Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18873 del 23/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18873 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIONDINO FRANCESCO N. IL 25/05/1959
avverso l’ordinanza n. 4162/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
CUNEO, del 25/09/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/11/2016

Letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del dott.
Enrico Delehaye, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso
questa Corte, il quale ha concluso chiedendo la conversione del ricorso in
reclamo e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.
RITENUTO IN FATTO

sorveglianza di Cuneo, dopo lo svolgimento di udienza in camera di
consiglio, dichiarava inammissibile, richiamando gli artt. 666 e 678 cod.
proc. pen., il reclamo presentato dal detenuto Biondino Francesco, ai sensi
degli artt.

35-bis e 69, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354,

Ordinamento penitenziario, per denunciare un presunta violazione, da
parte della Direzione dell’Istituto penitenziario, del suo diritto a fruire di
un colloquio prolungato con i suoi familiari nel mese successivo a quello in
cui non ne aveva effettuato alcuno. Il Magistrato rilevava che il reclamante
non aveva dedotto o documentato di aver formulato alcuna istanza per
ottenere il colloquio.

2. Biondino Francesco ha proposto ricorso per cassazione affidato a
due motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente richiama l’art. 606, comma 1
lett. e), cod. proc. pen., deducendo che il Magistrato di sorveglianza deve
acquisire informazioni circa la violazione subita dal detenuto. Quest’ultimo
non aveva formulato richiesta al Direttore penitenziario perché costui
aveva, aprioristicamente e per tutti i detenuti, stabilito di accettare «la
richiesta delle due ore ma con l’obbligo del detenuto di rifiutare la
telefonata»
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente richiama l’art. 606, comma
1 lett. b) cod. proc. pen., deducendo che i provvedimenti
dell’Amministrazione penitenziaria incidenti su diritti soggettivi sono
sindacabili in sede giurisdizionale mediante reclamo al Magistrato di
sorveglianza. La declaratoria di inammissibilità del reclamo è illogica ed è
stata pronunciata in violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili.

2

1. Con provvedimento del 25 settembre 2014, il Magistrato di

Per il primo aspetto, deve rilevarsi che, data la mancanza (ammessa
anche nel ricorso per cassazione) di una specifica istanza diretta ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento del preteso colloquio, e posta la
conseguente mancanza di uno specifico provvedimento di rigetto da parte
dell’Amministrazione penitenziaria, il Magistrato di sorveglianza dichiarò
correttamente l’inammissibilità del reclamo.
Per il secondo aspetto, deve notarsi che il Magistrato di sorveglianza

il detenuto di adire l’Autorità giudiziaria al fine di ottenere la tutela di diritti
soggettivi, ma, senza incorrere in alcuna violazione di legge, ha affermato
l’inammissibilità del reclamo in considerazione della mancanza, nel caso
concreto, di elementi fattuali basilari, indispensabili per far ottenere una
valutazione nel merito del reclamo.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex
art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il
ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende, non
essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da
Corte cost. n. 186 del 2000 – la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella
proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 23 novembre 2016.

non negò, con la declaratoria di inammissibilità, la generale possibilità per

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