Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18871 del 16/04/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 18871 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Grillo Santo, nato a Montecorvino Rovella il 3.11.1958,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno in data 26.4.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,

Data Udienza: 16/04/2013

ritenuto in fatto

Con sentenza del 13.5.2010, il Tribunale di Salerno dichiarò Grillo
Santo responsabile del reato di rapina aggravata continuata, commessa il
21.12.1991 e ritenuta la recidiva reiterata specifica infrquinquennale Io
condannò alla pena di anni 7 di reclusione ed 2.000,00 di multa, pene
accessorie.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla
rifusione delle spese a favore delle parti civili D’Aiuto Mario e D’Aiuto
Michelangelo.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello
di Salerno, con sentenza del 2.4.2012, in parziale riforma della decisione di
primo grado, concesse all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti ed alla recidiva, rideterminò la pena in anni 4 di reclusione ed E
600,00 di multa.
Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge in
quanto, in applicazione della nuova disciplina della prescrizione, il reato
sarebbe prescritto. Non sarebbe stata correttamente ritenuta la circostanza
aggravante di cui all’art. 628 comma 3 cod. pen. non essendo mai stato
l’imputato condannato per associazione mafiosa.
Al ricorso è allegata dichiarazione con al quale si chiede
“l’annullamento dei motivi” proposti dall’Avv. Spadafora in quanto revocato.
Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.
La circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma3 n. 1 cod. pen. è
stata ritenuta in quanto la minaccia fu commessa da più persone riunite,
armate e travisate.
In ragione della ritenuta recidiva reiterata specifica infraquinquennale la
disciplina della prescrizione vigente è meno favorevole all’imputato di quella
precedente.
Infatti l’art. 161 comma 2 cod. pen., nel testo modificato dall’art. 6 legge
5 dicembre2005, n. 251, stabilisce che nel caso di cui all’art. 99 comma 4
2

cod. pen. (ritenuto nel procedimento qui esaminato) il limite di cui il termine di
prescrizione può essere prorogato in caso di interruzione è di due terzi.
La richiesta di non considerare i motivi presentati dall’Avv. Spadafora
se riferita ai motivi di appello è irrilevante in quanto formulata dopo la
sentenza di secondo grado, se riferita al presente giudizio è aspecifica non
risultando presentati a questa Corte tali motivi.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 16.4.2013.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

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