Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1887 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1887 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) LUCIANI MAURO N. IL 31/12/1968
2) PEREGO GIUSEPPE N. IL 11/05/1977
avverso la sentenza n. 2602/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

c. c.: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
I Lucani Mauro e Perego Giuseppe ricorrono per cassazione avverso la
sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità, nonché in ordine
al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla entità della pena
inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in
quanto basato su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le
censure dei ricorrenti attengono invero alla valutazione della prova, che rientra
nella facoltà esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione
in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica.
Gli ulteriori motivi di ricorso sono inammissibili, in quanto censurano un
punto della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla
valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di
legittimità, ove —come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione
riconducibile ai canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione
della concreta scelta operata. In particolare, va evidenziato che, contrariamente a
quanto affermato dai ricorrenti, le attenuanti generiche sono state loro concesse
già all’esito del giudizio di primo grado.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi la condanna
dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille
ciascuno, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di curo mille in
favore della Cassa delle ammende.
Co i deciso in Roma, in data 29-11-12.
I Consigliere E r, ore

I (1di A-d

R.G. n. 24933-11

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