Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18874 del 05/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18874 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: DI GIURO GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROSTAMO SALVATORE N. IL 31/08/1976
avverso l’ordinanza n. 434/2016 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 03/06/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;
Irtte/sentite le conclusioni del PG Dott. ?‘
e_k_. (Q- l ‘2- 1-4■

Uditi difensor‘Avv.:

cy

cAq.ry:s

ig

Data Udienza: 05/12/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale del riesame di
Catanzaro ha confermato l’ordinanza emessa in data 02/05/16 dal G.i.p.
del Tribunale di Catanzaro, con cui veniva applicata la misura cautelare
della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di Prostamo Salvatore,
in relazione ai delitti di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 4 e 7 I. 895/67, 7

(capo 61), e 416 bis cod. pen. (capo 71).
Detto Tribunale, dopo avere premesso che il presente procedimento
ha ad oggetto oltre alla cosca Mancuso di Limbadi, egemone sul territorio
di Vibo Valentia, anche l’operatività di una sua diramazione rappresentata
dalla cosca capeggiata da Accorinti Antonino, detto “Nino”, coadiuvato da
Bonavita Francesco Giuseppe e Melluso Leonardo, operante nel comune di
Briatico, passa alla disamina delle fattispecie di cui risulta gravemente
indiziato il Prostamo.
Quanto alla detenzione illecita di armi comuni da sparo ascritta al
medesimo, l’ordinanza impugnata sottolinea come la gravità indiziaria
emerga non solo dalla conversazione ambientale a bordo dell’auto in uso
del suddetto, in data 1.12.12, in cui lo stesso si vanta con la figlia
acquisita di detenere armi già da quando aveva quindici anni,
specificandone anche alcune caratteristiche, e di essere salito una volta a
Vibo con la pistola, pronto a sparare, ma anche da precedenti
conversazioni ambientali, intervenute con Granato Giuseppe, suo socio, in
cui il Prostamo esterna l’intenzione di acquistare altre armi e
precisamente in Ucraina ove ha dei contatti (circostanza che trova
conferma nel suo legame coniugale con una donna originaria di detta
nazione). La pronuncia evince, altresì, la gravità indiziaria in ordine alla
ricorrenza della finalità agevolativa della consorteria mafiosa degli
Accorinti dal tenore complessivo delle conversazioni con Granato
Giuseppe, dalle quali emerge la collaborazione con esponenti del clan
Mancuso e la detenzione di armi per conto degli stessi.
Quanto all’ ulteriore fattispecie ascritta all’indagato e precisamente
alli intestazione fittizia nella misura del 25 % della titolarità formale delle
quote di partecipazione al capitale sociale della S.I.C.A.M. s.r.I., di cui in
realtà erano proprietari occulti Accorinti Antonino e Bonavita Francesco
Giuseppe, detta pronuncia evidenzia carne la gravità indiziaria si evinca,
oltre che dalla documentazione in atti (atto costitutivo della società del

1

I. 203/91 (capo 55), 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356/92, 7 I. 203/91

2008, decreto di sequestro emesso dal Tribunale – Sezione Misure di
prevenzione di Vibo Valentia l’anno precedente nei confronti dell’Accorinti
a riprova del suo interesse all’intestazione fittizia, dagli atti di
compravendita della SICAM e via dicendo), dalle conversazioni
intercettate tra Granato e Prostamo. Dalle stesse, invero, emergono la
suddivisione in quattro parti dei proventi della società (conversazione con
il Granato del 9.8.11), le richieste economiche del Bonavita riferite alla

