Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18874 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18874 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Carreras Cristian, nato a Cagliari in data 8.8.1990;
Cogoni Ignazio, nato a Cagliari in data 23.7.1981;
Cogoni Renzo, nato a Cagliari in data 16.12.1972;
Cortis Angelo, nato a Quartu S. Elena in data 18.8.1969;
Loi Luca, nato a Cagliari in data 3.7.1985;
Mascolo Roberto, nato a Cagliari in data 29.6.1981;
Muscas Daniele, nato a Cagliari in data 26.q1984;
Perseu Denise, nata a Cagliari in data kt321I045(~5a0 284, (985
Spano Efisio, nato a Cagliari in data tt2=11185; 49. ,G,19 80
Zicca Andrea, nato a Cagliari in data 2.11.1987;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione 2^ penale, in
data 7.3.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza in data 13.1.2011 il G.U.P. del Tribunale di Cagliari,
all’esito di giudizio abbreviato, fra l’altro, dichiarò:
Spano Efisio colpevole dei reati di cui ai capi: a – promotore e organizzatore
di associazione del delinquere ex art. 416 commi 1 e 5 cod. pen. finalizzata a
vittime, nonché ricettazione e riciclaggio in Quartu S. Elena e dintorni da
ottobre 2007 a dicembre 2008; bb – estorsione, in concorso con Salis
Massimo e con Mascia Alessio, ai danni di Perra Alessandro, in Quartu S.
Elena il 27 febbraio 2008-; c — ricettazione in concorso con Pitrè Silvio e
Fanni Thomas, già giudicati, di un motore, in Quartu S. Elena il 17 aprile
2008-; s – furto aggravato, in concorso con Mascolo Roberto e Salis
Massimo, di un motoveicolo Suzuki 1000, in Quartu S. Elena il 6 ottobre
2008-; ss — estorsione, in concorso con Mascolo Roberto, Salis Massimo,
Pedditzi Antonio e Cogoni Ignazio, in danno di Lampis Marco, in Quartu S.
Elena il 6 ottobre 2008-; u riciclaggio, in concorso con Orrù Francesco,
accertato in Quartu S. Elena il 9 ottobre 2008; unificati i predetti reati con il
vincolo della continuazione e con la diminuente per il rito, lo condannò alla
pena di 4 anni di reclusione e 600,00 euro di multa;
Salis Massimo colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 cod. pen. quale
partecipe; b artt. 624 625 n. 7 cod. pen. — furto aggravato di un motociclo in
danno di Perra Alessandro, in Quartu S. Elena il 26 febbraio 2008-; bb art.
629 cod. pen. — estorsione, in concorso con Spano Efisio e Mascia Alessio; e
artt. 624 625 n. 7 cod. pen. furto di un motociclo in danno di Pizzorno
Giorgio, in Quartu S. Elena il 20 agosto 2008; ee — art. 629 cod. pen.,
estorsione in concorso con Cortis, Muscas Daniele, Vargiu e Cogoni Renzo; f
artt. 624 625 n. 2 e 7 cod. pen. — furto di un motociclo in danno di Oggiano
Marco Paolo, in Quartu S. Elena il 31 agosto 2008; g art. 624 cod. pen.; h —
artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., furto di un motociclo dal garage di Simula
Mirko, in concorso con Mascolo e Vargiu, in Selargius il 6.9.2008-; i — artt.
624 625 n. 2 e 7 cod. pen., furto del motociclo in danno di Spano Antonio, in
Monserrato il 6.9.2008, in concorso con Mascolo e Vargiu-; j — artt. 624 bis,
625 n. 7 cod. pen., furto di un motociclo dal garage di marcia Andrea, in

commettere delitti di furto di veicoli ed altri beni, di estorsione ai danni delle

a

concorso con Mascolo Roberto, in Quartu S. Elena fra il 5 ed il 7 settembre
2008; I – artt. 624, 625 n. 7 cod. pen., furto di un motoveicolo in danno di Orrù
Antonio Ignazio, in Cagliari nella notte fra il 16 ed il 17 settembre 2008, in
concorso con Mascolo, Vargiu, Salis e Loi; Il art. 629 cod. pen. – estorsione;
m — artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. — furto di una autovettura Toyota ed altro
dal garage di Sanna Marianna, in Quartu S. Elena il 18.9.2008, in concorso
con Mascolo Roberto; n — artt. 624 bis, 625 n. 2 cod. pen., furto di un
S. Elena il 20.9.2008, in concorso con Mascolo, Murgia e Vargiu; ol art. 648
cod. pen. – ricettazione del veicolo proveniente da furto in danno di Mereu
Christian, in Quartu S. Elena il 26.9.2009; oo art. 629 cod. pen. — estorsione;
p artt. 624 bis 625 n. 2 cod. pen. — furto di bombole per immersione ed altro
dal garage della abitazione di Esposito Gaetano, in Quartu S. Elena in
26.9.2009, in concorso con Mascolo e Cabras Roberto; s artt. 624, 625 n. 7
cod. pen. — furto del motociclo di Lampis Marco, in Quartu S. Elena il 6
ottobre 2008, in concorso con Spano e Mascolo; ss art. 629 cod. pen. —
estorsione; t art. 624 bis — furto di un motoveicolo dal garage di Piras
Alessandro, in Selargius 11 10.10.2008; tt art. 629 cod. pen. – estorsione; w
artt. 624 bis 625 n. 2 cod. pen. — furto di una moto dal garage di Masciu
Massimiliano, in Quartu S. Elena nella notte fra il 14 ed il 15 ottobre 2008, in
concorso con Mascolo, Vargiu e Loi; x ara. 624, 625 n. 2 cod. pen. — furto di
colli di abbigliamento in danno di Fisanotti Marco, in Quartu S. Elena nella
notte fra il 20 ed il 21 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Vargiu e Loi; y
artt. 624 625 n. 2 cod. pen. — furto di capi di abbigliamento dal negozio di Pili
Cristiana, in San Sperate il 27 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Vargiu
e Loi; z — furto aggravato di una autovettura Lancia Y10 in danno di Paglietti
Maria, in Quartu S. Elena nella notte fra il 26 ed il 27 ottobre 2008, in
concorso con Mascolo, Vargiu e Loi; Al artt. 624, 625 n. 2 cod. pen.— furto di
computer ed altro per un valore di 35.000 euro dal negozio di Callai Emilio, in
Cagliari il 26 ottobre 2008, in concorso con Mascolo, Loi, Vargiu e Carreras;
B1 artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. — furto dal bar di Cannas Alessandro, in
Selargius il 1.12.2008, in concorso con Mascolo e Loi; Cl artt. 624, 625 n.
2 cod. pen. — furto dal bar Maxin Selargius il 10.11.2008, in concorso con
Mascolo, Loi e Vargiu; D1 artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. — furto dal bar

motoveicolo dal cortile della abitazione di Murgia Stefano Angelo, in Quartu

Simona, in Selargius il 12.11.2008, in concorso con Vargiu e Loi; capo 02
artt. 624, 625 n. 2, 3. 7 cod. pen. — furto della Lancia Y di Contu Ignazio, in
Quartucciu il 12.11.2008, in concorso con Vargiu e Loi; F1 artt. 624 625 n. 2
cod. pen. — furto dal bar San Benedetto, in concorso con Mascolo, Carreras
e Farris, in Quartu S. Elena il 17.11.2008; G1 artt. 624 625 n. 2 cod. pen. —
furto dal bar caffè Diamond, in Monserrato il 27.11.2008, in concorso con
Mascolo, Carreras e Farris; H1 artt. 624, 625 n. 2 cod. pen. — furto della

autovettura Daewoo Matix in danno di Canosa Silvia, in Quartu S. Elena il
19.11.2008, in concorso con Mascolo, Carreras e Farris; 11 art. 624 cod. pen.
— furto di un motoveicolo in danno di Wein Matthias, in Quartu S. Elena il
19.11.2008, in concorso con Mascolo, Farris e Carreras; 12 art. 629 cod.
pen.- estorsione; L1 624 bis cod. pen. – furto di un motociclo dal parcheggio
della abitazione di Magnabosco Pietro, in Quartu S. Elena il 20 novembre
2008), con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale; lo condannò
alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione e 800,00 euro di multa;
Cogoni Renzo colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 promotore e
organizzatore; capo d art. 648 cod. pen.; capo ee art. 629 cod. pen.; capo oo
art. 629 cod. pen., con la recidiva specifica e reiterata; lo condannò alla pena
di 6 anni e 4 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa;
Cogoni Ignazio colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 partecipe; capo ss
art. 629 cod. pen. e – concesse le attenuanti generiche – lo ha condannato
alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa;
Zicca Andrea colpevole dei reati di cui ai capi: o art. 624 cod. pen.; oo art.
629 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale;
esclusi gli effetti della recidiva e con le attenuanti generiche, lo condannò alla
pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa;
Perseu Denise colpevole dei reati di cui ai capi a partecipe; jj art. 648 bis
cod. pen.; concesse le attenuanti generiche, la condannò alla pena alla pena
di 2 anni e 2 mesi di reclusione e 600,00 euro di multa;
Cortis Angelo colpevole del reato di cui al capo ee: estorsione in danno di
Pizzorno Giorgio, vittima del furto del motociclo di cui al capo e), esclusi gli
effetti della recidiva e con le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di 2
anni e 4 mesi di reclusione e 300,00 euro di multa;

