Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18875 del 13/07/2017


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 18875 Anno 2018
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: GALTERIO DONATELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
MIGLIACCIO ASSUNTA, nata a Forio il 21.9.1970

avverso la sentenza in data 27.10.2015 della Corte di Appello di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per
prescrizione previa riqualificazione

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 27.10.2015 la Corte di Appello di Napoli ha
confermato la penale responsabilità di Assunta Migliaccio per i reati di cui
all’art.181, comma 1-bis d. Igs 42/2004 e all’art.349 c.p. per aver realizzato un
manufatto abusivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza della
prescritta autorizzazione nonché violato, in qualità di custode, i sigilli apposti sul
medesimo continuando i lavori relativi al tracciato stradale di collegamento del
manufatto alla pubblica via, ma ha ridotto la pena ad anni uno e sette mesi di
reclusione avendo al contempo dichiarato non doversi procedere per i reati di cui
agli artt. 44 dpr 380/2001, 64 e 71, 65 e 72, nonché 93, 94 e 95 dpr 380/2001 e

Data Udienza: 13/07/2017

349 c.p. in relazione alle violazioni dei sigilli accertate il 22.11.2003 ed il
9.2.2004 per intervenuta prescrizione.
Avverso la suddetta sentenza l’imputato ha proposto, per il tramite del
proprio difensore, ricorso per cassazione articolando quattro motivi di seguito
riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c.p.p.. Con il primo motivo deduce
in relazione al vizio di violazione di legge processuale riferito agli artt. 601 e 148
c.p.p. l’omessa notifica al difensore del decreto di citazione a giudizio per aver la
Corte di Appello all’udienza fissata, constatata l’irrituale notifica del decreto al

di altro difensore nominato in sostituzione, senza peraltro neppure
consegnarglielo. Sostiene pertanto l’assoluta nullità della sentenza atteso che
l’unica lettura valevole come notifica e perciò consentita dall’art.148, 5 comma
c.p.p. riguarda i provvedimenti e gli avvisi dati dal giudice verbalmente
all’udienza senza che la norma suddetta, concernente il principio di equipollenza,
possa trovare applicazione in caso di notifica di un atto processuale qual è il
decreto di citazione a giudizio.
2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di contraddittorietà
motivazionale, l’erronea valutazione della prova, trasmodante in travisamento
della medesima, per essere stata ritenuta la responsabilità penale dell’imputata
in forza della sua residenza abituale nel Comune di Forio e della sua pregressa
nomina a custode giudiziaria del bene in sequestro in quanto proprietaria
dell’immobile. Rileva al riguardo l’incarico di custode rientra tra gli uffici
legalmente dovuti che la imputata non avrebbe potuto rifiutare se non
incorrendo nella violazione dell’art.366 c.p. e che irrilevante era la sua residenza
nello stesso Comune posto che non era stata mai rinvenuta dai verbalizzanti sui
luoghi del delitto.
3. Con il terzo motivo contesta, in relazione al vizio di violazione di legge, il
calcolo del termine prescrizionale in relazione ai periodi di sospensione che ove
correttamente sommati avrebbero portato alla declaratoria di intervenuta
prescrizione anche degli altri reati per i quali era stata illegittimamente
condannata.
4.

Con il quarto motivo contesta in relazione al vizio motivazionale

l’ascrivibilità all’imputata del reato di violazione dei sigilli, ritenuto sussistente in
forza della differenza dello stato dei luoghi accertato con il verbale di sequestro
del 9.2.2004 e quello risultante dall’accertamento del 19.4.2007, senza
considerare la componente soggettiva del delitto, di natura esclusivamente
dolosa e perciò tale tale da consentire la imputabilità soltanto di colui che venga
colto nella flagranza della manomissione ovvero che la abbia commissionata
intendendo disporre del bene sottoposto a sequestro. Lamenta altresì che il
mancato accertamento della data della consumazione, attesa la natura
a

2

difensore incaricato, proceduto alla lettura del medesimo decreto alla presenza

istantanea del reato, imponeva nell’incertezza del momento consumativo tra le
date dei due sopralluoghi , anche per il medesimo la declaratoria di intervenuta
prescrizione.
In data 10.7.2017 è stata depositata dalla difesa un’ulteriore memoria con
la quale è stata dedotta l’intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati
all’imputata.

In ordine al primo motivo, risulta dagli atti del procedimento, cui questa
Corte ha necessariamente accesso in ragione della natura processuale della
doglianza svolta, che all’udienza fissata innanzi alla Corte di Appello il Presidente,
rilevato il mancato perfezionamento della notifica al difensore, ha proceduto alla
notifica dando lettura dello stesso decreto ad altro difensore nominato in sua
sostituzione, con rinvio ad un’udienza successiva. Conformemente a quanto
univocamente affermato da questa Corte, deve essere pertanto rilevata la nullità
assoluta ed insanabile della notifica del decreto di citazione a giudizio
dell’imputato avvenuta in udienza mediante lettura dell’atto al sostituto
processuale del difensore, non potendo trovare applicazione il principio di
equipollenza della lettura alle notificazioni previsto dall’art. 148, comma quinto,
cod. proc. pen., che riguarda unicamente “i provvedimenti” e “gli avvisi dati dal
giudice verbalmente” e non anche gli atti processuali che devono essere
necessariamente consegnati al destinatario. (ex multis Sez. 3, n. 15624 del
06/02/2013 – dep. 04/04/2013, Fornelli, Rv. 255027).
La non manifesta infondatezza del motivo esaminato e la conseguente valida
instaurazione del rapporto processuale a seguito dell’impugnativa svolta
imporrebbe conseguentemente l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello
chiamata ad un nuovo giudizio; ciò nondimeno si impone il rilievo che, malgrado
la tardività della memoria depositata in data 10.7.2017, questa Corte è chiamata
ad effettuare di ufficio, dell’intervenuta prescrizione di entrambi i reati contestati
all’imputata. Al riguardo si deve tuttavia preliminarmente procedere, a seguito
della sentenza della Corte Costituzionale n.56/2016, alla riqualificazione del
delitto di cui al capo d) in contravvenzione ai sensi dell’art.181, comma 1, d.lgs.
n. 42 del 2004 stante il mancato superamento, reso evidente dalla stessa
descrizione dell’opera contenuta nel capo di imputazione, della volumetria
indicata dal comma 1-bis. Pertanto l’intervenuto decorso del termine
prescrizionale per entrambi i residui reati in data successiva alla sentenza
impugnata fa sì che debba pronunciarsene l’estinzione e per l’effetto disporsi
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Segue all’accertata

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

estinzione dei reati la revoca dell’ordine di demolizione e di rimessione in
pristino.

P.Q.M.

Qualificato il reato di cui al capo d) come contravvenzione ai sensi del 1°
comma dell’art. 181 D.L.vo 42/2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente ai residui reati perché estinti per prescrizione. Revoca l’ordine di

Così deciso il 13.7.2017

demolizione e di rimessione in pristino.

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