Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18870 del 16/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18870 Anno 2013
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Mazzilli Luigi, nato a Corato in data 8.7.1979,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari, sezione 1^ penale, in data
26.10.2011.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Roberto Aniello,
il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile,
Data Udienza: 16/04/2013
ritenuto in fatto
Con sentenza del 15.3.2011, il Tribunale di Treni, Sezione distaccata di
Ruvo di Puglia, dichiarò Mazzilli Luigi responsabile del reato di cui all’art. 641
cod. pen. commesso il 3.7.2004 e lo condannò alla pena di mesi 1 di
reclusione.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi
in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile
Lobascio Luigi.
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte
d’appello di Bari, con sentenza del 26.10.2011, confermò la decisione di
primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione
di legge e mancanza di motivazione in relazione alle richieste svolte nei
motivi di appello di riduzione della pena e di concessione della sospensione
condizionale della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è manifestamente infondato.
Nei motivi di appello non furono richiesti né la riduzione della pena, né
la sospensione condizionale se non in modo assolutamente generico.
Pertanto nessuna pronunzia doveva la Corte territoriale emettere su
questioni non dedotte in modo specifico.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché —
ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deliberato in data 16.4.2013.
Piercamill
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Il Presidente
Fi anco Fia danese
Il Consigliere estensore