Non prima di considerare l’eccezione di inutilizzabilità
sollevata dalla sua difesa relativa alla captazione effettuata all’interno del

1

8), 110, 61 n. 2 cod. pen., 12 quinquies I. 356/92 e 7 I. 203/91 (capo 18)

Bar Tony (RIT n.1099/2012) della conversazione intercorsa tra Piccolo
Roberto ed il figlio Davide in data 25.5.2012, nella quale gli interlocutori
parlano di una somma di denaro che tale Barba Franco avrebbe dovuto
restituire e di cui si sarebbe dovuto interessare tale “Luni” per il tramite
della “Filippa”, identificata dalla P.g. in Del Vecchio Rosaria, cognata di
Mancuso Pantaleone c1.1960 e quindi di un altro Mancuso rispetto a quello
sopra citato. Eccezione di inutilizzabilità avanzata sotto due profili : da un

conversazione, e, dall’altro, per difetto di motivazione in ordine ai
sufficienti indizi di reato rispetto alla posizione di Mancuso Pantaleone cl.
agosto 1961. Eccezione che il Tribunale a quo disattende nella duplice
prospettazione. Rileva, invero, come il diniego di consegna del file audio
nel presente procedimento da parte del P.m. sia giustificato dal fatto che
detta conversazione non trova alcuna utilizzazione se non quale dato
fattuale per la successiva attività investigativa, concretizzatasi
nell’adozione da parte del P.m. del decreto di intercettazione di
conversazioni e immagini in via d’urgenza presso il locale Bar Tony in
Nicotera, indicato come luogo in cui i Mancuso, tra cui entrambi i
Mancuso Pantaleone di cui sopra, ambedue indagati, ricevevano e
colloquiavano con persone. Rileva, quindi, come, dato l’uso fatto di detta
conversazione da parte degli inquirenti, il rilascio della sola riproduzione
cartacea sia sufficiente a soddisfare il diritto di difesa dell’indagato,
tenuto conto della mancata contestazione del contenuto della
n ,
conversazione, da0ualiInzi la difesa ha tratto argomento per contestare ACk,

l’utilizzabilità del co pendio investigativo. Quanto a questo secondo
profilo, l’ordinanza impugnata evidenzia come il decreto d’urgenza del
P.m., non convalidato dal G.i.p. con riguardo alle operazioni di
intercettazione delle comunicazioni o conversazioni tra presenti, ha
conservato validità per la registrazione delle immagini all’interno del
locale e le risultanze di tale attività, in uno con quelle dell’attività
investigativa che aveva portato all’individuazione del Bar Tony quale base
logistica della famiglia Mancuso, sono state utilizzate e poste alla base del
successivo provvedimento del G.i.p. di autorizzazione ad intercettazioni
ambientali audio-video, per essere stati desunti da detto compendio
sufficienti elementi a carico di Mancuso Pantaleone cl. 1961. Con la
conseguenza che, secondo detta ordinanza, l’eccezione va rigettata.
Passando, poi, all’esame del reato di cui al capo 8, ossia del
favoreggiamento contestato, l’ordinanza de qua sottolinea come i gravi

2

lato per la mancata consegna, sebbene richiesta, del file audio della

indizi a carico del Surace siano ricavabili dal contenuto delle
conversazioni a bordo dell’ autovettura in uso al Surace, oggetto di
monitoraggio investigativo e dagli altri elementi investigativi che
analiticamente individua. Invero, l’indagato, come rilevato dal GPS
dell’autovettura in suo uso, non solo si era recato il 4, il 5, il 6 due volte
ed il 9 novembre in contrada Nucarella di Spilinga, ove, in un casolare in
buono stato, veniva tratto in arresto il latitante Callà Nunzio Manuel in

corso delle fasi della cattura, in data 12 novembre 2014, con i suoi due
accompagnatori, rimasti non identificati, commentavano, mentre erano
nei pressi di detto casolare, a riprova dello svolgimento da parte degli
stessi del controllo del territorio a tutela dell’impunità del ricercato, la
presenza di luci di torce nei pressi di detto casolare e poi la presenza
massiccia di vetture, chiedendosi come gli operatori di polizia avessero
individuato il nascondiglio del Callà. A detti elementi, come evidenziato
dal provvedimento impugnato, si aggiungono, a completamento del grave
quadro indiziario, i contatti telefonici dal 18 ottobre all’ 8 novembre tra il
Surace e Merenda Antonio, figlio della proprietaria del casolare in
oggetto, ed il tentativo di chiamata da parte del Surace il 12 novembre
2014 sul cellulare in uso al Pisano, che in quel momento era in
compagnia del ricercato. L’ordinanza impugnata evidenzia come sia
ravvisabile l’aggravante di cui all’ art. 7 I. 203/91, trattandosi di
favoreggiamento del braccio destro del boss Mancuso Pantaleone, con lui
arrestato nell’operazione Black Money, e non rilevando la successiva
assoluzione in detto processo ai fini della condotta favoreggiatrice e della
suddetta aggravante.
Passando all’ intestazione fittizia delle quote della società “S.D.
Calcestruzzi s.r.l.”, il Tribunale del riesame osserva come la desumibilità
della fittizietà dell’ intestazione in capo ai fratelli Surace Davide e
Federico si rinvenga in una serie di conversazioni che documentano come
la gestione dell’impresa sia nelle mani di Mancuso Pantaleone “Scarpuni”,
restando i fratelli Surace solo formalmente titolari della medesima.
Sottolinea detta ordinanza : – come il fatto che l’ingerenza del Mancuso
sia iniziata nel 2009, a società già costituita (nel 2007), non rilevi ai fini
dell’integrazione della fattispecie penale; – come non rilevi inoltre la
mancata individuazione delle modalità di acquisizione della società da
parte del Mancuso, essendo sufficiente, ai fini dell’integrazione della
fattispecie contestata, la prova in ordine alla riconducibilità del bene a

3

uno con Bruno Pisano, già condannato per detto favoreggiamento, ma nel

soggetto diverso dal formale intestatario ed essendo annessa a detta
fattispecie la funzione di reato-ostacolo, in linea con l’esigenza di
impedire l’accumulazione, il godimento e lo sfruttamento economico dei
beni in capo ai soggetti sospettati di appartenere a organizzazioni
mafiose, attraverso le più varie condotte tese a scongiurare il rischio di
misura di prevenzione patrimoniale, specie se di carattere spoliativo
(qualificandosi il reato per lo scopo, lasciando indifferenti e liberi i mezzi

consulenza di parte sulla derivazione delle risorse economiche per
l’acquisto dei beni strumentali per l’esercizio dell’attività, atteso che, ai
fini dell’integrazione della fattispecie di cui all’art. 12 quinquies I. 356/92,
non si richiede il requisito della sproporzione tra beni e reddito o capacità
economica dell’imputato, che invece attiene alla possibilità di disporre la
confisca, ai sensi dell’art. 12

sexies della stessa legge, dei beni in

questione.
L’ordinanza passando alla disamina delle conversazioni captate,
rileva che quella del 12 febbraio 2013 nel Bar Tony tra il Mancuso ed il
Prossomariti Pasquale fa emergere la riconducibilità della S.D.
Calcestruzzi alla consorteria del Mancuso Pantaleone, il quale provvede a
gestirla attraverso il Prossomariti ed invita quest’ultimo ad occuparsi
prima dei debiti e poi dei crediti e ad approvvigionarsi dei migliori
materiali per evitare contestazioni. Rileva, inoltre, che dalle conversazioni
telefoniche del dicembre 2014 emergono l’insofferenza di Davide Surace
per l’inserimento nella gestione della società del Prossomariti, il quale
falsa le disposizioni impartitegli (verosimilmente dal Mancuso), e
l’allontanamento dello stesso da detta gestione, rimessa nelle mani di
Davide sempre sotto la regia del Mancuso. Rileva sempre detta ordinanza
che quest’ ultimo aveva, altresì, ottenuto, a riprova dell’ingerenza nella
gestione societaria ( ad esclusivo appannaggio del gruppo mafioso) già a
quella data, nel 2010 l’assunzione da parte della S.D., con contratto a
tempo indeterminato, del suo fido collaboratore Quaranta, che in tal
modo otteneva anche la revoca della misura di prevenzione e diveniva nel
contempo un ulteriore tramite della suddetta ingerenza.
Sottolinea l’ordinanza impugnata : – come sia indubbio l’elemento
soggettivo del reato contestato, considerata, invero, la piena
consapevolezza dei fratelli Surace che la conservazione della loro
titolarità formale delle quote della società rispondeva all’esigenza di
Mancuso Pantaleone di precludere l’apprensione della società a seguito di