manifestata dal Granato all’ Accorinti di tinteggiare una delle case della
società prima di consegnarla agli acquirenti (prog. 3707 RIT 299/11), i
riferimenti plurimi alla società in essere e alla circostanza che i soci
occulti non avrebbero garantito nella maniera attesa i soci formalmente
intestatari, anzi imponendo loro spese ulteriori come nel caso dei lavori
commissionati ai fratelli Melluso, il riferimento dei due alla necessità di
vedersi con “tutti” (quando solo i suddetti erano soci formalmente
intestatari di quote della SICAM). La pronuncia impugnata individua la
ricorrenza dell’ aggravante della finalità agevolativa del sodalizio mafioso
nel fatto che sia il Granato che il Prostamo fossero ben consapevoli della
caratura criminale dei soci occulti, da cui si aspettavano di essere tutelati,
e, quindi, consentissero il consolidamento del potere economico del clan
capeggiato dall’ Accorinti. Detta pronuncia sottolinea la neutralità delle
circostanze addotte dalla difesa ( il fatto che il Prostamo avesse acceso
un mutuo per far funzionare la S.I.C.A.M. e che questi all’ atto del
recesso non avesse conseguito alcun utile per l’esposizione debitoria della
società), inidonee ad escludere la contestata intestazione fittizia.
Quanto all’esistenza della cosca operante nella zona di Briatico,
I.C..:rZve
eret
eta.a.
di Bonavita Francesco
capeggiata da Accorinti Antonino con i
Giuseppe, l’ordinanza impugnata la evince, sotto il profilo gravemente
indiziario, dalle captazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di
giustizia. Detto provvedimento evidenzia come alle convergenti
dichiarazioni sull’esistenza di detta cosca capeggiata dall’ Accorinti e sulla
sua operatività in Briatico, ove il suddetto risultava gestore di una
struttura turistica locale denominata Green Garden, rese dai collaboratori
di giustizia Carlo Vavalà, Giuseppe Scriva, Eugenio William Polito,
Guglielmo Capo, Giampà Giuseppe, Servello Angiolino, Moscato Raffaele,
nonché del primo, del terzo e del sesto sul fatto che fosse propalazione
del clan capeggiato da Pantaleone Mancuso detto “Scarpuni”, si
aggiungano le dichiarazioni di Merli Agnese, che riferisce

società ( conversazioni progg. 13 e 955 RIT 299/11), la necessità

dell’affermazione sul territorio suddetto sia del Bonavita che dell’Accorinti,
quali referenti dei Mancuso, a seguito della sparizione del Muggeri, suo
compagno. Ed evidenzia, inoltre, come i contatti tra gli Accorinti e la
cosca Mancuso emergano anche dalle risultanze di altri procedimenti e
trovino una conferma nelle captazioni, nonché nel summit tenuto con le
altre cosche, nella gestione delle cerimonie religiose e nella gestione di
attività economiche da parte dei primi nell’interesse ultimo della cosca

Il Tribunale del riesame sottolinea come alcuni passaggi delle
conversazioni captate evidenzino la forza di intimidazione derivante dal
vincolo associativo e la diffusione sul territorio della condizione di
assoggettamento e di omertà, e come sia indubbia la gravità indiziaria del
delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. a carico del Prostamo. Il quale,
oltre a fungere da prestanome nell’attività economica di cui si è detto, si
avvale, come emerge da alcune conversazioni, dei vantaggi derivanti
dalla protezione da parte di Nino Accorinti in relazione anche agli incarichi
affidatigli come geometra; svolgendo, altresì, da raccordo tra i vertici
dell’organizzazione e gli amministratori e/o funzionari del Comune di
Briatico e in un’ occasione adottando un escamotage d’accordo con un
tecnico comunale e con il sindaco di Briatico, accordo di cui erano a
conoscenza anche il Bonavita e l’Accorinti. Conversazioni, dalle quali sottolinea la pronuncia impugnata – emerge il condizionamento della
cosca Accorinti sul Comune di Briatico. E’ inoltre – sempre come
emergente dall’attività di captazione – a conoscenza di alcuni gesti
intimidatori del clan e della loro paternità, a riprova della sua intraneità al
sodalizio. E sempre, a riprova della stessa, mostra preoccupazione per
alcuni controlli della commissione prefettizia di accesso al Comune di
Briatico. Dimostrando, come sottolineato dall’ordinanza impugnata, il dolo
specifico di partecipazione al sodalizio criminoso, oltre che attraverso gli
episodi fine di cui sopra, laddove accetta consapevolmente l’anomalo
avviamento delle proprie imprese, operative nel settore edilizio, basato
sull’altrui stato di paura e soggezione ed anzi, col Granato, si lamenta di
una non adeguata tutela da parte dell’ Accorinti, rispetto al quale svolge
da trade union con il Comune di Briatico.

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Prostamo Salvatore, tramite il suo difensore.

(g)-1
3

Mancuso.

2.1 Con il primo motivo di impugnazione il difensore deduce vizio di
motivazione, travisamento della prova e violazione degli artt. 192, 273,
274, 292 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., 4 e 7 I. 895/67, 12 quinquies
I. 356/92, 7 I. 203/91. Dopo una premessa sui concetti di indizi ai sensi
dell’ art. 192 e dell’ art. 273 cod. proc. pen. e sui poteri di valutazione di
questa Corte, si censura l’ordinanza impugnata per avere valorizzato i
contributi dichiarativi che si concentrano sulla persona dell’ Accorinti, sul

in Briatico, ma non individuano l’esistenza di una cosca né tantomeno la
partecipazione del ricorrente. E peraltro si riferiscono a fatti risalenti. Si
critica, altresì, la valorizzazione delle dichiarazioni di Moscato Raffaele,
che poco riferisce sul conto di Accorinti Nino, parlando, invece, di
Accorinti Giuseppe, che è persona diversa, ed il conseguente
travisamento della prova. Si critica, infine, il riferimento ad altri
procedimenti penali e alla partecipazione a summit, senza specificarne la
rilevanza, e trascurando, altresì, che nel processo denominato Odissea sia
I’ Accorinti che il Bonavita sono stati assolti.
Si critica, inoltre, l’ordinanza impugnata per avere assegnato ai reati
fine un’impropria funzione di supplenza del retrostante reato associativo,
e per essersi, quanto a detto reato, limitata a richiamare alcune
intercettazioni ambientali senza dedurne elementi dimostrativi della
consapevolezza e volontà del ricorrente di far parte di un sodalizio
criminoso.
La difesa critica, altresì, l’ordinanza impugnata per avere fondato
l’ipotizzata intestazione fittizia, secondo cui l’Accorinti ed il Bonavita
gestirebbero di fatto il 50 % delle quote della S.I.C.A.M., su un generico
riferimento alla finalità di elusione delle disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniale, senza dar conto delle condotte
attraverso le quali si sarebbe concretizzata e della loro collocazione nel
tempo e nello spazio, limitandosi a richiamare le risultanze di
intercettazioni telefoniche ed ambientali circa un meccanismo divisorio e
di gestione, non riscontrato da alcun altro atto di indagine. Senza peraltro
che sia dimostrata la provenienza illecita delle somme investite e con
essa l’elemento soggettivo del reato. Si invoca, pertanto, l’assenza di
gravità indiziaria in relazione alla fattispecie, con travolgimento anche
dell’aggravante di cui all’ art. 7 I. 203/91.
Quanto, infine, alla detenzione illecita delle armi, in relazione alla
quale l’ordinanza impugnata configura una gravità indiziaria, si critica la

suo legame con i Mancuso e sulla sua gestione del Villaggio Green Garden

lettura delle conversazioni intercettate in tal senso, e si sottolinea che
un’attenta lettura escluderebbe detta gravità. Senza considerare che se il
Prostamo fosse stato reale detentore di armi non avrebbe espresso al
Granato l’intenzione di acquistarle. Si censura, infine, il carattere
pretestuoso della conferma dell’aggravante di cui all’art. 7 L.203/91.

1. Il ricorso è inammissibile.
In riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di
misure cautelari personali, va premesso che questa Corte è priva di
potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende
indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel
compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale
del riesame. Il controllo di legittimità, quindi, è limitato all’esame del
contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente
significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente,
ossia dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della
logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle
risultanze probatorie ( tra le altre, Sez. 4, n. 26992

del 29/05/2013,

Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv.
237012; Sez. 2, n. 9532 del 22/01/2002, Borragine, Rv. 221001; Sez.
Un., n. 11 del 22/03/2000 , Audino, Rv. 215828 ), avuto, altresì, riguardo
alla diversità di oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un
giudizio prognostico in termini di ragionevole e qualificata probabilità di
colpevolezza dell’indagato, rispetto a quella demandata al giudizio di
merito, che è intesa invece all’acquisizione della certezza processuale
della colpevolezza dell’imputato (Sez.1, n.1951 dell’1/04/2010,
Rv.247206). Senza che possa integrare vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata,
valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Sez. 1, n. 6972 del
07/12/1999, Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, n. 1496 dell’11/03/1998,
Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un., n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv.
199391 ).
Orbene, la motivazione dell’ordinanza impugnata, che si salda a
quella dell’ordinanza genetica, componendo insieme ad essa un unico e
coerente corpo argomentativo, procede ad una valutazione completa e

5

CONSIDERATO IN DIRITTO

logica di tutto il materiale investigativo, in una visione di insieme,
confrontandosi con le censure mosse dalla difesa ed in parte riproposte in
questa sede ed argomentando in modo non manifestamente illogico sia
sulla partecipazione associativa che sulla commissione da parte del
Prostamo dei reati fine, aggravati ai sensi dell’art. 7 d. I. n. 152 del 1991.
A fronte della quale la difesa : – oppone, in questa sede, censure del
tutto generiche in ordine alla mancata individuazione di una cosca

lamenta la valorizzazione a) delle dichiarazioni di Moscato Raffaele che
poco direbbe su “Nino”, b) del riferimento ad altri procedimenti penali e
alla partecipazione a summit, c) della partecipazione ai reati fine quale
sintomatica della partecipazione associativa, d) delle intercettazioni
ambientali come riscontranti la partecipazione di cui in ultimo, in assenza
di elementi dimostrativi della consapevolezza e volontà del ricorrente di
far parte di un sodalizio criminoso, e) quanto all’intestazione fittizia
ascritta, di un generico riferimento alla finalità di elusione delle
disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale e
del meccanismo divisorio e di gestione evincibile solo dalle intercettazioni
telefoniche ed ambientali, f) quanto, infine, alla detenzione illecita delle
armi, di intercettazioni ambientali documentanti la mera volontà di
acquisto delle armi. Si duole, infine, della conferma dell’aggravante di cui
all’art. 7 L.203/91 per i reati fine.
E’ di tutta evidenza, quindi, come sotto il profilo del vizio di
motivazione e della violazione di legge, la difesa tenda a prospettare una
rivisitazione degli elementi fattuali, preclusa in questa sede a fronte di
una completa e non manifestamente illogica ricostruzione, svolta dall’
ordinanza impugnata, della partecipazione del Prostamo all’ associazione
capeggiata dall’ Accorinti ed ai suoi reati fine, come analiticamente
riportata sopra nel fatto, previa analitica disamina delle convergenti
propalazioni dei collaboratori di giustizia, delle intercettazioni telefoniche
ed ambientali, della documentazione acquisita agli atti e comunque degli
esiti dell’ attività di polizia giudiziaria, nonché valutazione della
significatività dei reati fine quali segmenti della condotta associativa.
In presenza di una coerente valutazione di merito immune da vizi
logico-giuridici, del tutto conforme al paradigma normativo che si assume
essere violato e quindi resistente allo scrutinio di legittimità, non può
costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una
diversa valutazione delle risultanze degli atti celata sotto forma di

6

operante in Briatico e di una partecipazione ad essa del ricorrente; –

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8 8 95 n. 332

“Roma,Iì

1 9 APR. 201i
,

“violazione di legge” ovvero di vizio di motivazione, in quanto esule dai
poteri del giudice di legittimità quello della “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n.3833 del 24/11/2010,
dep. il 02/2/2011), dovendosi lo stesso limitare a controllare se la
motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace
di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (ex plurimis: Sez. 2,
n.38803 del 10/10/2008), se, quindi, sia compatibile con il senso comune

32839 del 09/05/2012).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186
del 2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro 1500,00
(millecinquecento).
Non derivando dalla presente decisione la rimessione in libertà del
ricorrente deve disporsi – ai sensi dell’art. 94, comma 1

ter,

delle

disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’imputato trovasi ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma
1 bis del citato articolo 94.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C.
1500,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del
provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
co.1-ter, disp.att. c. p. p.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 2, n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA