Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18871 del 02/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18871 Anno 2017
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: SARACENO ROSA ANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNACCONE GENNARO N. IL 12/08/1977
avverso la sentenza n. 4446/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
04/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 02/02/2017

Udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Delia Cardia, Sostituto
Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo, previa
qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 697 cod. pen., l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata pere essere il reato estinto per prescrizione.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte d’appello di Napoli con sentenza in data 4 giugno 2014, in

16.07.2010, ha prosciolto l’imputato Iannaccone Gennaro dalla contravvenzione
di omessa denuncia di trasferimento della pistola Beretta FS cal. 9×21 e relativo
munizionamento per estinzione del reato, commesso il 29.07.2008, e ha ridotto
a mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa la pena inflitta per l’illecita
detenzione, nella stessa data del 29.07.2008, di quattro cartucce cal.9×19
parabellum, contestate e ritenute munizioni per armi da guerra.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del suo
difensore, deducendo tre motivi di censura.
2.1 Con il primo lamenta violazione della disciplina regolatrice con riguardo
alla errata qualificazione delle cartucce calibro 9×19 come munizioni da guerra e
non come munizioni per arma comune da sparo. Il ricorrente contesta la
correttezza dell’operato inquadramento giuridico, rammentando che le cartucce
calibro 9×19 non hanno, rispetto a quelle calibro 9×21, alcuna spiccata
potenzialità offensiva (essendo anzi meno performanti) e pertanto non possono
essere qualificate munizioni da guerra. Dette cartucce risultano in vendita per i
civili e non sono in uso esclusivo alle Forze Armate.
2.2 Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla
ritenuta riconducibilità delle munizioni alla persona dell’imputato. L’immobile,
all’interno del quale è stato rinvenuto il munizionamento non è stato nella
disponibilità di Iannaccone per un apprezzabile lasso temporale e tale
circostanza non esclude che le cartucce fossero state ivi riposte da terzi.
2.3 Con il terzo motivo si duole del mancato riconoscimento dell’attenuante
della lieve entità del fatto di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5.

3. Il ricorso è fondato.
3.1 Questa Corte – preso atto delle novità normative di cui all’art. 14 legge
n. 183 del 2011, che ha soppresso con decorrenza dal 10 gennaio 2012 il
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, e di cui all’art. 23, comma 12sexiesdecies, della legge n. 135 del 2012 (di conversione del D.L. n 95 del
2012), che ha attribuito al banco nazionale di prova di cui all’art. 11 comma 2
n
1

parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Avellino in data

legge n. 110 del 1975 la competenza a verificare, per ogni arma da sparo
prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da
sparo- ha affermato che la pistola semiautomatica 9 x 19 parabellum ha natura
di arma comune da sparo, con la conseguenza che le cartucce dello stesso
calibro (9 x 19 GFL parabellum), che ne costituiscono la naturale dotazione,
devono essere considerate munizioni per arma comune da sparo, la cui
detenzione illegale integra perciò la contravvenzione prevista dall’art. 697 cod.
pen., e non il delitto di cui all’art. 2 legge n. 895 del 1967.

dare seguito ai principi di diritto già espressi nei termini suesposti da sez. 1, n.
52526 del 17/09/2014, Raso, rv. 262186; sez. 1 n. 11172 del 11/11/2014,
Carfora, Rv. 262850; sez. 1, n. 6875 del 05/12/2014, Colitti, rv. 262609, alle cui
ampie motivazioni si fa, dunque, rinvio.
3.2 Consegue che la detenzione (non autorizzata) delle quattro cartucce di
cui all’imputazione deve essere qualificata come violazione dell’art. 697 cod.
pen., in relazione alla quale è maturata la causa di estinzione del reato
rappresentata dall’avvenuto decorso (dal 29.07.2008) del tempo massimo di
prescrizione di anni cinque, che deve essere immediatamente rilevata e
dichiarata, mediante annullamento senza rinvio della decisione impugnata, in
carenza di alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 129, comma 2, cod. proc.
pen. ai fini dell’adozione delle più favorevoli formule assolutorie previste dalla
norma. Di siffatte ipotesi, invero, non è dato apprezzare la ricorrenza alla
stregua della puntuale ricostruzione della vicenda operata dalla sentenza di
primo grado, in nulla scalfita dalle obiezioni, in punto di riferibilità soggettiva del
fatto, articolate con il secondo motivo di ricorso, generico e versato in fatto.

P.Q.M.

Qualificato il fatto ai sensi dell’art. 697 cod. pen., annulla senza rinvio la
sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2017
/I

Tale orientamento è condiviso e recepito da questo Collegio, che intende

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA