Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 18869 del 23/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 18869 Anno 2017
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCAMINACI LUIGINA N. IL 18/05/1963
avverso la sentenza n. 742/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 26/02/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/11/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 23/11/2016

Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Stefano Tocci, Sostituto
Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Enna giudicava Scaminaci Luigina, con il rito

perché, all’atto della presentazione della dichiarazione di successione del
marito Cantali Vincenzo, con inganno consistito nell’indicare nella massa
ereditaria immobili che non ne facevano parte e corredando tali false
asserzioni con centinaia di false visure catastali come indicato nel
successivo capo di imputazione, compiva atti idonei ed univocamente
diretti ad indurre l’Agenzia delle Entrate di Enna ad effettuare
provvedimenti di voltura catastale attestanti fatti non corrispondenti al
vero (in Enna, il 28/12/2006); B) artt. 81 cpv. e 482, 61, n. 2, cod. pen.,
perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, contraffaceva
oltre

250

visure

catastali

(in

Nicosia,

il

28/12/2006).

Con sentenza deliberata il 10/12/2009, il Tribunale condannava l’imputata
per il reato sub A), riqualificandolo ai sensi dell’art. 483 cod. pen., e per il
reato sub B), riqualificandolo ai sensi degli artt. 489, comma 2, e 61, 2,
cod. pen.

2. Con sentenza deliberata il 25/10/2012, la Corte di appello di
Caltanissetta dichiarava assorbito il reato di cui all’art. 489 cod. pen. nel
reato

di

cui

all’art.

483

cod.

pen.

contestato

sub

A),

confermando la sentenza di primo grado nel resto.

3. A seguito di proposizione di ricorso per cassazione nell’interesse
della Scaminaci, la sentenza di appello veniva annullata dalla Quinta
Sezione Penale di questa Corte, con sentenza del 14 aprile 2014, n.
32733/14 che disponeva il rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della
Corte di appello di Caltanissetta.

4. Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte di appello di Caltanissetta,
con sentenza del 26 febbraio 2015, in parziale riforma della citata sentenza
di primo grado, dichiarava assorbito il reato di cui all’art. 489 cod. pen.
contestato al capo B) della rubrica, come diversamente qualificato dal

2

abbreviato, in ordine ai seguenti reati: A) artt. 56, 48 e 479 cod. pen.,

primo giudice, nella condotta contestata al capo A) della rubrica, così come
t

originariamente qualificata ai sensi degli artt. 56, 48, 479 cod. pen.

5. Avverso la sentenza del 26 febbraio 2015, l’avv. Nunzio Buscenni,
difensore della Scaminaci, ha proposto ricorso per cassazione, datato 9
giugno 2015, affidato a quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma

degli artt. 157 e 160 cod. pen. Il giudice del rinvio ha errato nel non
dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione. Il reato era prescritto
perché la pena edittale è di anni quattro, in virtù della riduzione di 1/3,
trattandosi di tentativo e non potendosi ritenere che le risultanze catastali
possano far fede fino a querela di falso, non essendo le stesse probatorie
ad alcun fine e, segnatamente, ai fini della prova del diritto di proprietà.
5.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l’art. 606,
comma 1 lett. c), cod. proc. pen., inosservanza delle norme processuali
stabilite a pena di nullità di cui all’art. 522, comma 1, in relazione all’art.
521, comma 2, cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra il fatto
contestato e quello ritenuto in sentenza. La sentenza di primo grado è
nulla, perché il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Enna ha
condannato l’imputata qualificando il fatto ai sensi dell’art. 483 cod. pen.
anziché mantenere la qualificazione ai sensi degli artt. 56, 48, 479 cod.
pen., poi recuperata dal giudice del rinvio.
5.3. Con il terzo motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma 1
lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata. La dichiarazione di
successione non rientra fra gli atti presi in considerazione dal testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al d.P.R. n. 445 del 2000. Nel modello di dichiarazione
di successione non è scritto alcun ammonimento in ordine alle sanzioni
penali di cui all’art. 76 del predetto testo normativo, a differenza di quanto
ritenuto erroneamente dalla Corte di appello di Caltanissetta.
5.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l’art. 606, comma
1 lett. b) e lett. e), cod. proc. pen., manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione della sentenza impugnata, in relazione alla sussistenza
del fatto e all’omissione dell’affermazione che esso non costituisce reato.
La dichiarazione di successione non è un atto pubblico, non viene
presentata a un pubblico ufficiale e non serve ad attestare fatti dei quali

3

1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza della legge penale e, in particolare,

l’atto è destinato a provare la verità, avendo finalità esclusivamente fiscali
e catastali per l’adempimento dell’obbligo tributario.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I motivi sono manifestamente infondati.
1.1. Con riguardo al primo, deve notarsi che la prescrizione non era

reato ritenuto. In proposito, la correttezza della sua qualificazione ai sensi
degli artt. 56, 48, 479 cod. pen., e in particolare l’applicazione di
quest’ultima norma, deriva dalla circostanza che gli atti pubblici, alla cui
emissione la condotta della Scaminaci era finalizzata, consistevano in
volture catastali in suo favore, cioè in atti in via generale destinati a
provare che, sulla base della documentazione di cui gli uffici catastali
dispongono, i beni risultano intestati alle persone che sono qualificate come
intestatarie, sempre sul piano meramente catastale, a seguito delle volture
stesse, fermo restando che la prova di tali fatti non equivale a quella del
diritto di proprietà in capo a detti soggetti.
1.2. Con riguardo al secondo motivo, deve osservarsi che il fatto
ritenuto nella sentenza ora impugnata è pienamente riconducibile a quello
contestato nel corrispondente capo di imputazione.
1.3. Con riguardo ai restanti motivi, deve notarsi che, essendo le
volture catastali gli atti rilevanti per l’incriminazione, non ha peso la
deduzione circa la mancanza, nel modello per le dichiarazioni di
successione, di alcun ammonimento in ordine alle sanzioni penali
conseguenti a dichiarazioni mendaci, né sono pertinenti i lamentati vizi di
motivazione sul punto relativo alla qualificazione della dichiarazione di
successione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
per manifesta infondatezza, in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod.
proc. pen., con la conseguente irrilevanza, ai fini della prescrizione del
reato, del tempo trascorso durante la pendenza del presente giudizio di
legittimità (Sez. 7, n. 6935 del 17/04/2015 – dep. 23/02/2016, Azzini, Rv.
26617201).
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la ricorrente va condannata al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro
1.500,00 alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla

4

maturata al momento del fatto, avuto riguardo alla pena edittale per il

stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 la sussistenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 alla

Così deciso in Roma il 23 novembre 2016.

Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA