Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18872 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18872 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Carrozza Italo, nato a Reggio Calabria in data 11.1.1934,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione
penale, in data 12,4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 20.4.2005, il Tribunale di Reggio Calabria, fra l’altro,
dichiarò Carrozza Italo responsabile del reato di ricettazione di un assegno
bancario denunziato rubato in bianco e lo condannò alla pena di anni 2 di
reclusione ed € 1.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte

d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12.4.2012, confermò la
decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:
1. violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità
sulla base della mera disponibilità del bene, senza la prova di una
delle condotte di ricezione, acquisto, occultamento o di intervento nel
fare acquistare il bene, né dell’elemento soggettivo della
consapevolezza della provenienza delittuosa del titolo e del fine di
trarre un profitto; il fatto avrebbe dovuto al più essere qualificato
come incauto acquisito;
2. violazione di legge in relazione alla mancata qualificazione del fatto
ai sensi del comma secondo dell’art. 648 cod. pen. stante il modesto
importo dell’assegno.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente desunto dalla disponibilità
dell’assegno in capo all’imputato la precedente ricezione del titolo.
Quanto all’elemento soggettivo del reato lo stesso è stato desunto dalla
mancata indicazione della provenienza del titolo da parte dell’imputato.
È giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della
configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può
essere desunta anche dall’omessa — o non attendibile — indicazione della
provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della
volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala

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fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv
241458).
Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere
della prova in capo all’imputato, dal momento che la prova a carico è
rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza
delittuosa, sicché laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invece, l’ipotesi della
particolare tenuità del fatto, di cui al secondo comma dell’art. 648 cod. pen.,
deve essere esclusa nel caso di ricettazione di moduli di assegni, essendo
questa strumentale al conseguimento di più consistenti profitti da ottenere
tramite la consumazione di altri reati. (Cass. Sez. 2 sent. n. 10139 del
27.2.1987 dep. 28.9.1987 rv 176735; conf. rv 158795, 155878).
Inoltre, sia pure al fine di escludere la attenuanti generiche, ma
implicitamente valutando globalmente il fatto, la Corte d’appello ha
richiamato i precedenti penali dell’imputato.
Peraltro la questione non è stata dedotta con i motivi di appello.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 16.4.2013.

l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.

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