4

Muscas Daniele colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 partecipe; d art.
648 cod. pen.; e art. 624 cod. pen.; ee art. 629 cod. pen.; capo k art. 624
cod. pen.; capo I art. 624 cod. pen.; capo 11 art. 629 cod. pen.; n art. 614 bis
cod. pen.; capo tt art. 629; capo L2 art. 648), con la recidiva specifica
reiterata e infraquinquennale, lo condannò alla pena di 5 anni di reclusione e
600,00 euro di multa;
Vargiu Antonio colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 cod. pen.
art. 624 bis cod. pen.; k art. 624 cod. pen.; I art. 624 cod. pen.; Il art. 629 cod.
pen.; q art. 624 cod. pen.; t art. 624 bis cod. pen.; tt art. 629; w art. 624 bis
cod. pen.; x art. 624 cod. pen.; y art. 624 cod. pen.; z art. 624 cod. pen.; Al
art. 624 cod. pen.; Cl art. 624 cod. pen.; D1 art. 624 cod. pen.; D2 art. 624
cod. pen., con la recidiva specifica ed infraquinquennale, lo condannò alla
pena 5 anni di reclusione e 600,00 euro di multa;
Loi Luca colpevole dei reati di cui ai capi a art. 416 cod. pen. partecipe; I art.
624 cod. pen.; 11 art 629 cod. pen.; q art. 624 cod. pen.; tt art. 629 cod. pen.;
w art. 624 bis cod. pen.; x art. 624 cod. pen.; y art. 624 cod. pen.; z art. 624
cod. pen.; Al art. 624 cod. pen.; B1 art. 624 cod. pen.; Cl art. 624 cod. pen.;
D1 art. 624 cod. pen.; 02 art. 624 cod. pen.; con la recidiva specifica e
reiterata, lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione e 600,00 euro di
multa;
Mascolo Roberto colpevole dei reati di cui ai capi a art. 416 cod. pen.
partecipe; ff art. 648 cod. pen; g art. 624 cod. pen; h art. 624 bis cod. pen.; i
art. 624 cod. pen.; m art. 624 bis cod. pen.; n art. 624 bis cod. pen.; 01 art.
648 cod. pen.; p art. 624 bis cod. pen.; r art. 648 cod. pen.; s art.624 cod.
pen.; ss art. 629 cod. pen.; t art. 624 bis cod. pen.; tt art. 629 cod. pen.; w art.
624 bis cod. pen.; capo x art. 624 cod. pen.; y art. 624 cod. pen.; z art. 624
cod. pen.; Al art. 624; capo B1 art. 624; Cl art. 624; F1 ari. 624; G1 art. 624
cod. pen.; H1 art. 624 cod. pen.; H2 art. 337 cod. pen.; 11 art. 624 cod. pen.;
12 art. 629 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale,
lo condannò alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione e 600,00 euro di
multa;
Carreras Cristian colpevole dei reati di cui ai capi: a art. 416 partecipe; Al
art. 624 cod. pen.; El art. 624 cod. pen.; F1 art. 624 cod. pen.; G1 art. 624

partecipe; d art. 648 cod. pen.; e art. 624 cod. pen; ee art. 629 cod. pen.; h

cod. pen.; H1 art. 624 cod. pen.; H2; art. 337 cod. pen,; 11 art. 624 cod. pen.,
concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti lo condannò alla
pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e 400,00 euro di multa.
I predetti imputati e Farris Mirko proposero gravame ma la Corte
d’appello di Cagliari, con sentenza del 7.3.2012 confermò la decisone di
primo grado.
Ricorrono per cassazione i difensori di Cogoni Ignazio, Mascolo
Crostian, Cogoni Renzo, Cortis Angelo, Loi Luca, Muscas Daniele, Salis
Massimo, Spano Efisio e Vargiu Antonio.
All’odierna udienza sono state separate le posizioni di Salis Massimo e
Vargiu Antonio.
Carreras Cristian deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla eccepita nullità
della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta da un giudice
incompatibile per aver anticipato il giudizio disponendo vari sequestri;
mancherebbe qualunque risposta da parte della Corte d’appello;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il reato associativo in quanto mancherebbero un
indeterminato e stabile progetto illecito ed un formazione dotata di
mezzi strumentali; la sussistenza del sodalizio è stata incentrata sulla
figura di un soggetto indicato come “zio” e che si è ritenuto di
identificare in Cogoni Renzo, senza univoci elementi; peraltro a
Cogoni sono attribuiti solo tre reati fine, non pianificati e commessi in
modo occasionale e le intercettazioni coprono un arco di soli trenta
giorni; alle doglianze non sarebbe stata data convincente risposta;
3. vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta sulle istanze di
dissequestro.
Il difensore di Cogoni Ignazio deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il reato
associativo del quale non sussisterebbero gli elementi costitutivi e che
sarebbe basata suolo sulla partecipazione ad un unico reato fine e sulla

Roberto, Perseu Denise e Zicca Andrea, nonché personalmente Carreras

contiguità con il fratello Renzo considerato capo e promotore
dell’associazione. La condotta dell’imputato sarebbe stata occasionale e non
avrebbe fornito in via continuativa e consapevole alcun contributo alla vita del
sodalizio.
Cogoni Renzo deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla eccepita nullità
incompatibile per aver anticipato il giudizio disponendo vari sequestri;
mancherebbe qualunque risposta da parte della Corte d’appello;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il reato associativo in quanto mancherebbero un
indeterminato e stabile progetto illecito ed un formazione dotata di
mezzi strumentali; la sussistenza del sodalizio è stata incentrata sulla
figura di un soggetto indicato come “zio” e che si è ritenuto di
identificare in Cogoni Renzo, senza univoci elementi; peraltro al
ricorrente sono attribuiti solo tre reati fine, non pianificati e commessi
in modo occasionale e le intercettazioni coprono un arco di soli trenta
giorni; alle doglianze svolte non sarebbe stata data convincente
risposta; in relazione all’affermazione di responsabilità per i reati fine;
in ordine al reato di ricettazione di cui al capo d vi sarebbe solo una
intercettazione di contenuto ambiguo; in ordine al reato di estorsione
di cui al capo ee gli indizi non sarebbero gravi, precisi e concordanti, i
colloqui avrebbero contenuto ambiguo; in ordine al reato di estorsione
di cui al capo oo sarebbe stata valorizzata una indimostrata
intermediazione di Cogoni; non sarebbe stato superato il dubbio
ragionevole e la condanna sarebbe basata sui precedenti penali;
3. vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta sulle istanze di
dissequestro.
Cortis Angelo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in
quanto l’affermazione di responsabilità si fonda sulle dichiarazioni di Angioni
Raffaele che avrebbe dovuto essere sentito quale indagato avendo svolto
attività di intermediario e la persona offesa Pizzorno cercò di non

della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta da un giudice

coinvolgerlo evidentemente perché consapevole di esporlo a rischio di
procedimento penale. Inoltre Angioni ha indicato in E 750,00 il prezzo per la
restituzione del bene, mentre dalle intercettazioni risulterebbe di 500,00.
Per le stesse ragioni sarebbe inutilizzabile la individuazione fotografica
operata da Angioni.
Loi Luca deduce:

1. mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità
per il reato associativo; non risulterebbe alcun contatto tra Loi e
Cogoni Renzo;
2. violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche
ed alla misura della pena inflitta in misura superiore a quella
determinata per altro soggetto ritenuto uno dei promotori.
Il difensore di Mascolo Roberto deduce vizio di motivazione in quanto
dalle intercettazioni non emergerebbero indizi gravi precisi e concordanti in
quanto frammentarie, mentre non sarebbe congrua ed adeguata la
motivazione laddove desume la partecipazione di Mascolo al reato
associativo solo in ragione dei numerosi reati fine ritenuti da lui commessi.
Neppure si potrebbero trarre elementi dal’intero compendio probatorio,
giacché il G.U.P. aveva assolto Mascolo da sei reati. In particolare con
riferimento alla ricettazione del motociclo Honda di cui al capo ff la sentenza
impugnata afferma che Salis parlò con Mascolo, senza citare l’intercettazione
da cui ricava tale assunto e senza precisare cosa abbia fatto concludere che
l’interlocutore fosse Mascolo. Peraltro l’sms citato a p. 65 farebbe escludere
che Mascolo sia concorso nel reato. Quanto al furto aggravato del motociclo
Honda di cui al capo g la sentenza si fonda su sms che non consentirebbero
tale conclusione. Quanto al furto della moto Ducati di cui al capo h, le
intercettazioni citate a p. 74 non sorreggerebbero l’affermazione di
responsabilità, così come, quanto al furto aggravato del motoveicolo di cui al
capo i, quelle citate a p. 79, tanto più che si si sostiene che, nello stesso
frangente, sarebbe stato commesso un furto in una casa e di un altro
motociclo. In ordine al furto dell’autovettura Toyota di cui al capo m il
riferimento dell’interlocutore agli occhiali rubati non potrebbe configurare
8

indizi. Con riferimento al furto del motoveicolo KTM non sarebbe provato
alcun apporto causale. Quanto al delitto di ricettazione di una moto di cui al
capo ol ed al furto delle bombole da immersione di cui al capo p le
intercettazioni non proverebbero nulla. In ordine al furto della moto Suzuki di
cui al capo s non vi sarebbe prova che sia Mascolo l’interlocutore nelle
conversazioni intercettate e comunque le stesse fanno riferimento ad uno
scooter. Per il delitto di estorsione di cui al capo ss I riconoscimento di
scooter simile a quello usato per il furto non sarebbe prova di responsabilità.
In relazione al furto della moto Kawasaki ed alla successiva estorsione di cui
ai capi t e tt la responsabilità è stata affermata sulla base di frasi equivoche.
Quanto al furto della moto Kawasaki di cui al capo w la telefonata intercettata
non sarebbe inequivoca. Non sarebbe stata fornita prova del concorso per il
reato di furto di cui al capo Al, di quelli di cui al capo B 1 e CI, mentre per i
furti di cui ai capi F1 e G1 le intercettazioni sarebbero equivoche. Quanto al
furto della moto Ducati di cui al capo 11 ed alla estorsione di cui al capo 12 la
prova non sarebbe sufficiente. In ordine al reato associativo di cui al capo A
gli elementi costitutivi del reato non potrebbero essere desunti dal fatto che
Cogoni Renzo stimolasse i coimputati a lavorare, o dal fatto che fossero
tossicodipendenti.
Muscas Daniele deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla eccepita nullità
della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta da un giudice
incompatibile per aver anticipato il giudizio disponendo vari sequestri;
mancherebbe qualunque risposta da parte della Corte d’appello;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il reato associativo in quanto mancherebbero un
indeterminato e stabile progetto illecito ed un formazione dotata di
mezzi strumentali; la sussistenza del sodalizio è stata incentrata sulla
figura di un soggetto indicato come “zio” e che si è ritenuto di
identificare in Cogoni Renzo, senza univoci elementi; peraltro a
Cogoni sono attribuiti solo tre reati fine, non pianificati e commessi in
modo occasionale e le intercettazioni coprono un arco di soli trenta

Mascolo da parte della persona offesa come la persona a bordo di uno

giorni; alle doglianze svolte non sarebbe stata data convincente
risposta; non sarebbero rilevanti gli sms citati;
3. vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta sulle istanze di
dissequestro.
Il difensore di Perseu Denise deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione

di responsabilità per il delitto di associazione per delinquere in quanto
sarebbero assenti o di dubbia sussistenza gli elementi costitutivi di
tale reato e cioè la permanenza del vincolo associativo, la
predisposizione di mezzi, la permanente consapevolezza di far parte
dell’illecito sodalizio, l’apporto di un contributo apprezzabile e concreto
all’esistenza ed al rafforzamento dell’associazione; mancherebbe in
particolare un contributo causale da parte dell’imputata e l’affectio
societatis; dalle intercettazioni emergerebbe l’estraneità della donna

ed un posizione volta al più a conseguire vantaggi in ragione della
relazione affettiva con Salis;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di
riciclaggio, dal momento che la donna avrebbe agito al solo fine di
procurare a se un profitto e quindi con l’elemento soggettivo della
ricettazione; la preoccupazione di occultare la provenienza delittuosa
era di Salis e non dell’imputata; le azioni della donna, quali la ripulitura
del veicolo e l’applicazione di adesivi, sarebbero state inidonee ad
occultare la provenienza dello scooter.
Spano Efisio deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione alla eccepita nullità
della sentenza di primo grado in quanto sottoscritta da un giudice
incompatibile per aver anticipato il giudizio disponendo vari sequestri;
mancherebbe qualunque risposta da parte della Corte d’appello;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità per il reato associativo in quanto mancherebbero un
indeterminato e stabile progetto illecito ed un formazione dotata di
mezzi strumentali; la sussistenza del sodalizio è stata incentrata sulla

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figura di un soggetto indicato come “zio” e che si è ritenuto di
identificare in Cogoni Renzo, senza univoci elementi; peraltro a
Cogoni sono attribuiti solo tre reati fine, non pianificati e commessi in
modo occasionale e le intercettazioni coprono un arco di soli trenta
giorni; alle doglianze non sarebbe stata data convincente risposta;
3. vizio di motivazione in relazione alla mancata risposta sulle istanze di

Il difensore di Zicca Andrea deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in relazione al ritenuto concorso in estorsione di cui al capo oo in
quanto Zicca non avrebbe svolto, dopo il furto, alcun ruolo nella richiesta di
denaro per la restituzione del mezzo sottratto al proprietario, sicché non
avrebbe fornito alcun apporto causale alla perpetrazione del reato. Sarebbe
arbitrario l’uso del plurale con riferimento alle intercettazioni, riferibili al solo
Tocco. Neppure vi sarebbe prova che Zicca avesse ricevuto una parte del
provento dell’estorsione. Sono indicati gli atti a sostegno delle
argomentazioni svolte.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto da Carreras Cristian, il primo
motivo di ricorso proposto da Cogoni Renzo, il primo motivo di ricorso
proposto da Muscas Daniele ed il primo motivo di ricorso proposto da Spano
Efisio sono manifestamente infondati.
Anzitutto l’indebita manifestazione del convincimento da parte del
giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione
procedurale, anche nell’ambito di un diverso procedimento, rileva come
causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul
merito della “nas iudicanda”, owero sulla colpevolezza dell’imputato, senza
che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali,
nonché quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di
merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento
incidentale adottato. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41263 del 27/09/2005 dep.
15/11/2005 Rv. 232067 La S.C. ha confermato la decisione della Corte

dissequestro.

d’appello che aveva respinto l’istanza di ricusazione, in una fattispecie in cui
il richiedente deduceva che il giudice avesse espresso valutazioni sul merito
del processo, negando l’ammissione d’ufficio di nuove prove per superfluità
delle medesime).
Nel caso in esame non vi è stata anticipazione di giudizio ed in ogni
caso la stessa non era indebita.
Inoltre l’incompatibilità del giudice non produce alcuna nullità dell’attività

processuale dal medesimo svolta, ma solo abilita chi vi ha interesse alla
dichiarazione di ricusazione. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 1454 del 8/1/1997
dep. 04/11/1996 Rv. 207706).
E irrilevante l’eventuale difetto di motivazione sul punto nella sentenza
impugnata poiché il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di
legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto,
giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o
contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque
esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza. (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 19696 del 20/05/2010 dep. 25/05/2010 Rv. 247123).
2. Il secondo motivo di ricorso proposto da Carreras Cristian, il ricorso
proposto nell’interesse di Cogoni Ignazio, il secondo motivo di ricorso
proposto da Cogoni Renzo, il primo motivo di ricorso proposto da Loi Luca, il
ricorso proposto nell’interesse di Mascolo Roberto per la parte relativa al
reato associativo, il secondo motivo di ricorso proposto da Muscas Daniele, il
primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Perseu Denise ed il
secondo motivo di ricorso proposto da Spano Efisio sono manifestamente
infondati e svolgono censure di merito.
Va anzitutto ricordato che la Corte territoriale ha richiamato e fatta
propria la sentenza di primo grado (p. 9 motivazione sentenza impugnata) e
comunque il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della
motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle
sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda
confluendo in un risultato organico ed inscindibile. (Cass. Sez. 2, Sentenza n.
11220 del 13.11.1997 dep. 5.12.1997 rv 209145).

12

La sussistenza dell’associazione finalizzata alla perpetrazione dei furti,
delle estorsioni e degli altri reati fine è stata ritenuta sussistente dai giudici di
merito sulla base delle conversazioni telefoniche intercettate sull’utenza in
uso a Spano Efisio nel periodo tra l’ottobre 2007 e il gennaio 2008 dalle
quali emergevano elementi circa l’esistenza di uno stabile collegamento tra
diversi soggetti al fine della commissione di gravi reati contro il patrimonio.
Spiccava la figura del menzionato Renzo Cogoni, ritenuto capace di imporre

ai giovani a lui collegati le sue pretese, al quale costoro dovevano rendere
conto delle loro intraprese criminose, creditore nei confronti dei più giovani
sodali di importanti somme, per riscuotere le quali non esitava a imporre agli
stessi di rubare ed estorcere denaro alle vittime dei furti, a minacciarli di gravi
ritorsioni ed a percuoterli, giungendo anche a pugnalare i debitori
inadempienti. Queste prime risultanze avevano trovato conferma a seguito
dell’iscrizione di nuovi procedimenti (in particolare del procedimento n.
8501/2008 RNR e cioè l’attuale procedimento, nel cui ambito venivano
disposte le intercettazioni a carico degli attuali imputati, utilizzate nel
presente procedimento, (pagina 8 della sentenza di primo grado), estese le
attività di intercettazione a soggetti concorrenti nei delitti, le cui risultanze,
corroborate dalle ulteriori indagini di polizia giudiziaria e dai servizi correlati,
consentivano di accertare compiutamente numerosi episodi delittuosi posti in
atto ed i soggetti coinvolti, nonché chiarire con maggiore puntualità la rete dei
collegamenti tra i vari protagonisti.
Sulla scorta delle informative redatte dalla Squadra di p.g. del
Commissariato di Quartu Sant’Elena, dalle denunce delle persone offese, dai
verbali di sommarie informazioni testimoniali, dalle conversazioni e messaggi
intercettati, nonché dalle operazioni di osservazione e controllo poste in atto
dagli operanti i giudici di merito ritenevano l’esistenza un gruppo criminale
capeggiato da Renzo Cogoni, chiamato da tutti i sodali con l’appellativo di
“zio”, collante del quale era il traffico di stupefacenti da costui organizzato e
con il quale Cogoni controllava e manovrava gli altri imputati, suoi subordinati
che, con ruoli e compiti differenziati, attuavano gli scopi dell’associazione,
collegati al commercio di droga (per cui si era proceduto con separato
procedimento) e la commissione di una serie indeterminata di furti aggravati,
in specie di motoveicoli e auto e loro pezzi, nonché all’interno di locali di
13

Quartu S.E. e dei paesi limitrofi, ed ancora ricettazioni, riciclaggi ed
estorsioni.
Erano emersi delitti contro il patrimonio commessi dal febbraio 2008 al
gennaio 2009 e oltre, secondo compiti, ruoli e schemi di azione collaudati e
reiterati, delitti che, sia pur con titoli di responsabilità diversificati in capo a
ciascuno degli imputati, ritenuti tutti riconducibili ad un programma criminoso
condiviso, preordinato e deliberato, quanto meno nei suoi tratti essenziali.

Sotto il profilo probatorio, secondo i giudici di merito assumeva
particolare importanza, per la sua significativa ripetizione, la coincidenza,
osservata in molteplici episodi, tra le denunce delle persone offese dei furti e
delle estorsioni e l’attività delinquenziale dei suoi autori e l’andamento seriale
della maggior parte dei furti elencati nei capi d’accusa, caratterizzati da:
– sottrazione (di norma in ora notturna) dell’automobile o del moto-veicolo da
parte di un gruppo di soggetti gravitanti nella stessa cerchia;
– presa di contatto con le vittime di furti, che in alcuni casi assumevano
l’iniziativa di risalire, rivolgendosi ad una zona ben definita di Quartu, quella
dei palazzi popolari dello IACP, alle persone in grado di far loro riottenere
quanto sottratto;
– richiesta alla persona offesa e conseguimento di danaro in cambio della
restituzione della refurtiva.
Secondo i giudici di merito gli imputati non si limitavano a collaborare
nei delitti fine, ma si era formata una vera e propria banda criminale, una
“compagnia”, come lo stesso Spano l’aveva efficacemente definita in una
delle telefonate intercettate. In particolare era sufficiente una telefonata — in
genere era il Salis a pianificare l’operazione — per mettere in moto una
squadra tanto ben collaudata che i singoli membri all’interno del gruppo
potevano di volta in volta mutare con piena intercambiabilità, ed essere
comunque e sempre in grado di apprestare le professionalità, i mezzi e gli
attrezzi occorrenti allo scopo senza neppure bisogno di accordi o spiegazioni
particolari (p. 19 motivazione sentenza impugnata).
Nella sentenza di appello sono poi richiamate le intercettazioni sulla
scorta delle quali era stata ritenuta sia la sussistenza dell’associazione che la
responsabilità dei singoli.

14

motivi di ricorso sopra richiamati non tengono conto del fatto che è
possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato
di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito
soltanto in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il
giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello
reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile. (Cass. Sez. 2A sent. n.
38915 del 17.10.2007 dep. 19.10.2007 rv 237994).

In definitiva i motivi di ricorso propongono una ricostruzione alternativa
a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per
Cassazione, perché sia rawisabile la manifesta illogicità della motivazione
considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione
contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere
inconfutabile, owia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a
quella ritenuta in sentenza. (Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep.
22.12.1998 rv 212054).
Ne consegue che tutti i predetti motivi di ricorso sono proposti al di fuori
dei casi consentiti.
I predetti motivi sono peraltro altresì manifestamente infondati giacché
nella motivazione delle sentenze di merito non si ravvisa alcuna manifesta
illogicità che la renda sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione
non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia
compatibile con il senso comune e con “i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento”, secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass.
Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez.
2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica la
contraddittorietà o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla
verità degli enunciati che la compongono.

15

3. Il ricorso proposto da Cortis Angelo contiene una mera ripetizione dei
motivi di appello senza dettagliatamente argomentare sulla risposta fornita
dalla Corte di merito, la quale ha affermato che dalle indagini esperite nei
giorni successivi al furto di cui al capo e in danno di Pizzorno, si era appurato
che colui che aveva funto da mediatore era un certo Raffaele Angioni,
giovane residente a Quartu Sant’Elena, il quale svolgeva le mansioni di
giardiniere presso lo Sporting Club di Quartu Sant’Elena e che era

intervenuto su richiesta di Francesco Belfiori, gestore del miniclub avente
sede all’interno della struttura sportiva e cognato del derubato. Il Belfiori,
sentito come sommario informatore, aveva riferito che suo cognato, non
appena subito il furto, si era recato presso la struttura sportiva nella quale
egli stava lavorando e gli aveva chiesto di dargli una mano a distribuire dei
foglietti per recuperare il veicolo; egli, non potendo spostarsi dalla struttura,
aveva chiesto la cortesia ad Angioni di provvedere lui alla distribuzione;
questi, tra l’altro, avendo udito il dialogo tra lui ed il cognato, aveva osservato
che, considerato il luogo in cui era awenuto il furto, era molto probabile che
lo scooter fosse nascosto nei palazzi prossimi alla via Sant’Antonio; perciò
l’Angioni, che conosceva il posto, si era reso disponibile, solo dietro forti
insistenze del Belfiori, a prendere informazioni e nel primo pomeriggio aveva
comunicato che coloro che avevano il motoveicolo pretendevano per la sua
restituzione 750,00 euro, precisando che il prezzo indicatogli non era
trattabile. Belfiori aveva precisato che lo stesso Angioni, su pressante
richiesta sua e del cognato, aveva consegnato il denaro e ricevuto il
motoveicolo che aveva restituito al proprietario (p. 286 motivazione della
sentenza impugnata).
Ne consegue che Angioni aveva agito nell’esclusivo interesse della
vittima, sicché non vi era ragione per sentirlo come indagato.
Quanto alle diverse cifre indicate nelle intercettazioni quale prezzo per
la restituzione, ad avviso della Corte d’appello, non sarebbe stato comunque
Angioni a lucrare sulla estorsione bensì qualcuno dei partecipanti che
cercavano in tutti i modi di “fregarsi” l’uno con l’altro e tutti insieme di
“fregare” Cogni Renzo per avere qualche soldo in più (p. 290 motivazione
sentenza impugnata).

16

4. Il ricorso proposto nell’interesse di Mascolo Roberto, per la parte
relativa ai reati fine è manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte d’appello ha rilevato che, con riferimento ai singoli reati fine,
Mascolo non aveva appellato per i reati di cui ai capi rxyz Hi H2, mentre
per altri contestava la sua partecipazione ai fatti sostenendola insufficienza
del compendio probatorio, ma esaminando in modo parcellizzato gli elementi
di prova. Ad integrazione di quanto già esposto nella parte espositiva della
quanto al capo ff (ricettazione continuata del motociclo Honda in danno di
Marco Paolo Oggiano), il Mascolo non si era limitato ad offrirsi da
intermediario, promettendo anche di tenere il riserbo sulla operazione, ma
aveva condotto sul luogo in cui era si trovava la cosa un possibile acquirente
interessato all’acquisto;
quanto al capo g (furto in danno di Sergio Marcoleoni), Mascolo era insieme
a Salis e Tocco nel corso dell’inseguimento da parte della polizia
immediatamente successivo al furto, come risultava da intercettazioni;
quanto al capo h (furto della moto Dukati in danno di Mirko Simula), non solo
la moto rubata era stata ritrovata nello scantinato del palazzo in cui abitava
Roberto Mascolo, ma Mascolo aveva partecipato anche alle conversazioni
con i complici che erano appostati in attesa del momento propizio per
eseguire il furto;
quanto al reato di cui al capo i (furto del motoveicolo Scarabeo in danno di
Antonio Spano), non solo Mascolo era presente sul luogo del furto ma era
addirittura in possesso dello Scarabeo subito dopo la sua commissione,
mentre come sia stata possibile la commissione di due furti a breve distanza
di tempo e di luogo era stato spiegato dalla sentenza di primo grado a pagina
56 della sentenza di primo grado, e di ciò non si fa carico l’appellante;
quanto al reato di cui al capo m (furto della Toyota Yaris ), non vi è solo la
telefonata con cui Salis chiedeva a Mascolo se aveva dimenticato nella sua
macchina gli occhiali poco prima rubati dalla Toyota (il che è già ampiamente
significativo poiché parlavano di un fatto comune ad entrambi), ma vi sono
anche tutti gli accordi fra Salis e Mascolo per andare a commettere il furto;
quanto al reato di cui al capo ol (ricettazione della Kavasaki sottratta a
Cristian Mereu), Mascolo era stato chiamato in causa come intermediario da

sentenza impugnata rilevava:

Tocco e Salis e successivamente aveva parlato direttamente della moto con
Tocco promettendo il suo interessamento in merito alla cessione della
stessa;
quanto al reato di cui al capo p (furto di bombole ed attrezzature per
immersioni nella abitazione di Gaetano Esposito), Mascolo aveva preso
appuntamento con i correi per commettere il furto, aveva la disponibilità della
refurtiva subito dopo il furto, come risultava anche dalla telefonata con il

proprio padre e successivamente si era interessato per piazzarla;
quanto ai reati di cui ai capo s ss (furto della moto Suzuki in danno di Marco
Lampis e successiva estorsione), la prova a carico del Mascolo era il
riconoscimento ad opera del derubato come la persona a bordo dello
Scarabeo nero, il che lo collegava sia al furto che alla successiva estorsione;
inoltre vi sono i riscontri degli accordi telefonici con i complici;
quanto ai reati di cui ai capi t tt (furto della Kawasaki in danno di Piras
Alessandro e successiva estorsione), richiamava le intercettazioni che
consentono di seguire praticamente in diretta la partecipazione del Mascolo
al furto e quelle da cui si ricava che Mascolo aveva ricevuto 350 euro dalla
estorsione;
quanto al reato di cui al reato ww (furto della Kavasaki in danno di
Massimiliano Basciu), richiamava le conversazione combinate in ordine agli
accordi immediatamente precedenti al furto e quelle da cui si ricava che
Mascolo si era preoccupato immediatamente dopo il furto di occultare la
moto rubata a casa del Loi);
quanto ai reati Al B1 Cl F1 G1 11 12, richiamava la parte espositiva della
sentenza per gli elementi probatori emersi in relazione ai singoli fatti e
rilevava che le intercettazioni telefoniche, al di là dell’uso dello slang, non
sono neppure criptiche e sono ben comprensibili da chiunque (p. 268 e 269
motivazione sentenza impugnata).
Peraltro tale motivazione è integrata anche dalla parte espositiva
generale della sentenza impugnata e da quella di primo grado, peraltro
espressamente richiamate.
Si tratta di motivazione priva di qualsiasi manifesta illogicità che la
renda sindacabile in questa sede.

18

I.

5. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Perseu Denise
è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha richiamato le intercettazioni dalle quali risulta la
richiesta della Perseu di una targa da apporre sullo scooter rubato che
intendeva tenere (p. 83 motivazione sentenza impugnata).
6. Il ricorso proposto nell’interesse di Zicca Andrea è manifestamente

infondati e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha motivato il concorso nel reato di cui al capo oo
sulla considerazione che egli ed il Tocco, dopo il furto del motoveicolo
Kawasaki di cui al capo o, avevano interessato varie persone per la cessione
della moto o per la restituzione di essa al proprietario, previa estorsione (p.
108 motivazione della sentenza impugnata).
Si tratta di ricostruzioni di merito motivate in modo non manifestamente
illogico e quindi insindacabili in questa sede.
7. Il terzo motivo di ricorso proposto da Carreras Cristian, il terzo motivo
di ricorso proposto da Cogoni Renzo, il terzo motivo di ricorso proposto da
Muscas Daniele ed il terzo motivo di ricorso proposto da Spano Efisio sono
manifestamente infondati.
La Corte d’appello ha infatti ritenuto generica la richiesta di
dissequestro (v. p. 251 motivazione sentenza impugnata).
8. Il secondo motivo di ricorso proposto da Loi Luca è manifestamente
infondato.
In ordine al diniego delle attenuanti generiche a Loi, la Corte territoriale
ha motivato che le stesse non potevano essere concesse (tanto meno
prevalenti considerata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.), stante la rilevante
recidiva e la gravità oggettiva dei fatti inseriti in ambito associativo.
In tale motivazione non vi è alcuna violazione di legge o vizio di
motivazione.
In ordine all’entità della pena inflitta a Loi, la sentenza impugnata ha
rimarcato che gli era stata inflitta la pena per il reato più grave (estorsione)
nel minimo edittale e che anche l’aumento per continuazione era stato
19

minimo, considerata la recidiva specifica reiterata infraquiquennale, non
esclusa richiamando la storia criminale e la elevata pericolosità sociale
dell’imputato che aveva condotto una vita dedita al crimine.
Gli argomenti svolti non solo non presentano alcuna illogicità e non
implicano alcuna violazione di legge, ma giustificano le pene inflitte, a
prescindere dal fatto che Loi e Selis siano stati ritenuti semplici partecipi
anziché capi o promotori, e nessuna comparazione è perciò possibile rispetto

alla misura della pena inflitta a capi e promotori, dal momento che sono
diversi i parametri di riferimento.
La determinazione in concreto della pena costituisce peraltro il risultato
di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi
offerti dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in
relazione alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata
l’irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla
adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia
pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod.
pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass.
Sez. 6, sent. n. 10273 del 20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass.
N. 155508; n. 148766; n. 117242).
9. Tutti i ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono
essere condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — ciascuno al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione
dei motivi dedotti.
P.Q.M.

20

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla
Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 16.4.2013.

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