Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18870 del 23/11/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 18870 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIVETTI CLEMENTE DANIELE N. IL 05/10/1972
avverso la sentenza n. 15/2015 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 10/12/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/11/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
L’avv. Michele Di Fraia, difensore di Clemente Daniele Rivetti, ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

1. Con sentenza del 7 aprile 2014, la Corte di assise di Santa Maria
Capua Vetere condannava Clemente Daniele Rivetti alla pena principale
dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi otto, avendolo
ritenuto colpevole dei seguenti reati, commessi in concorso con altri, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in Caserta, fra il 20 e il 21
novembre 2006: omicidio, aggravato da finalità mafiosa e da
premeditazione, in danno di Raffaele Salvelli; porto e detenzione in luogo
pubblico di una pistola, con l’aggravante teleologica rispetto all’omicidio.

2. In parziale riforma della predetta sentenza, la Corte di assise di
appello di Napoli, con sentenza del 10 dicembre 2015, riconosceva le
circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle
aggravanti e rideterminava la pena in anni ventotto e mesi sei di
reclusione.

3. L’avv. Michele Di Fraia, difensore del Rivetti, ha proposto ricorso
per cassazione datato 10 marzo 2016, deducendo nullità della sentenza
per violazione di legge nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta
illogicità della motivazione quanto al mancato riconoscimento della
prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Già
nell’atto di appello era stata criticata la carenza di motivazione circa la
negazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza
sulle attenuanti generiche. Nel corso del giudizio di appello l’imputato ha
reso confessione ma il giudice di appello, pur affermando la rilevanza di
tale comportamento in considerazione del carattere non pretestuoso del
gravame e dei riflessi della confessione sulla valutazione dell’attendibilità
dei collaboratori di giustizia, ha omesso, in contrasto con la giurisprudenza
di legittimità, di spiegare perché non è pervenuto alla valutazione di
prevalenza delle attenuanti.

2

RITENUTO IN FATTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il giudice di appello, nella
pagina 8 della sentenza ora impugnata, pur nel contesto della trattazione
relativa alla posizione di un coimputato concorrente, ha affermato che
«Anche costui, come il Rivetti, è dunque meritevole delle attenuanti ex art.
62-bis cod. pen., in giudizio di prevalenza – stante la gravità dei fatti e la
La

motivazione, chiara e concisa, spiega le ragioni delle valutazioni operate
nella comparazione delle circostanze.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
per manifesta infondatezza, in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod.
proc. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla
stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 23 novembre 2016.

personalità dei prevenuti – rispetto alle aggravanti comparabili».

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