4

per realizzarlo); – come, infine, non rilevino le considerazioni di cui alla

misura di prevenzione, cui lo stesso era indubbiamente assoggettabile; come sia indubbia la ricorrenza dell’aggravante di cui all’art.7 I. 203/91,
essendo l’intestazione fittizia finalizzata ad agevolare l’associazione
mafiosa del Mancuso, con i proventi e l’utilizzazione strumentale della
società per ottenere la revoca della misura di prevenzione del Quaranta.
Passando all’individuazione della partecipazione associativa del
Surace, il provvedimento impugnato evidenzia come ai reati fine

registrazione video all’interno del Bar Tony, da cui emerge che in data
21.1.13 il Surace colloquiava prima con Muzzopappa Salvatore e poi con
Mancuso Pantaleone. A nulla rilevando secondo il Tribunale del riesame
che nel colloquio captato il 12.2.13 il Pantaleone abbia manifestato la
volontà di non vedere il Surace, per questioni concernenti la gestione
della S.D., superate in epoca successiva, come da conversazioni sopra
riportate. Ponendosi, anzi, il rapporto, caratterizzato da continuità, del
Surace Davide col Mancuso come altamente significativo della sua
partecipazione al gruppo mafioso di quest’ultimo.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,
personalmente, Surace Davide.
2.1 Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce
violazione dell’ art. 125 cod. proc. pen., essendo la motivazione
meramente apparente da parte del G.i.p. emittente e da parte del
Tribunale adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen.. Ci si duole che i
Giudici della cautela si siano limitati a ricopiare gli esiti delle
investigazioni e a dedicare poche formule di stile alle deduzioni difensive
tant’è che le prime 23 pagine affrontano tematiche relative al contesto
associativo non afferenti alla posizione del ricorrente e a pag. 2 vi è
l’erroneo riferimento ad un indagato diverso dal Surace. Carenza
motivazionale, che riguarda anche l’aggravante di cui all’art. 7 I. 203/91,
essendo omessa l’individuazione delle concrete modalità di sostegno alla
cosca e della cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio
criminoso.
2.2 Col secondo motivo di impugnazione si invoca l’annullamento
dell’ordinanza impugnata per violazione degli artt. 267 e 268 cod. proc.
pen. e l’inutilizzabilità del compendio intercettivo di cui al RIT 1088/12
(conversazioni ambientali Bar Tony). Si evidenzia come la conversazione
del 25 maggio 2012 tra Roberto Piccolo ed i suoi familiari, proveniente da

5

esaminati si aggiungano ulteriori elementi evincibili dall’attività di

altro procedimento penale contro ignoti, abbia determinato la
trasformazione del presente procedimento in un procedimento a carico di
diversi soggetti, e quindi come tale non possa essere considerata dato
meramente fattuale, ma elemento investigativo determinativo
dell’iscrizione a modello 21 nei confronti di Mancuso Pantaleone. E come il
difensore avesse diritto al rilascio della copia del file audio, in assenza del
quale non gli era consentito di verificare la genuinità della trascrizione di

l’ordinanza di riesame previa declaratoria di inutilizzabilità della
conversazione madre del 25.05.2012 che giustifica le richieste di
intercettazioni del 6 dicembre 2012 e del 17 dicembre 2012, con
conseguente travolgimento del decreto emesso sulla base di quest’ultima
e delle relative intercettazioni (considerato che il decreto di
intercettazione d’urgenza del 7 dicembre 2012 non veniva convalidato dal
g.i.p. con conseguente inutilizzabilità del relativo compendio intercettivo),
anche perché riguardanti un luogo diverso da quello dove si sarebbe
dovuto recare il figlio e cioè “il panificio della Filippa”.
2.3 Col terzo motivo di impugnazione si denunciano violazione degli
artt. 378 cod. pen., 7 I. 203/91, vizio di motivazione e/o motivazione
apparente. Il Tribunale del riesame trascura, secondo il ricorrente, di
considerare che il Callà prima della consumazione della condotta ascritta
al Surace sia stato assolto dall’accusa di far parte del clan Mancuso, e
valorizza la mera presenza nella zona dell’arresto di soggetto abitante in
quel comune di modeste dimensioni; trascura, inoltre, l’inaffidabilità nel
periodo in oggetto del sistema GPS del veicolo del Surace, comunicata
dall’Ispettore Condoleo in data 17.11.14. Non affronta, sempre secondo il
ricorrente, la questione di inutilizzabilità del compendio intercettivo,
secondo cui la nota del 31.10.14, il decreto d’urgenza nella stessa data
ed il decreto di convalida del g.i.p. del 1.11.14 non erano assistiti dal
requisito della sufficienza indiziaria necessaria per attivare il mezzo
captativo, volendosi attribuire rilievo al termine “cosa bella”, di difficile
interpretazione, e al fatto che l’interlocutore si riferisca a tale “mija”
identificato in Mancuso Domenico cl. 75. Trascurando che la
conservazione riguardava argomenti di poco conto, come commenti sulla
squadra dello Spilinga di cui il Surace era presidente, e che anche i
successivo riferimento ad una “cosa bella” poteva essere relativo ad
un’autovettura. Trascurandosi, inoltre, che, ferma la dedotta
inutilizzabilità, le conversazioni captate sarebbero del tutto generiche e

6

polizia giudiziaria. Il ricorrente chiede, pertanto, che venga annullata

potrebbero essere sottoposte ad interpretazioni diverse e comunque tali
da non dimostrare la responsabilità in ordine al favoreggiamento (anche
la Natasha identificata nella figlia di Papaianni e presunta fidanzata del
Callà, potrebbe essere identificata nella sorella del Barbalace, amico del
Surace).
2.4 Col quarto motivo di impugnazione vengono lamentati vizio e/o
assenza di motivazione e violazione degli artt. 12 quinquies I. 356/92, 7 I.

Mancuso nell’ accaparrarsi la gestione della società dei Surace abbia
lasciato gli stessi nella titolarità formale, nonostante fossero già da tempo
attenzionati, e che il suddetto abbia imposto l’assunzione del Quaranta,
ma le conversazioni in atto escludono la riconducibilità di fatto della
società a Mancuso o a Quaranta. Ad esempio laddove sia Mancuso che
Prossomariti nel rappresentare la possibilità di accedere alle forniture di
tale Sposato ignorano che lo stesso sia già fornitore del Surace e laddove
emergono circostanze idonee a smentire che i fratelli Surace fossero
etero-diretti, come il comportamento deciso del ricorrente per
l’estromissione del Prossomariti. Il ricorrente lamenta, altresì, che siano
state trascurate le conclusioni della consulenza di parte, che dimostrano
che l’azienda non sia altro che il risultato dell’attività economica iniziata
dal defunto padre dei Surace.
2.5 Col quinto motivo di impugnazione si denunciano violazione
dell’art. 416

bis

cod. pen., vizio di motivazione e/o motivazione

apparente. Il Tribunale del riesame ha omesso di individuare
comportamenti significativi e soprattutto duraturi ascrivibili al ricorrente e
tali da farlo ritenere uomo di fiducia di Mancuso Pantaleone, a fronte di
un compendio intercettivo da cui emerge un grave giudizio di inaffidabilità
e di disprezzo di quest’ultimo per il Surace. Il quale ultimo, peraltro,
come emerso dallo stesso compendio, aveva manifestato la ferma
decisione di non aderire ad alcun pactum sceleris che gli consentisse di
operare sul mercato in posizione dominante, garantendo nel contempo
ingiusti profitti per la cosca. Senza considerare che suo padre sporgeva
denuncia per l’incendio di automezzi, dalle caratteristiche di un vero raid
mafioso e che il fratello nel 2013 subiva il danneggiamento nel Comune di
Spilinga di un escavatore per alcuni lavori da ivi effettuarsi. A riprova del
fatto che i Surace non abbiano mai potuto contare sui presunti favori
della cosca Mancuso.

7

203/91. Secondo il ricorrente, non solo appare inverosimile che il

Per tali motivi il ricorrente chiede l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, non essendo

ricopiare gli esiti delle investigazioni e a dedicare poche formule di stile
alle deduzioni difensive, anche con riguardo all’aggravante di cui all’art. 7
I. 203/91, pur contenendo la prima parte dell’ ordinanza impugnata un
ampio

excursus

storico relativo al clan Mancuso, finalizzato ad

inquadrarne l’effettivo ed incisivo radicamento sul territorio.
Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, alla luce della
giurisprudenza di questa Corte.
Sono utilizzabili, ai fini cautelari, i risultati delle intercettazioni
telefoniche, disposte a seguito di captazione eseguita in diverso
procedimento, di cui non sia stato acquisito l’originario provvedimento
autorizzativo ne’ sia stato effettuato alcun deposito ex art.270 cod. proc.
pen., in quanto le risultanze dell’intercettazione del procedimento a quo
influiscono sulle autorizzazioni relative al procedimento ad quem come
mero presupposto di fatto, incidente sulla motivazione dei successivi,
autonomi provvedimenti autorizzativi solo sotto il profilo della loro
rilevanza ai fini della verifica dei “gravi indizi di reato”, richiesta
dall’art.267, comma 1, c.p.p., mentre il deposito di cui all’art.270,
comma 2, c.p.p. – da effettuarsi con le modalità previste dall’art.268,
commi 6 e 8, cod. proc. pen. – non rileva, a pena di inutilizzabilità, nel
corso delle indagini preliminari, trattandosi di adempimento che può
essere legittimamente procrastinato per esigenze investigative, non oltre
il termine delle indagini stesse, ex art.268, comma 5, cod. proc. pen..,
fermo restando che, ove la parte richieda una verifica al riguardo, il
giudice di merito è tenuto ad effettuarla in via incidentale (Sez. 1, n.
16277 del 14/03/2003 – dep. 07/04/2003, Campora, Rv. 22425401).
Conforme al dato normativo e alla sua interpretazione
giurisprudenziale, oltre che non manifestamente illogica, risulta, quindi, la
motivazione del rigetto da parte dell’ordinanza impugnata dell’ eccezione
di inutilizzabilità delle intercettazioni delle conversazioni ambientali
svoltesi all’ interno del bar Tony, per la mancata consegna, da parte del

8

assolutamente vero, come è dato evincere dalle ampie argomentazioni
`a44.94:.-dzym- vv,
riportate sopra poi’ fatto, che i Giudici della cautela si siano limitati a

P.m. al difensore che l’aveva richiesta, di copia del file audio della
conversazione madre. Motivazione, che fondatamente fa perno sul
mancato utilizzo della conversazione da parte degli inquirenti, se non
quale dato fattuale per la successiva attività di intercettazione, e sulla
sufficienza del rilascio ai fini difensivi della sola riproduzione cartacea
(tenuto conto altresì della mancata contestazione del contenuto della
conversazione). Mentre aspecifica è la riproposizione della stessa

Inammissibili sono anche il terzo, il quarto ed il quinto motivo di
impugnazione.
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di
misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di
potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel
compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale
del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente,
ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013,

Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.
237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.
Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo
alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un
giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di
colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di
merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale
della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010,
Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del
07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv.
199391 ).
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a
quella dell’ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e

eccezione in questa sede.

coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e
logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme,
confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in
questa sede ed argomentando in modo non manifestamente illogico sia
sulla partecipazione associativa che sulla commissione da parte del
Surace dei reati fine, aggravati ai sensi dell’art. 7 d. I. n. 152 del 1991.
A fronte della quale il ricorrente oppone : – quanto al reato di

condotta ascritta al Surace, dall’accusa di far parte del clan Mancuso,
l’inaffidabilità del sistema GPS del veicolo dell’indagato, l’irrilevanza della
sua presenza, considerate le modeste dimensioni del comune di
residenza, nella zona di arresto del latitante, e l’ inutilizzabilità delle
conversazioni captate per il fatto di prestarsi a letture alternative; quanto all’intestazione fittizia, non solo l’inverosimiglianza che il Mancuso
abbia lasciato i Surace, già attenzionati, nella titolarità formale della
società e che abbia imposto l’assunzione del Quaranta, ma, altresì, il
tenore delle conversazioni in atto, tale da escludere la riconducibilità di
fatto della società a Mancuso o a Quaranta, al pari delle conclusioni della
consulenza di parte; – quanto alla partecipazione associativa, l’omessa
individuazione di comportamenti significativi e soprattutto duraturi
ascrivibili al ricorrente e tali da farlo ritenere uomo di fiducia di Mancuso
Pantaleone, a fronte di un compendio intercettivo e di denunce per
incendio e danneggiamento in danno della società, che militano in senso
contrario.
E’ di tutta evidenza, quindi, come sotto il profilo del vizio di
motivazione e della violazione di legge, la difesa tenda a prospettare una
rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede a fronte di
una completa e non manifestamente illogica ricostruzione, svolta dall’
ordinanza impugnata, della partecipazione del Surace all’ associazione
capeggiata dal Mancuso ed ai suoi reati fine, come analiticamente
riportata sopra nel fatto, previa approfondita disamina delle
intercettazioni telefoniche ed ambientali, della documentazione acquisita
agli atti e comunque degli esiti dell’ attività di polizia giudiziaria, nonché
valutazione della significatività dei reati fine quali segmenti della condotta
associativa.
In presenza di una coerente valutazione di merito immune da vizi
logico-giuridici, del tutto conforme al paradigma normativo che si assume
essere violato e quindi resistente allo scrutinio di legittimità, non può

10

favoreggiamento, l’ assoluzione del Callà, prima della consumazione della

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
‘Roma, lì

19 APR. 2011

costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una
diversa valutazione delle risultanze degli atti celata sotto forma di
“violazione di legge” ovvero di vizio di motivazione, in quanto esula dai
poteri del giudice di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.3833 del 24/11/2010,
dep. il 02/2/2011), dovendosi lo stesso limitare a controllare se la
motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace

n.38803 del 10/10/2008), se, quindi, sia compatibile con il senso comune
e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 2, n.
32839 del 09/05/2012).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1500,00
(millecinquecento).
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter, delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C.
1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co.1-ter, disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Sez. 2,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA