Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18873 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18873 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bellanti Luigi Salvatore, nato a Piazza Armerina in data 11.12.1979,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, sezione 4^ penale, in
data 5.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 28.4.2009, il G.U.P. del Tribunale di Milano dichiarò
Bellanti Luigi Salvatore responsabile del reato di cui all’art. 55 D. Lgs. n.
231/2007 per aver falsificato una carta bancomat e — concesse le attenuanti
generiche — lo condannò alla pena di mesi 8 di reclusione ed € 800,00 di
multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Milano, con sentenza del 5.7.2012, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione della legge processuale in relazione al mancato
accoglimento dell’istanza di rinvio del difensore impegnato in altro
procedimento sull’assunto che trattandosi di rito camerale non era
necessario l’intervento del difensore;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione
di responsabilità desunta da atti relativi ad altri procedimenti che
sarebbero stati inutilizzabili; sono state ignorate le censure svolte
nell’atto di appello e cioè che la carta era intestata a nome di fantasia
e che non fu utilizzata.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Collegio condivide l’orientamento ormai consolidato di questa Corte
secondo il quale al procedimento camerale del giudizio abbreviato di appello
non si applica l’art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., che impone il
rinvio del procedimento in caso di impedimento del difensore. (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 6907 del 24/11/2011 dep. 22/02/2012 Rv. 252401. In
motivazione la Corte ha chiarito che, nella menzionata udienza camerale, la
presenza delle parti è facoltativa e solo per l’imputato è espressamente
previsto, dall’art. 599 comma secondo, cod. proc. pen., che, ove abbia
manifestato la volontà di presenziare alla udienza, questa deve essere
rinviata in caso di suo legittimo impedimento).

2

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e generico.
Il motivo di ricorso non precisa quale sarebbe il profilo di inutilizzabilità
degli atti provenienti da altro procedimento.
L’art. 55 D. Lgs. 21 novembre 2007, n.231, al comma 9, punisce la
condotta di chi “chi, al fine di trame profitto per sé o per altri, falsifica o altera
carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che
servizi, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di
provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di
pagamento prodotti con essi’.
È pertanto irrilevante, ai fini della integrazione della fattispecie in
questione, che la carta recasse un nome di fantasia o che non sia stata
utilizzata, essendo sufficiente la falsificazione o comunque il possesso di una
carta falsificata ai fini della consumazione del reato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 16.4.2013.

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